TAR Lombardia: principi generali in tema di ampliamenti di attività produttive in variante al PRUG

Presupposto per la convocazione della conferenza di servizi volta all'approvazione di una variante urbanistica ex art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998 [link a Bosetti & Gatti] è la verifica, da parte del responsabile del procedimento, dell'assenza o dell'insufficienza di aree già destinate agli insediamenti produttivi nel p.r.g. in vigore. La disposizione in questione, infatti, prevede che allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico "non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato", il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi per l'esame della domanda.



Ma come deve essere letta la disposizione? Quali sono, cioé, i suoi margini interpretativi?

Ignorando l'utilizzo dell'espressione ^ovvero^ - che ha un significato diverso a seconda che venga utilizzata nel linguaggio normativo piuttosto che nell'utilizzo comune (v. G. Acerboni, Abolire 'ovvero', 2008) - può essere utile la sentenza 24 marzo 2011 n. 773 del TAR Lombardia,  Milano, sezione IV, che - chiamato a pronunciarsi su un diniego opposto da un Comune in ragione dell'esistenza di aree inedificate a destinazione produttiva all'interno del territorio comunale - ha sancito che:

  • tanto il provvedimento con cui si decide di accedere alla conferenza di servizi tanto quello di diniego debbono essere motivati;
  • il provvedimento deve essere motivato con riferimento non alla astratta disponibilità di aree a destinazione industriale sul territorio, ma con riferimento alla tipologia di progetto presentata;
  • l'area da destinare all'ampliamento della relativa attività non può quindi essere rinvenuta altrove, ma deve trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell'insediamento principale e da ampliare.

    Nella fattispecie in questione "il comune intimato non avrebbe dovuto, quindi, limitarsi ad affermare la realizzabilità dell'intervento in presenza di aree astrattamente (ma non concretamente) idonee all'insediamento, cioè avrebbe dovuto valutare se le aree presenti con destinazione produttiva fossero o meno utilizzabili in concreto per la realizzazione del progetto di ampliamento presentato. Avrebbe, dunque, dovuto fornire analitica motivazione circa le proprie determinazioni, anche in considerazione del fatto che la zona produttiva D1 individuata dallo strumento urbanistico non era contigua allo stabilimento della ricorrente, il cui ampliamento sarebbe, quindi, risultato impossibile mediante l’utilizzazione di tale area".

    La sentenza n. 773/2011 del TAR Lombardia,  Milano, sezione IV, é disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo.
    Copyright © www.studiospallino.it