Opere abusive realizzate su fondo altrui: quando é legittima la sanzione indirizzata al proprietario incolpevole

Quali iniziative deve porre in atto il proprietario che intenda sottrarsi all'ordine di demolizione di opere abusivamente realizzate sul suo fondo da terzi in assenza di titolo autorizzativo e in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico generale? Lo spiega la sentenza n. 278 depositata il 25 marzo 2011 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), che affronta il caso di opere di manutenzione straordinaria consistenti in recinzioni metalliche con annessi cancelli pedonali e una piccola pavimentazione, realizzati sulla proprietà di un soggetto incolpevole e sanzionate dall'A.C. ex art.22 e 37 D.P.R. 380/2001.



Anzitutto non é sufficiente recarsi presso l’ufficio tecnico del Comune per segnalare l’esistenza delle predette opere abusive e chiedere delucidazioni sul da farsi, come non é sufficiente proporre querela contro ignoti. E' necessario, invece, segnalare tempestivamente all’Amministrazione l’esistenza degli interventi abusivi e fornire alla stessa gli elementi utili all’identificazione dei responsabili dei predetti illeciti.

Afferma il TAR Piemonte che se è indubitabile la legittimità di un ordine di demolizione indirizzato nei soli confronti del proprietario, ove non siano immediatamente rinvenuti altri elementi utili all'identificazione del diverso responsabile dell'abuso, nel qual caso l'ingiunzione andrà indirizzata ad entrambi, come da lettera dell'art. 31 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 (o al solo responsabile e però con le possibili preclusioni per l'acquisizione dell'area di sedime), "va escluso che ciò possa accadere allorquando il proprietario, come nel caso di specie, abbia avuto modo di fornire, prima dell'emanazione dell'ingiunzione, all'Amministrazione procedente ogni elemento utile all'identificazione del soggetto responsabile dell'abuso (TAR Campania Napoli, sez. VII, 03 novembre 2009, n. 6808)", mentre "il proprietario incolpevole di un abuso edilizio commesso da altri che voglia sfuggire all’effetto sanzionatorio della demolizione, deve provare l’intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, siano anche idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa (cfr. TAR Sardegna, sez. II, 19 novembre 2009, n. 1835)".

Nel caso di specie, la ricorrente aveva sì dedotto di aver informato della situazione l’ufficio tecnico comunale, ma la circostanza non risultava provata, così come alla querela non risultava fossero seguite "concrete iniziative" volte a far cessare l’abuso. Fisso il principio secondo cui l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva ben può essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso, considerando che l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 24 maggio 2010, n. 8343; TAR Piemonte, sez. I, 25 ottobre 2006, n. 3836), il mezzo é stato quindi respinto.

La sentenza n. 278/2011 del TAR Piemonte é disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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