Con sentenza n. 3 depositata in cancelleria il 23 marzo 2011, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha messo un punto fermo all'annosa questione della pregiudiziale ammininistrativa, ossia la necessità di impugnare ed ottenere l’annullamento dell’atto amministrativo prima di poter conseguire il risarcimento del danno da quel medesimo atto.
Se é vero che il privato, dunque, può agire in giudizio per il risarcimento di un danno derivatogli da un provvedimento amministrativo anche senza essersi preventivamente rivolto al giudice per richiedere l'annullamento di quel provvedimento, é vero altresì che la mancata attivazione del giudizio impugnatorio da parte del privato è valutabile ai fini della fondatezza della domanda di risarcimento, secondo i principi generali dell'ordinamento civilistico (art. 1227 c.c.), che impone al creditore di non aggravare, con il suo comportamento, la posizione del debitore.
La nostra collaboratrice Alice Galbiati illustra le prospettive offerte dalla decisione del Consiglio di Stato nell'articolo Pregiudiziale amministrativa e concorso colposo del creditore verso la P.A. disponibile a questo indirizzo: http://www.studiospallino.it/interventi/pregiudiziale.htm.
La sentenza n. 3 del 2011 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/AP.htm.
Pregiudiziale amministrativa e concorso colposo del creditore verso la P.A.
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
5:48 PM
giovedì 7 aprile 2011
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