Se infatti é vero, afferma il Consiglio di Stato, che secondo il più diffuso orientamento giurisprudenziale, “non può riconoscersi incompatibilità [...] fra la destinazione a zona agricola contenuta in uno strumento urbanistico e la costruzione di una strada che l’attraversi, qualora la destinazione specifica non sia alterata e turbata", é vero altresì che il criterio generale, di carattere interpretativo, "non può trovare applicazione ove questo venga a scontrarsi con espresse previsioni normative in senso opposto".
È questo il caso, applicabile alla fattispecie, della legge regionale della Lombardia n. 63 del 7 giugno 1980 “Norme in materia di edificazione nelle zone agricole”, che all’art. 2, comma 1, recita:
In tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dal successivo art. 3.
La disposizione non é mutata con l'avvento della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, il cui articolo 59 recita:
1. Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 60.Se quindi il Consiglio di Stato dovesse interrogarsi su identica fattispecie ma con applicazione della novella del 2005, ragionevolmente non dovrebbe mutare orientamento, affermando, come nella decisione in questione, che "dalla lettura della norma, appare palese l’attenzione del legislatore a limitare gli interventi nelle aree agricole non solo dal punto di vista della realizzazione di volumetria fruibile, ma anche in relazione a qualsiasi tipo di attrezzatura o infrastruttura che possa comunque incidere sulla copertura della superficie".
In questa ottica, anche una strada, sebbene tipologia di intervento non indicata nella casistica non esaustiva dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 63/1980 e dell'articolo 59, comma 1, della l.r. 12/2005, "va certamente fatta ricadere nella tipologia di opere ivi regolate", così che "l’intervento in zona a destinazione agricola, anche inerente alla realizzazione di una strada, è subordinato all’esistenza del collegamento teleologico di cui allo stesso comma 1, ossia ^in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive^”, con esclusione, pertanto, di una strada è posta al servizio di un nuovo immobile a destinazione residenziale.
La sentenza n. 2041 del Consiglio di Stato, sezione IV,1 aprile 2011, é disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2004/200409196/Provvedimenti/201102041_11.XML