La normativa prevedeva un solo metodo di trasmissione delle domande: quello in via telematica (art. 2, comma 2: Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica).
Può una circolare riesumare modalità di trasmissione previste da una normativa abrogata? In Italia sì. Con circolare 25 marzo 2011 il Capo dell'ufficio legislativo del Ministro dello sviluppo economico (Cons. C. Frati) e il Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa (Cons. C. Chiné) hanno tenuto a chiarire che
Poiché, nonostante lo sforzo compiuto dai soggetti coinvolti nell'attuazione del procedimento informatizzato, in alcune realtà territoriali il processo di informatizzazione del SUAP è effettivamente in corso di completamento e tenuto conto dell'esigenza di garantire l'avvio graduale del sistema senza determinare problemi e difficoltà per gli operatori interessati, occorre chiarire che, anche dopo il 29 marzo p.v., nei Comuni che non sono ancora in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal capo III del d.P.R. n. 160 del 2010, ivi compreso il sistema infomatico dei pagamenti, nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee.Nessuna considerazione di ordine giuridico. Solo la presa d'atto della impossibilità di rispettare la data del 28 marzo 2011 fissata nel D.P.R. 160/2010, peraltro senza alcun limite temporale in tal senso. Ma allora, che senso aveva fissare delle scadenze?
La circolare 25.3.2011 é disponibile in formato PDF a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/circolare_SUAP_2011.pdf