Danno da ritardo: anche l'alterazione dello stato psichico é risarcibile

Vistosi respinto il ricorso proposto avanti il TAR Puglia al fine di sentir condannare il comune di Leporano al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo ritardo nel rilascio del permesso di costruire in variante richiesto, il ricorrente di primo grado ha appellato la sentenza 623/2007 TAR Puglia, Lecce, la quale affermava che, pur essendo assolutamente indubbio il superamento del termine per il rilascio del permesso di costruire previsto dall’art. 20, 3°- 8° comma, del d.p.r. n. 380/2001 ed individuato in 75 giorni dal ricevimento della domanda (60 per l’istruttoria e 15 per l’emanazione dell’atto), doveva essere escluso il requisito soggettivo della colpa in capo all’amministrazione resistente per effetto di una particolare complessità della fattispecie e di una serie di evenienze non imputabili all’amministrazione comunale di Leporano (contrasto tra pareri della Soprintendenza, mancate allegazioni, ecc.). Il Tar aveva  poi aggiunto che l’azione risarcitoria doveva essere comunque rigettata anche per una serie di problematiche relative alla prova del danno risarcibile.



Con ordinanza n. 172/2010 la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha ritenuto necessario disporre due consulenze tecniche di ufficio al fine di accertare:

a) il pregiudizio economico subito dall’appellante per effetto del ritardo nel rilascio del permesso di costruire in questione, da riferire al periodo maggio 2002 / maggio 2004;
b) la sussistenza delle patologie e dell’alterazione dello stato psichico, lamentato dal ricorrente, con indicazione della data di insorgenza e della sussistenza, o meno, del nesso di causalità rispetto al ritardo nel rilascio del permesso di costruire e con quantificazione del relativo danno.

Espletate le due consulenze e depositate le relazioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con sentenza n. 1271 depositata il 28 febbraio 2011, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha:
  • accolto in parte il ricorso in appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accolto in parte il ricorso proposto in primo grado, condannando il comune di Leporano al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 55.345,03, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri di cui in parte motiva;
  • condannato il comune di Leporano alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 10.000,00, oltre Iva e C.P.;
  • posto i costi delle Ctu a carico del comune appellato.

Il Consiglio di Stato ha mosso dal seguente sillogismo:

  1. Il ritardo procedimentale ha determinato un ritardo nell’attribuzione del c.d. “bene della vita”, costituito nel caso di specie dalla (im)possibilità di edificare secondo il progetto richiesto in variante
  2. La giurisrudenza è pacifica nell’ammettere il risarcimento del danno da ritardo (a condizione ovviamente che tale danno sussista e venga provato) e l’intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
  3. La norma presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo;
  4.  Nel caso di specie, non rileva la questione della risarcibilità del danno da ritardo in caso di non spettanza del c.d. “bene della vita” e della compatibilità dei principi affermati dalla decisione dell’Adunanza plenaria n. 7/2005 con il nuovo art. 2-bis della legge n. 241/90, avendo la stessa amministrazione riconosciuto tale spettanza con il (tardivo) rilascio del permesso di costruire in variante.

Date queste premesse, la decisione passa a verificare gli elementi probatori in ordine all’esistenza del danno anche sotto il profilo del danno cd. biologico (stress da ritardo) e al rapporto di causalità con il menzionato ritardo: circostanze motivate con dovizia di analisi e che in questa sede per brevità non riportiamo, riservandoci un successivo approfondimento. Certo stupisce l'affidamento a una consulenza tecnica del compito di accertare e quantificare il pregiudizio economico, vero "che tale accertamento non si configura come un mezzo di prova in senso tecnico e può essere disposto solo al fine di acquisire apprezzamenti tecnici altrimenti non formulabili dal giudice, non può quindi servire ad acquisire gli elementi che compongono il danno lamentato e, quindi, la sua dimostrazione" (T.A.R. Basilicata Potenza, 21/02/2007, n. 62).

Ma, evidentemente, anche in questo campo dobbiamo prepararci a nuovi approcci sui limiti della prova avanti il giudice amministrativo.

La sentenza n. 1271/2011 del Consiglio di Stato é disponibile sul sito Giustizia Amministrativa a questo indirizzo
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