Inviatata dal TAR a riesaminare l'istanza del ricorrente alla luce delle indicazioni contenute in ricorso, un'amministrazione comunale aveva confermato il proprio provvedimento, ulteriormente motivando. Appellata la decisione di primo grado, il ricorrente aveva contestato la circostanza, deducendo, in buona sostanza, la disapplicazione dei principi statuiti in sede cautelare.
Con sentenza n. 1240 depositata in cancelleria il 25 gennaio 2011, la sezione quarta del Consiglio di Stato - pronunciandosi in tema di strade private ad uso pubblico - ha statuito il principio secondo cui "Il riesame di un'istanza effettuato dalla p.a. in esecuzione di un'ordinanza cautelare, che si sia sostanzialmente limitata ad imporlo, non può avere come conseguenza la totale privazione della facoltà, istituzionalmente spettante alla P.A., di valutare la situazione complessivamente risultante dagli atti al momento della relativa statuizione, e quindi di motivare alla luce delle complessive risultanze istruttorie in maniera anche più ampia, o difforme, rispetto al primo provvedimento".
In tali casi, afferma infatti il Consiglio di Stato, la dovuta ottemperanza ad un ordine giudiziale "concerne esclusivamente l’obbligo di provvedere nei termini assegnati, ma non si può risolvere in una rinuncia forzata per l'amministrazione al proprio ruolo ed al proprio diritto di pronunciare una data ragionevole soluzione e, in ogni modo, di difendersi in tutti i gradi di giudizio fino al definitivo".
La sentenza n. 124/2011 del Consiglio di Stato, sezione IV, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Giustizia amministrativa: il riesame dell'atto imposto in sede cautelare non significa acquiescenza al ricorso
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
4:20 PM
venerdì 25 febbraio 2011
Etichette:
Codice processo amministrativo