Nella seduta del 15 febbraio 2001 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il cd. "Collegato ordinamentale 2011". Come si legge nel comunicato stampa regionale,
Tra le novità previste, una nuova proroga ai Comuni fino al 31 dicembre 2012 per dotarsi definitivamente del piano di governo del territorio (PGT) e il via libera alle deroghe eccezionali ai limiti sull’inquinamento acustico oggi previste nel caso essi dovessero mettere a repentaglio lo svolgimento di eventi di rilievo internazionali, come ad esempio i grandi concerti. Il “Collegato” equipara inoltre i Centri culturali a carattere religioso agli edifici di culto, prevedendo per la loro realizzazione uno specifico percorso di programmazione nei piani regolatori. Via libera anche alla norma che dà la possibilità ai Comuni di negare l’autorizzazione ad aprire attività commerciali nei centri storici se in contrasto con il “decoro pubblico” e le “tradizioni locali”.Il “Collegato” recepisce inoltre la direttiva europea Bolkestein sul commercio e introduce norme di semplificazione burocratica nell’edilizia e per lo svolgimento di alcune attività, come ad esempio la certificazione energetica, un settore in espansione e al quale potranno accedere adesso ai corsi formativi anche i cittadini non iscritti a un albo.
Ancora una volta, dunque, l'ennesima applicazione di quel vizio di tecnica legislativa secondo cui con unica disposizione si apportano importanti modifiche a legislazioni del tutto diverse tra loro, senza nessuna attenzione ai complessi processi di implementazione della normativa vigente, verso cui la stessa Regione dichiara di voler prestare la massima attenzione (v. Analisi dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali sul sito del Consiglio regionale).
Il collegato ordinamentale meriterebbe un'analisi a sè. In ogni caso, le modifiche relative alla legge n. 12 del 2005 sono contenute nell'articolo 12, tra le quali vanno segnalate:
- le modifiche dell'articolo 4 (Valutazione ambientale dei piani), anche attraverso l'introdzione del comma 3bis, finalizzato a superare le note perplessità relative alle procedure di VAS e alla nomina dei relativi responsabili;
- la modifica dell'articolo 25 (Norma transitoria), dove la data del 31 marzo 2010 per l'approvazione dei PGT é differita al 31 dicembre 2012;
- la modifica dell'articolo 26 (Adeguamento dei piani), cui dopo il comma 3 ter dell’articolo 26 é aggiunto il comma 3 quater, secondo cui "I comuni che alla data del 30 settembre 2011 non hanno adottato il PGT non possono dar corso all’approvazione di piani attuativi del vigente PRG comunque denominati, fatta salva l’approvazione dei piani già adottati alla medesima data”;
- l'introduzione dell'articolo 32bis (Adempimenti del comune), a norma del quale "Nell’ambito delle procedure di cui ai capi II e III, il comune, dietro corresponsione dei diritti amministrativi e delle spese dovuti, è tenuto a corredare d’ufficio le domande di permesso di costruire o le denunce di inizio attività di tutti i certificati il cui rilascio è di sua competenza”;
- la sostituzione del secondo comma dell'articolo 41 (Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività), il cui nuovo testo recita“2. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, è data facoltà all’interessato di presentare comunicazione di eseguita attività sottoscritta da tecnico abilitato, per varianti che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali comunicazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo dell’intervento principale e possono essere presentate al comune sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.”;
- l'integrazione dell'articolo 71, in materia di edifici di culto, cui dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la disposizione c bis): "gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali”;
- la riscrittura del comma 1 dell’articolo 86, in materia di interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il cui nuovo testo dispone: "1. Qualora l’autorizzazione paesaggistica non venga rilasciata o negata dagli enti competenti nei termini di legge, l’interessato può richiederla in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 146, comma 10, del d.lgs. 42/2004. Nel caso di richiesta alla Regione, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore competente, se delegato, provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, anche mediante un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31.”
Il testo del collegato ordinamentale approvato nella seduta del Consiglio Regionale del 15 febbraio 2011 é scaricabile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/doc/collegato2011.pdf o recuperabile sul sito del Consiglio Regionale, unitamente allo storico della proposta di legge, a questo indirizzo.