Sanatoria paesaggistica: no a ampliamenti, box, piscine e strade asfaltate

Con sentenza n. 586 del 1° giugno 2016 la sezione I del T.A.R. Basilicata, Potenza, interviene in materia di sanatoria paesaggistica, sposando l'interpretazione restrittiva data dalla Soprintendenza nella circolare n. 33 del 26 giugno 2009 (link) dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, secondo cui l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, quando le opere realizzate abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati.


Nel caso di specie, il T.A.R. ha ritenuto che opere quali cancelli di ingresso e barbecue non determinino la creazione di alcuna superficie e/o volume utili, mentre lo determinino ampliamenti orizzontali di fabbricati, a destinazione come a ricovero autovetture, piuttosto che piscine o strade asfaltate.

La nozione di superficie e/o volume utile va infatti interpretata nel senso di qualsiasi opera edilizia calpestabile e/o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia (v. anche, in questo sito, D.lgs. 42/2004: nozione di volume rilevante ai fini dell'autorizzazione paesaggistica).

La sentenza 1 giugno 2016, n. 586, del T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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