Con sentenza 15 settembre 2016, n. 2175 il T.A.R. Palermo, chiamato ad esprimersi sul ricorso promosso da un gruppo di tassisti siciliani nei confronti della Regione, chiarisce i presupposti di ammissibilità della class action nei confronti della P.A. e i profili giurisdizionali in tema di concessioni di servizi.
L'art. 5 della legge regionale n. 29/1996 prevede l'erogazione annuale, da parte della Regione Siciliana, di un contributo fisso sulle spese di gestione del veicolo a favore di tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente.
I ricorrenti, esponendo di essere tassisti o titolari di autorizzazione N.C.C. e, pertanto, "di rappresentare una categoria di soggetti titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei", adiscono il giudice amministrativo per l'accertamento dell'omesso pagamento (parziale o totale) del contributo regionale per varie annualità e per la conseguente condanna della Regione Siciliana ad adottare "gli atti ed i provvedimenti di competenza necessari ad effettuare il suddetto pagamento".
Il ricorso è promosso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 D.Lgs. n. 198/2009, che ha introdotto la c.d. azione collettiva anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Il T.A.R. esamina in primo luogo i profili di ammissibilità dell'azione collettiva ex D.Lgs. n. 198/2009, e a tal proposito chiarisce che:
- a livello sistematico, si tratta di uno strumento di tutela aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal c.p.a. e parallelo all'omologo istituto, esperibile nei soli confronti di soggetti privati, disciplinato dall'art. 140 bis del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005);
- sotto il profilo soggettivo, tale procedimento è azionabile dai "titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori" nei confronti delle pubbliche amministrazioni o di concessionari di servizi pubblici;
- sotto il profilo oggettivo, l'azione è diretta a tutelare gli interessi facenti capo alla pluralità di utenti e consumatori sopra descritta che si assumono lesi (a) dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento; (b) dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero (c) dalla violazione degli standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità di controllo del settore (per i concessionari di servizi pubblici) o dalle stesse amministrazioni;
- quanto all'efficacia, l'azione collettiva consente di risolvere una questione comune alla categoria di utenti o consumatori, ottenendo una pronuncia efficace anche per tutti i soggetti diversi dai ricorrenti che si trovino nella stessa posizione giuridica;
- la ratio dell'istituto è garantire il corretto svolgimento della funzione amministrativa o la corretta erogazione dei servizi al fine di dare piena attuazione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Tracciate queste coordinate, il collegio palermitano conclude per l'inammissibilità del ricorso, in quanto:
- rileva un difetto di legittimazione attiva, non essendo i ricorrenti i privati-utenti-cittadini (ossia fruitori di una funzione o di un servizio pubblici) cui è destinato tale mezzo di tutela;
- rileva la carenza del presupposto oggettivo, in quanto il ricorso non riguarda il regolare svolgimento di un pubblico servizio, bensì una pretesa patrimoniale. I ricorrenti, in sostanza, non mirano all'emanazione da parte dell'Amministrazione di atti necessari per il corretto svolgimento del servizio, quanto al raggiungimento di un beneficio patrimoniale.
Trattandosi poi di un contributo dovuto per legge ai ricorrenti, il T.A.R. esclude la propria giurisdizione, riconoscendo che la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di concessione di servizi viene meno quando la controversia tra concedente e concessionario verta su questioni puramente civilistiche.
La sentenza 15 settembre 2016, n. 2175 del T.A.R. Sicilia, Palermo, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.