Nella fattispecie all'esame del TAR campano, Vodafone Omnitel invocava l’annullamento di una nota con la quale il Responsabile dell'UTC dello Sportello Unico per l'attività Edilizia, in relazione a una D.I.A. per la realizzazione di una stazione radio base, aveva diffidato la società a dar corso all'installazione dell'impianto, in quanto la localizzazione dello stesso era difforme dalla previsione dello strumento urbanistico adottato.
Avanti il TAR Vodafone chiedeva l'annullamento della connessa delibera di C.C. con la quale erano state individuate specifiche zone per l'eventuale installazione di antenne di telefonia mobile, invocando che la misura pianificatoria impugnata sarebbe viziata da sviamento di potere, poiché alla base della stessa sarebbe sottesa una malcelata logica intesa ad impedire a tutti i costi la realizzazione dell'impianto Vodafone: ciò che, stante l’argomentato carattere di opera di urbanizzazione primaria riconosciuto all’impianto, avrebbe reso illegittimo ogni divieto di installazione.
Nel respingere il ricorso in quanto tardivo, il TAR ha tenuto a ribadire:
- che, in tema di telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 8, 6º comma, l. 22 febbraio 2001 n. 36, le disposizioni degli strumenti urbanistici intese a prefigurare una specifica localizzazione in siti predeterminati degli impianti di telefonia mobile possono essere impugnate solo quando venga negata l’autorizzazione per l’installazione dell’impianto in altra zona (così, per un caso di specie, Cons. Stato, sez. VI, 65 agosto 2005, n. 4159);
- che la pretesa inidoneità delle aree individuate dall’Amministrazione comunale per la programmata localizzazione degli impianti di telefonia non può essere invocata sulla scorta di una generica contestazione di ordine tecnico inerente la fattibilità delle infrastrutture;
- che pertanto solo a fronte della attestata impossibilità – risultante dall’effettivo confronto con i competenti uffici tecnici comunali – di utilizzare le aree individuate dall’Amministrazione, potrebbe sorgere un concreto interesse della società ad impugnare il diniego, a quel punto implausibilmente generalizzato, di localizzazione degli impianti, normativamente qualificati come preordinati alla urbanizzazione primaria.
La sentenza 31 agosto 2016 n. 2067 del TAR Campania, Salerno, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.