Qualora la stipulazione del contratto non fosse avvenuta nel termine fissato, l'aggiudicatario avrebbe potuto, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario non spetta(va) alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate e di quelle assunte nell'ipotesi di consegna dei lavori in via di urgenza.
La fattispecie è oggi regolata dall'art. 32, c. 8, del D.lgs. n. 50/2016.
Con sentenza n. 3742 del 31 agosto 2016, il Consiglio di Stato Sez. V, specifica - con riferimento al Codice dei contratti del 2006 - che:
- Le conseguenze che derivano in via diretta dall’inutile decorso del termine ex art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163/2006 sono da un lato, la facoltà dell'aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e dall’altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza alcun indennizzo;
- Il termine di cui all'art. 11, comma 9, cit. non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire un’ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione, se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.
Vale la pena ricordare che una volta stipulato il contratto di appalto, qualora le Pubbliche Amministrazioni rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, esse non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo (di recesso) regolato dall'art. 134 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Cons. Stato Sez. V, 13/09/2016, n. 3865).
La decisione 31 agosto 2016 n. 3742 della sezione V del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.