L'attenzione del legislatore al tema del consumo di suolo nasce da una supplenza del diritto urbanistico a quello ambientale. L'attualità del tema si giustifica con una sensibilità diffusa ai temi ambientali e ai beni comuni. La risposta del legislatore regionale della Lombardia, depotenziata a seguito della novella del 2017, rischia di entrare in conflitto con l'iniziativa del legislatore nazionale. Il ddl De Girolamo, la cui struttura è identica a quella della l.r. 31/2014, mostra i difetti di un approccio al tema di stampo superato. Una corretta riflessione dovrebbe superare l'ambito squisitamente urbanistico e ambientale per giungere ad una rivisitazione del concetto di proprietà, i cui limiti sono dettati dalla funzione sociale delle stessa (art. 42 Cost.).
Contenimento del consumo di suolo, come risorsa non rinnovabile e bene comune
POF 20.10.2017 Camera dell'Insubria, Como
Avv. Prof. Emanuele Boscolo / avv. Lorenzo Spallino
Intervento avv. Lorenzo Spallino: strumenti, principali iniziative legislative, ddl De Girolamo e impatto sulla legislazione lombarda
Testo intervento:
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Consumo di suolo: strumenti, principali iniziative legislative, ddl De Girolamo e impatto sulla legislazione lombarda
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
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9:48 AM
domenica 22 ottobre 2017
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Consumo di suolo,
DDL De Girolamo,
L.R. Lombardia 31/2014
Diniego di autorizzazione paesaggistica: si impugna il provvedimento finale in uno con il parere e il contributo unificato è uno solo.
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
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10:36 AM
venerdì 20 ottobre 2017
Etichette:
Autorizzazione paesaggistica,
Contributo unificato,
Giustizia amministrativa
Il Consiglio di Stato specifica che, nel caso di rigetto di domanda volta ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica, non vi è obbligo di impugnare autonomamente il parere della Soprintendenza. Questi va invece impugnato in uno con il provvedimento definitivo dell'ente locale titolare della delega, versando un solo contributo unificato.
Con sentenza n. 4369 del 18/09/2017, la sezione VI del Consiglio di Stato si è pronunciata in un ricorso finalizzato a contestare il parere paesaggistico negativo opposto in sede di rilascio di permesso di costruire, per l'esecuzione di opere di adeguamento funzionale e per la sistemazione esterna di un fabbricato.
Avverso l’atto della Soprintendenza l'interessata aveva proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Salerno, il quale con la sentenza n. 1575 del 16 settembre 2011, ha respinto tutte le questioni di merito, senza pronunciarsi su quelle procedimentali.
Ha appellato quindi l'interessata.
La Sezione rileva che, sulla base dei consolidati principi processuali da tempo affermati, è inammissibile il ricorso proposto contro un parere – ancorché esso sia vincolante – quando non sia impugnato anche l’atto conclusivo del procedimento e tale principio trova applicazione anche quando si tratti del procedimento disciplinato dall’art. 146 del codice approvato con il Dlg 42/2004 (Cons. St., VI, 18 luglio 2017, n. 3523, § 6).
Costituisce infatti ius singularis, non suscettibile di applicazione analogica, la disposizione che, in deroga al principio generale, preveda l’immediata impugnabilità di un parere, come previsto ad es. dall’art. 211, comma 1, del d.lg. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lg. n. 56 del 2017 (Cons. St., VI, 12 settembre 2017, n. 4315, § 8.2.).
Il che a dire – nel caso di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica – vi è l’onere di impugnare congiuntamente l’atto comunale conclusivo del procedimento e il parere negativo presupposto (con il versamento per una sola volta del contributo unificato), mentre non vi è l’onere di impugnare immediatamente il parere negativo e successivamente l’atto conclusivo del procedimento (il che comporterebbe, in ipotesi, il versamento per due volte del CU stesso).
La sentenza 18/09/2017 n. 4369 della sezione VI del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Con sentenza n. 4369 del 18/09/2017, la sezione VI del Consiglio di Stato si è pronunciata in un ricorso finalizzato a contestare il parere paesaggistico negativo opposto in sede di rilascio di permesso di costruire, per l'esecuzione di opere di adeguamento funzionale e per la sistemazione esterna di un fabbricato.
Avverso l’atto della Soprintendenza l'interessata aveva proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Salerno, il quale con la sentenza n. 1575 del 16 settembre 2011, ha respinto tutte le questioni di merito, senza pronunciarsi su quelle procedimentali.
Ha appellato quindi l'interessata.
La Sezione rileva che, sulla base dei consolidati principi processuali da tempo affermati, è inammissibile il ricorso proposto contro un parere – ancorché esso sia vincolante – quando non sia impugnato anche l’atto conclusivo del procedimento e tale principio trova applicazione anche quando si tratti del procedimento disciplinato dall’art. 146 del codice approvato con il Dlg 42/2004 (Cons. St., VI, 18 luglio 2017, n. 3523, § 6).
Costituisce infatti ius singularis, non suscettibile di applicazione analogica, la disposizione che, in deroga al principio generale, preveda l’immediata impugnabilità di un parere, come previsto ad es. dall’art. 211, comma 1, del d.lg. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lg. n. 56 del 2017 (Cons. St., VI, 12 settembre 2017, n. 4315, § 8.2.).
Il che a dire – nel caso di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica – vi è l’onere di impugnare congiuntamente l’atto comunale conclusivo del procedimento e il parere negativo presupposto (con il versamento per una sola volta del contributo unificato), mentre non vi è l’onere di impugnare immediatamente il parere negativo e successivamente l’atto conclusivo del procedimento (il che comporterebbe, in ipotesi, il versamento per due volte del CU stesso).
La sentenza 18/09/2017 n. 4369 della sezione VI del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Piccoli comuni: approda al Senato il DDL 889
Approvato alla Camera nel settembre 2016, sta per approdare al Senato il DDL n. 889 "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione delle aree
rurali e montane italiane".
Numerose le disposizioni per i 5.585 comuni italiani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di cui 1.055 in Regione Lombardia, ossia il 70% dei 1.523 comuni lombardi.
Al di là del fondo da 100 milioni di euro, attivo dal 2017 al 2023, finalizzato a finanziare gli investimenti, il disegno di legge contiene diverse disposizioni in materia di acquisizione di beni dello Stato, sanità pubblica, istruzione, servizi essenziali, valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, programmi di e-government, servizi postali e programmazione televisiva pubblica, servizi idrici e gestione del demanio idrico, incentivazione alla residenza e appalti.
Tra questi, la previsione contenuta nell'art. 3, comma 9, del DDL, secondo cui nei piccoli comuni e nelle loro unioni, per le opere pubbliche di importo fino a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.
Il testo del DDL 889 è disponibile sul sito del Senato a questo indirizzo.
Numerose le disposizioni per i 5.585 comuni italiani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di cui 1.055 in Regione Lombardia, ossia il 70% dei 1.523 comuni lombardi.
Al di là del fondo da 100 milioni di euro, attivo dal 2017 al 2023, finalizzato a finanziare gli investimenti, il disegno di legge contiene diverse disposizioni in materia di acquisizione di beni dello Stato, sanità pubblica, istruzione, servizi essenziali, valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, programmi di e-government, servizi postali e programmazione televisiva pubblica, servizi idrici e gestione del demanio idrico, incentivazione alla residenza e appalti.
Tra questi, la previsione contenuta nell'art. 3, comma 9, del DDL, secondo cui nei piccoli comuni e nelle loro unioni, per le opere pubbliche di importo fino a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.
Il testo del DDL 889 è disponibile sul sito del Senato a questo indirizzo.
Infrastrutture di reti pubbliche: nuova categoria catastale
Pubblicato da
Jesus Cortinovis
alle
4:32 PM
venerdì 1 settembre 2017
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D.Lgs. 259/2003,
Telefonia
Dopo un lungo e articolato percorso anche normativo, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 18/E, del 8 giugno 2017, ha costituito una nuova categoria catastale denominata F/7 –Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, senza l’attribuzione della rendita.
Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2016, il novellato art.86, comma 3 del D.Lgs. n.259/2003 prevede che “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”
Rispetto alla previgente disciplina, il D.Lgs. n. 33/2016, ha pertanto escluso in modo definitivo dal concetto di “unità immobiliare” le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
A seguito della novella legislativa, con circolare n. 18/E, del 8 giugno 2017, L’Agenzia delle Entrate ha pertanto ridefinito la procedura e la nuova categoria, senza attribuzione di rendita, da assegnare alle infrastrutture di rete pubblica di comunicazione.
Per le infrastrutture che risultano già censite in catasto è, pertanto, possibile, a decorrere dal 3 luglio 2017, presentare un atto di variazione delle scritture catastali ai senso del decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994 (modifica della procedura c.d. Docfa) per variare la vecchia categoria catastale (con rendita) e attribuire la nuova categoria F/7 (senza rendita).
Per le nuove realizzazioni, dal 1 luglio 2016, l’iscrizione in catasto (sempre in categoria F/7) è invece una facoltà e non più un obbligo; favorendo e superando in tal modo anche le note difficoltà nel caso di stipula di atti aventi ad oggetto il passaggio di proprietà o la costituzione di diritti reali sulle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
Resta fermo, invece, l’obbligo di dichiarazione in catasto dei fabbricati o porzioni di fabbricato con una destinazione d’uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, come uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc., da censire nella apposita categoria, con attribuzione di rendita.
La circolare n.18/E del 08/06/2017, dell'Agenzia delle Entrate è disponibile al seguente indirizzo:
Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2016, il novellato art.86, comma 3 del D.Lgs. n.259/2003 prevede che “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”
Rispetto alla previgente disciplina, il D.Lgs. n. 33/2016, ha pertanto escluso in modo definitivo dal concetto di “unità immobiliare” le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
A seguito della novella legislativa, con circolare n. 18/E, del 8 giugno 2017, L’Agenzia delle Entrate ha pertanto ridefinito la procedura e la nuova categoria, senza attribuzione di rendita, da assegnare alle infrastrutture di rete pubblica di comunicazione.
Per le infrastrutture che risultano già censite in catasto è, pertanto, possibile, a decorrere dal 3 luglio 2017, presentare un atto di variazione delle scritture catastali ai senso del decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994 (modifica della procedura c.d. Docfa) per variare la vecchia categoria catastale (con rendita) e attribuire la nuova categoria F/7 (senza rendita).
Per le nuove realizzazioni, dal 1 luglio 2016, l’iscrizione in catasto (sempre in categoria F/7) è invece una facoltà e non più un obbligo; favorendo e superando in tal modo anche le note difficoltà nel caso di stipula di atti aventi ad oggetto il passaggio di proprietà o la costituzione di diritti reali sulle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
Resta fermo, invece, l’obbligo di dichiarazione in catasto dei fabbricati o porzioni di fabbricato con una destinazione d’uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, come uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc., da censire nella apposita categoria, con attribuzione di rendita.
La circolare n.18/E del 08/06/2017, dell'Agenzia delle Entrate è disponibile al seguente indirizzo:
Diniego di permesso di costruire: ammissibile la domanda di condanna al rilascio del titolo
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Lorenzo Spallino
alle
3:55 PM
giovedì 3 agosto 2017
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Codice processo amministrativo,
Permesso di costruire
Con sentenza n. 392 del 14 marzo 2017 il TAR Toscana accoglie la domanda di condanna di una amministrazione comunale al rilascio del titolo edilizio negato.
Interessante decisione del TAR Toscana che muovendo dall'art. 30, c. 1, e 34, c. 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, ritiene accoglibile la domanda di condanna della A.C. al rilascio di un titolo edilizio che la stessa sentenza dichiara illegittimamente negato.
Due i presupposti e al tempo stesso i limiti della domanda:
Interessante decisione del TAR Toscana che muovendo dall'art. 30, c. 1, e 34, c. 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, ritiene accoglibile la domanda di condanna della A.C. al rilascio di un titolo edilizio che la stessa sentenza dichiara illegittimamente negato.
Due i presupposti e al tempo stesso i limiti della domanda:
- l'assenza di profili di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione;
- la contestualità della domanda di condanna con la domanda di annullamento.
La decisione costituisce conferma dell'importanza delle novità contenute nel codice del processo amministrativo orientate all'efficacia della tutela giurisdizionale.
Abusi edilizi e rilevanza del decorso del tempo: una "terza via"?
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Fabrizio Donegani
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3:38 PM
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Abusi edilizi,
Affidamento del privato,
D.P.R. 380/2001,
Edilizia,
L. 241/1990,
Sanzioni edilizie
Con sentenza 30 giugno 2017, n. 3210, il Consiglio di Stato dichiara la legittimità di un'ordinanza di demolizione intervenuta a decenni di distanza dalla realizzazione dell'immobile abusivo, affermando l'irrilevanza del decorso del tempo dalla commissione dell'abuso nei confronti del potere repressivo della P.A., potendo al più rilevare (al fine di esigere dall'Amministrazione una motivazione aggravata del provvedimento) il tempo trascorso dall'accertamento dell'abuso alla notifica dell'ordinanza di demolizione.
Nel silenzio della legge (cfr. in particolare artt. 27 e 31 D.P.R. n. 380/2001), che nulla dice al riguardo, il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso non sana né mitiga l'abusività dell'opera e non scalfisce in alcun modo il potere sanzionatorio riconosciuto alla P.A., espressione di un interesse pubblico al ripristino della legalità violata, che deve ritenersi legittimamente esercitabile anche a distanza di anni dalla costruzione del manufatto abusivo, fosse anche nella misura di alcuni decenni.
Alla luce di ciò, giurisprudenza amministrativa tuttora maggioritaria ritiene che un'ordinanza di demolizione di manufatto realizzato in epoca risalente non necessiti di forme o motivazioni particolari, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, sicché il provvedimento può legittimamente limitarsi ad indicare l'opera e l'assenza di titolo abilitativo alla sua realizzazione per comminare la sanzione demolitoria (ex multis Cons. Stato, IV, 12 ottobre 2016, n. 4205; ib., VI, 10 settembre 2015, n. 4222).
Negli ultimi anni si è tuttavia fatto strada un orientamento che, nel caso di abusi risalenti nel tempo, su porzioni limitate dell'immobile, realizzati da soggetto diverso dall'attuale proprietario di buona fede, richiede, pur senza negare la natura vincolata del provvedimento repressivo e l'attualità dell'abuso, che l'ordinanza di demolizione sia motivata sotto lo specifico profilo della sussistenza dell'interesse pubblico alla messa in pristino dello stato dei luoghi.
In tali “casi limite” non sarebbe pertanto sufficiente la presa d'atto dell'abuso per giustificarne la demolizione, ma occorrerebbe dare atto della prevalenza, nella situazione specifica, di un interesse generale al ripristino rispetto al contrapposto interesse privato al mantenimento del manufatto, forte dell'affidamento ingenerato dal trascorrere del tempo senza alcuna contestazione sulla legittimità dell'opera e dalla buona fede dell'attuale proprietario, estraneo alla realizzazione dell'abuso (Cons. Stato, IV, 4 febbraio 2014 n. 1016; ib., V, 15 luglio 2013, n. 3847; ib., VI, 5 gennaio 2013, n. 13; ib., VI, 18 maggio 2015, n. 2512; TAR Calabria, sede di Catanzaro, I, 14 ottobre 2011, n. 1356, commentata a questo indirizzo).
Da ultimo, la sezione VI del Consiglio di Stato, preso atto dei due differenti orientamenti emersi e ritenendo sussistere un contrasto giurisprudenziale sul tema, ha rimesso la questione all'Adunanza Plenaria (Cons. Stato, VI, ord. 24 marzo 2017, n. 1337, citata in questo commento).
Sinteticamente esposti i termini del dibattito tuttora in atto, la pronuncia qui in esame si distingue per aver aggiunto un nuovo spunto di riflessione al tema.
La vicenda riguarda l'impugnazione di un'ordinanza di demolizione di una tettoia abusivamente realizzata negli anni Settanta dal precedente proprietario dell'immobile, di cui viene dedotta l'illegittimità, tra l'altro, per la mancata indicazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione dell'opera.
Il Collegio, dichiarando espressamente di aderire all'orientamento secondo cui “la risalenza nel tempo dell'opera, di per sé, non incide sul potere di repressione dell'abuso da parte della P.A., sicché in sede di emissione dell'ordinanza di demolizione non si richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico (…)”, aggiunge tuttavia un'importante specificazione.
Ossia che “il passaggio del tempo eventualmente rilevante al fine di esigere una motivazione rafforzata, estesa all'interesse pubblico, va calcolato tutt'al più con riferimento al 2010, ossia all'epoca del sopralluogo effettuato dalla Polizia municipale, in occasione del quale venne effettivamente rilevata la realizzazione del manufatto”.
Non sarebbe quindi il protrarsi negli anni della situazione abusiva ad ingenerare l'affidamento del privato che in buona fede la ignorava, quanto piuttosto il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione, a seguito dell'accertamento dell'abuso, ad attivare il potere repressivo.
Solo al ricorrere di tale seconda eventualità, secondo la pronuncia in rassegna, potrebbe ritenersi sussistente un affidamento del privato, tutelabile a mezzo di un onere motivazionale aggravato in capo alla P.A., chiamata a dare conto dell'attualità e concretezza dell'interesse pubblico alla demolizione.
Nel caso di specie, il decorso di cinque anni dal momento in cui l'abuso è stato accertato a quello in cui è stata emanata l'ordinanza di demolizione non è, ad avviso del Collegio, sufficiente a far sorgere in capo al privato un affidamento tutelabile.
Tra l'opzione che dà rilevanza al tempo trascorso dall'abuso e quella che la nega, la presente sentenza sembra indicare una terza soluzione, in cui il decorso del tempo ha un rilievo, ma a partire dal momento in cui la situazione di illegalità viene cristallizzata (per la P.A. e per il privato) nel verbale di sopralluogo che accerta l'abuso.
La sentenza del Consiglio di Stato 30 giugno 2017, sezione VI, n. 3210, è disponibile al seguente link
Agosto 2017: orari e date chiusura studio.
Si comunica che nel mese di agosto lo studio sarà aperto fino a giovedì 3 agosto compreso e riaprirà lunedì 28 agosto.
Nei giorni di apertura di agosto, lo studio effettuerà il seguente orario: h. 9,00 / 13,00, con chiusura pomeridiana.
Ricordiamo che il 31 agosto, lo studio resterà chiuso per la festività di S. Abbondio.
Per urgenze, scrivere agli indirizzi di posta elettronica dei singoli professionisti.
Lo studio augura a tutti un sereno periodo di ferie.
Nei giorni di apertura di agosto, lo studio effettuerà il seguente orario: h. 9,00 / 13,00, con chiusura pomeridiana.
Ricordiamo che il 31 agosto, lo studio resterà chiuso per la festività di S. Abbondio.
Per urgenze, scrivere agli indirizzi di posta elettronica dei singoli professionisti.
Lo studio augura a tutti un sereno periodo di ferie.
D.Lgs. n. 33/2013: circolare n. 2/2017 Funzione Pubblica
Con circolare 30 maggio 2017 n. 2/2017 la Funzione pubblica ha ritenuto opportuno chiarire i dubbi di naturale procedurale legati alla riforma del diritto di accesso con riferimento alla introduzione dell’accesso civico “generalizzato”.
La circolare non dirime, in tema di silenzio assenso, la questione del rito, se cioè ex art.116 cpa (come ritiene ANAC) o 117 cpa (come ritengono diversi autori).
La circolare è disponibile sul sito della Funzione Pubblica a questo indirizzo.
La circolare non dirime, in tema di silenzio assenso, la questione del rito, se cioè ex art.116 cpa (come ritiene ANAC) o 117 cpa (come ritengono diversi autori).
La circolare è disponibile sul sito della Funzione Pubblica a questo indirizzo.
Piano Territoriale d'Area Media e Alta Valtellina: il TAR Lombardia annulla diverse previsioni
Con sentenza n. 1659 del 6 luglio 2017 il TAR Lombardia, Milano, sezione IV, ha in parte accolto il ricorso dei Comuni di Livigno e Valdidentro annullando diverse previsioni del Piano Territoriale d'Area ^Media e Alta Valtellina^ (PTRA).
Notifica a mezzo PEC a pubblica amministrazione non iscritta al registro D.L. 179/2012
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
2:54 PM
giovedì 20 luglio 2017
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Codice Amministrazione Digitale,
Codice processo amministrativo
In difetto di iscrizione dell'indirizzo pec al registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia, la notificazione del ricorso deve essere eseguita solo con le modalità cartacee.
Servizi legali: illegittimo l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ai fini dell'affidamento
Pubblicato da
Alice Galbiati
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6:08 PM
domenica 2 luglio 2017
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Appalti di servizi,
Codice dei Contratti,
Criteri di aggiudicazione,
Importo a base di gara,
Servizi Legali
Con sentenza n. 875 pubblicata il 31 maggio 2017, la Sezione II del T.A.R. Puglia affronta il tema dell'affidamento dei servizi legali alla luce della disciplina del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, analizzando in particolare la procedura di gara ed il criterio di aggiudicazione del servizio.
Fascia di rispetto cimiteriale: nozione di "centro abitato"
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Fabrizio Donegani
alle
8:56 AM
sabato 17 giugno 2017
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Distanze,
Tutela della salute,
Vincolo cimiteriale
Con sentenza 23 maggio 2017, n. 329, il T.A.R. del Lazio, sezione di Latina, interviene in tema di vincolo cimiteriale, affermando che la fascia di rispetto prevista dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 deve essere osservata non solo nei confronti del centro abitato (come letteralmente previsto dalla norma), ossia di aggregati di abitazioni, ma anche nei confronti di singole abitazioni, in coerenza con la ratio della norma, che è quella di tutelare la salute delle persone insediate in prossimità di cimiteri.
Formazione: incontro dedicato alle modifiche alla l.r. 31/2014 in tema di riduzione del consumo di suolo
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
1:08 PM
domenica 4 giugno 2017
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Consumo di suolo,
L.R. Lombardia 31/2014
Data: 6 luglio 2017
Orario: ore 15,00 / 17,00
Luogo: Studio legale Spallino, via Volta 66, Como
Orario: ore 15,00 / 17,00
Luogo: Studio legale Spallino, via Volta 66, Como
Consumo di suolo: il testo della L.R. Lombardia n 31/2014 come modificato dal Consiglio Regionale il 23.05.2017
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
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5:14 PM
venerdì 26 maggio 2017
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Consumo di suolo,
L.R. Lombardia 31/2014
Nella seduta del 23 maggio 2017 il consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il testo della legge consiglio regionale n. 157, portante modifiche alla Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato (B.U.R.L. n. 49 dell'1 dicembre 2014).
All'indirizzo http://www.studiospallino.it/materiali/legge_31_2014_novella_2017.htm è disponibile il testo della L.R. 31/2014 come modificato dal Consiglio Regionale nella seduta del 23 maggio 2017.
Il testo non ha carattere di ufficialità.
All'indirizzo http://www.studiospallino.it/materiali/legge_31_2014_novella_2017.htm è disponibile il testo della L.R. 31/2014 come modificato dal Consiglio Regionale nella seduta del 23 maggio 2017.
Il testo non ha carattere di ufficialità.
Recupero seminterrati in Lombardia: slide incontro 19.05.2017
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
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5:19 PM
sabato 20 maggio 2017
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L.R. Lombardia 11/2017,
seminterrati
Presentazione della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti (B.U.R.L. 13 marzo 2017, n. 11) -
Slide incontro Autorizzazione paesaggistica semplificata e recupero dei vani e locali seminterrati esistenti del 19 maggio 2017
Autore: avv. Fabrizio Donegani
Data pubblicazione: 20/05/2017
Formato file: slide .ppt
Link: http://www.studiospallino.it/materiali/seminterrati_Lombardia_%202017.htm
Utilizzo: quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia
Slide incontro Autorizzazione paesaggistica semplificata e recupero dei vani e locali seminterrati esistenti del 19 maggio 2017
Autore: avv. Fabrizio Donegani
Data pubblicazione: 20/05/2017
Formato file: slide .ppt
Link: http://www.studiospallino.it/materiali/seminterrati_Lombardia_%202017.htm
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