Dopo un lungo e articolato percorso anche normativo, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 18/E, del 8 giugno 2017, ha costituito una nuova categoria catastale denominata F/7 –Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, senza l’attribuzione della rendita.
Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2016, il novellato art.86, comma 3 del D.Lgs. n.259/2003 prevede che “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”
Rispetto alla previgente disciplina, il D.Lgs. n. 33/2016, ha pertanto escluso in modo definitivo dal concetto di “unità immobiliare” le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
A seguito della novella legislativa, con circolare n. 18/E, del 8 giugno 2017, L’Agenzia delle Entrate ha pertanto ridefinito la procedura e la nuova categoria, senza attribuzione di rendita, da assegnare alle infrastrutture di rete pubblica di comunicazione.
Per le infrastrutture che risultano già censite in catasto è, pertanto, possibile, a decorrere dal 3 luglio 2017, presentare un atto di variazione delle scritture catastali ai senso del decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994 (modifica della procedura c.d. Docfa) per variare la vecchia categoria catastale (con rendita) e attribuire la nuova categoria F/7 (senza rendita).
Per le nuove realizzazioni, dal 1 luglio 2016, l’iscrizione in catasto (sempre in categoria F/7) è invece una facoltà e non più un obbligo; favorendo e superando in tal modo anche le note difficoltà nel caso di stipula di atti aventi ad oggetto il passaggio di proprietà o la costituzione di diritti reali sulle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
Resta fermo, invece, l’obbligo di dichiarazione in catasto dei fabbricati o porzioni di fabbricato con una destinazione d’uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, come uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc., da censire nella apposita categoria, con attribuzione di rendita.
La circolare n.18/E del 08/06/2017, dell'Agenzia delle Entrate è disponibile al seguente indirizzo:
Infrastrutture di reti pubbliche: nuova categoria catastale
Pubblicato da
Jesus Cortinovis
alle
4:32 PM
venerdì 1 settembre 2017
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D.Lgs. 259/2003,
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