Servizi legali: illegittimo l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ai fini dell'affidamento

Con sentenza n. 875 pubblicata il 31 maggio 2017, la Sezione II del T.A.R. Puglia affronta il tema dell'affidamento dei servizi legali alla luce della disciplina del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, analizzando in particolare la procedura di gara ed il criterio di aggiudicazione del servizio.


Nel caso di specie, il Comune affidatario aveva bandito una gara per l'affidamento della gestione del contenzioso e del supporto giuridico-legale ai vari uffici dell'Ente con la scelta del meccanismo del criterio del c.d. prezzo più basso.

In un'unica procedura di gara veniva pertanto coniugato l'affidamento sia dell'attività contenziosa, la cui aggiudicazione è sottratta al Codice dei Contratti in forza della deroga contenuta all'art. 17, sia dell'attività stragiudiziale, rientrante negli appalti di servizi di cui all'Allegato IX del Codice.

Ciò ha ingenerato una serie di contestazioni provenienti da singoli professionisti e ordini di categoria, con riferimento sia alla procedura utilizzata dal Comune, che ha ritenuto di applicare la disciplina del D.Lgs. 50/2016, sia al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso posto alla base dell'affidamento, nonché alla modalità di determinazione dell'importo dell'appalto.

Con riferimento al primo aspetto, il Tribunale pugliese afferma che la decisione di operare un unico affidamento sia per il contenzioso che per l'attività stragiudiziale non poteva che comportare la necessità della procedura ad evidenza pubblica, quale che fosse l'estensione e il "peso" delle attività stragiudiziali, pena, altrimenti, la violazione delle norme che ne regolano l'affidamento.

Peraltro, ricorda il Collegio, la sottrazione dell'affidamento del contenzioso alle procedure del Codice non preclude all'Amministrazione di farvi ricorso per scelta propria, non risultando alcun divieto in tal senso.

Quanto al criterio di aggiudicazione, il Tribunale evidenzia la pacifica applicabilità alla fattispecie dell'art. 95 del nuovo Codice in tema di criteri di aggiudicazione dell'appalto, ricordando al contempo come il D.Lgs. 50/2016 abbia segnato una netta preferenza per l'applicazione di criteri di aggiudicazione che si fondino su un complessivo apprezzamento del miglior rapporto qualità/prezzo, relegando il tradizionale criterio del prezzo più basso ad ipotesi tassativamente individuate (c. 4 art. 95).

Secondo il Collegio, il criterio qualità/prezzo è poi più agevolmente coniugabile con il disposto dell'art. 2233, c. 2, c.c., che nel disciplinare il contratto d'opera intellettuale, cui è pur sempre riconducibile l'attività legale, dispone che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".

Tali ragioni dimostrano pertanto l'illegittimità della scelta dell'amministrazione comunale di procedere con il criterio del prezzo più basso.

Da ultimo, il Tribunale affronta le doglianze relative alla determinazione dell'importo dell'appalto, accogliendole.

I Giudici ricordano infatti che i servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice sono comunque soggetti ai principi elencati all'art. 4 dello stesso e che, in particolare, per i principi di trasparenza e pubblicità, ogni potenziale offerente deve essere messo in condizione di essere a conoscenza di tutte le informazioni necessarie all'appalto, così da consentire un'offerta completa ed adeguata.

Nel caso di specie, non avendo fornito alcuna motivazione in ordine alla congruità del compenso posto a base di gara, né essendo stata effettuata alcuna istruttoria per determinare i parametri, quali la tipologia del contenzioso o la quantità del contenzioso prendendo a riferimento gli anni precedenti, non è stato consentito ai partecipanti di elaborare un'offerta consapevole, così violando i citati principi di cui all'art. 4 del Codice.

In definitiva, secondo il Tribunale Amministrativo pugliese se corretta è stata la scelta dell'Amministrazione di applicare alla fattispecie la procedura codicistica, illegittime sono state la decisione di optare per il criterio del prezzo più basso e la modalità di determinazione dell'importo dell'appalto sganciato da riferimenti concreti.

La decisione della Sezione II del T.A.R. Puglia n. 1875 del 31 maggio 2017 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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