Con sentenza n. 1659 del 6 luglio 2017 il TAR Lombardia, Milano, sezione IV, ha in parte accolto il ricorso dei Comuni di Livigno e Valdidentro annullando diverse previsioni del Piano Territoriale d'Area ^Media e Alta Valtellina^ (PTRA).
La sentenza merita di essere segnalata nella misura in cui ricostruisce il rapporto tra normazione urbanistica regionale (PTR) e pianificazione locale (PGT), fondato sul principio costituzionale di sussidiarietà.
In quest'ottica gli strumenti pianificatori della Regione e dei Comuni un ruolo di “orientamento, indirizzo e coordinamento” (art. 2, comma 4), mentre la pianificazione generale comunale si realizza attraverso il piano di governo del territorio (PGT, ai sensi degli articoli 6 e seguenti della legge regionale), i cui atti sono sia adottati sia approvati dallo stesso consiglio comunale (cfr. l’art. 13, comma 1), a conferma ulteriore dell’autonomia riconosciuta agli enti locali in sede di pianificazione.
Lo strumento di piano fondamentale della Regione (vale a dire il PTR di cui all'art. 19 della legge regionale n. 12), è dallo stesso legislatore regionale definito come atto fondamentale di indirizzo nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni, così che la legittimità delle disposizioni cogenti del PTRA deve essere valutata tenendo presente i fondamentali principi di sussidiarietà e di proporzionalità dell’azione amministrativa, oltre che le norme di legge – anche regionale – poste a salvaguardia dell’autonomia pianificatoria dei comuni.
Da qui l'annullamento di diverse disposizioni del PTRA, quali il generale divieto di inserimento di ambiti di trasformazione piuttosto che le norme di dettaglio sulle modalità di realizzazione degli interventi edilizi o l'estensione in maniera indiscriminata dell'obbligo di VIC ad aree estranee ai siti di Rete Natura, nella misura in cui rivelino una indebita compromissione della potestà pianificatoria dei comuni, non sorretta da puntuali disposizioni di legge o sovrabbondanti rispetto alle disposizioni di tutela comunitaria già esistenti.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, sezione quarta, n. 1659 del 21 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.