In tema di bonifica di aree inquinate il D.Lgs. 152/2006 prevede agli articoli 240 e segg. che l’obbligo di effettuare gli interventi di recupero ambientale, anche di carattere emergenziale, sia addossato al responsabile dell’inquinamento, che potrebbe benissimo non coincidere con il proprietario ovvero il gestore dell’area interessata.
A carico del proprietario dell’area inquinata, che non sia qualificabile come responsabile dell’inquinamento, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi in questione, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area interessata libera da pesi.
Dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 del Codice ambiente si ricava infatti che, nell’ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell’inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso – e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati – le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetti dei medesimi interventi.
L’obbligo di procedere alla bonifica dell’area non potrebbe - qui il punto della decisione commentata - essere desunto dall’applicazione della previsione dell’art. 2051 c.c.
A prescindere, infatti, da ogni considerazione relativa all’aspetto temporale della problematica (che richiederebbe l’accertamento della qualità di custode dell’area al momento dell’inquinamento e non in un periodo di tempo di molto successivo, come avvenuto nel caso di specie),
deve, infatti, rilevarsi come si tratti di un criterio che si presenta in contraddizione con i precisi criteri di imputazione degli obblighi di bonifica previsti dagli artt. 240 e ss. e 252-bis, 2° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In buona sostanza, si tratta pertanto di una disciplina esaustiva della problematica che non può certo essere integrata dalla sovrapposizione di principi (come quello previsto dall’art. 2051 c.c.) desunti da diversa normativa e che determinerebbero la sostanziale alterazione di un contenuto normativo improntato a ben diversi principi” (T.A.R. Toscana, sez. II, 19 ottobre 2012 n. 1659, 1664 e 1666).
La sentenza TAR Toscana Sez. II n.541 del 10 aprile 2017 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.