Con sentenza n. 1667/2017 il Consiglio di Stato conferma il definitivo mutamento di indirizzo della giurisprudenza amministrativa in tema di effetti dell'istanza di accertamento di conformità (c.d. sanatoria edilizia) rispetto all'ordinanza di demolizione precedentemente assunta, affermando che la prima non pregiudica l'efficacia della seconda limitandosi a sospenderne gli effetti fino alla definizione, espressa o tacita, dell'istanza (id. Cons. Stato Sez. VI, 13/10/2015, n. 4701; Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 466; T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 04/01/2017, n. 96).
La giurisprudenza minoritaria è tuttavia ancora presente. Si veda T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 06/06/2016, n. 909, ad avviso del quale la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia) successivamente all’impugnazione dell’ordine di demolizione produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per carenza di interesse: il riesame dell’abusività dell’opera provocato dall’istanza di sanatoria, difatti, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’originario ricorso.
La sentenza 10 aprile 2017 n. 1667 del Consiglio di Stato, sezione VI, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Accertamento di conformità: il deposito dell'istanza non incide sull'ordinanza di demolizione
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
4:51 PM
domenica 7 maggio 2017
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