Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: disposizioni relative ai procedimenti e agli atti amministrativi

E' stato pubblicato sulla edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"

L'art. 103 del d.l. interviene in materia di procedimenti amministrativi e di effetti degli atti amministrativi in scadenza, disponendo:

  1. che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (c. 1);. 
  2. che sono  prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento (c. 1);
  3. che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (c. 2).

La norma è di particolare importanza in quanto le disposizioni sin qui adottate si rivolgevano unicamente ai termini dei procedimenti giurisdizionali (oggi trattati agli articoli 83, 84 e 85, in sostituzione delle disposizioni contenute nel d.l. 8 marzo 2020, n. 11) e non a quelli dei procedimenti amministrativi, spesso scaturenti in provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale.

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale a questo indirizzo.

PGT: effetti della mancata adozione entro il 31.12.2013 o della approvazione dopo il 30.06.2014

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 marzo 2020 n. 477

La legge urbanistica della Regione Lombardia impone il passaggio dai Piani Regolatori Urbanistici Generali (PRUG) ai Piani di Governo del Territorio (PGT): con sentenza n. 477 del 2020 il T.A.R. Lombardia chiarisce le conseguenze della violazione dei termini a tal fine contenuti nella l.r. n. 12/2005, specificando che non è illegittimo l’atto adottato successivamente al 31.12.2013 o approvato dopo il 30.06.2014.

Su #PA il commento di Lorenzo Spallino

Link permanente: https://www.dirittopa.it/it/interventi/urbanistica/pgt-effetti-della-mancata-adozione-entro-il-31-12-2013/

COVID-19: questioni interpretative del DPCM 8.3.2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia e in altre province del Nord Italia

Data l'importanza dell'argomento abbiamo deciso di pubblicare questo articolo, in versione aggiornata, su #PA all'indirizzo https://www.dirittopa.it/it/interventi/pa/covid-19-questioni-interpretative-del-dpcm-8-3-2020-recante-misure-urgenti-di-contenimento-del-contagio/
* * *

AGGIORNAMENTI

L'8 marzo 2020 il Ministero dell'Interno ha emanato una direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” (link).

La direttiva conferma che gli spostamenti all'interno e all'esterno dei territori individuati "potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute" ma introduce la possibilità della autodichiarazione, "che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia".

La direttiva è disponibile nel testo integrale a questo indirizzo.

Il modulo è disponibile a questo indirizzo

* * *

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emesso oggi 8 marzo un DPCM recante misure urgenti di contenimento del contagio da COVID 19 nella Regione Lombardia e in altre province del Nord Italia nonché per il contenimento del contagio nel territorio nazionale.

Il testo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In queste ore si susseguono richieste al Governo di spiegazioni sulla portata effettiva della disposizione. Il punto su cui vertono la quasi totalità delle istanze riguarda l'art. 1, comma 1, lettera a, a norma del quale:
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei territori medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Cosa dispone esattamente la norma? A chi è rivolta? I frontalieri possono recarsi al lavoro? Cosa sono le comprovate esigenze lavorative? Il transito lungo le autostrade per chi proviene da fuori è consentito? Le merci possono essere trasportate? Sono solo alcune delle domande che ricorrono sui social.

E' possibile dare una risposta? Sì, è possibile, ma la premessa, forse non banale, è che in uno stato di diritto non sono le conferenze stampa e neppure le circolari che arriveranno a brevissimo che forniscono l'interpretazione della legge, ma l'art. 12 delle preleggi a norma del quale
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. 
Il che a dire che tenendo davanti a sé una norma di diritto ed al contempo un ottimo vocabolario ed una seria grammatica chiunque dovrebbe essere in grado di comprendere la volontà e l'intenzione del legislatore (voce "Interpretazione giuridica", Wikipedia).

Se così non è, abbiamo un problema, che non sta tanto nella interpretazione della norma ma nella sua applicazione, poiché una norma mal scritta ne sconta il difetto sino a rendere inattuabile il migliore degli intenti perseguiti.

L'ambito spaziale di applicazione della norma

In primo luogo, l'espressione "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo" pare evidente che non consenta la migrazione tra gli stessi, vuoi per il dato testuale ("in entrata e in uscita dai territori") vuoi perché alcuni di questi non neppure sono confinanti tra loro vuoi perché se si consentisse la circolazione tra tutti i territori le finalità della disposizione sarebbero vanificate. La circostanza che nell'espressione "territori" ci siano sia regioni (la Lombardia) che province (Modena, Parma, Piacenza ecc.), è ininfluente, data la (ragionevolmente voluta) atecnicità dell'espressione.

I destinatari della norma

La norma non individua un destinatario specifico né esprime un divieto, limitandosi a prescrivere di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche". Non è dato sapere se la disposizione è indirizzata agli organi dello Stato ai quali è affidato il compito di impedire questi spostamenti piuttosto che ai cittadini direttamente. Sta di fatto che per la generalità della disposizione "persone fisiche" (non chiediamoci perchè il legislatore ha voluto precisare che si tratta delle persone fisiche, come a differenziarle dalle persone giuridiche), è solare che essa si applica a chiunque, cittadino o meno dello Stato italiano, indipendentemente dalla sua residenza nei territori indicati piuttosto che in altri.

La portata del ^divieto^ di circolazione

Utilizziamo il termine ^divieto^ nonostante questa espressione non compaia nella disposizione, che ricorre a una terminologia prescrittiva quantomeno curiosa
[...] sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei territori medesimi [...] 
Al di là dell'espressione utilizzata, della quale è forte il sospetto che costituisca il frutto del desiderio di evitare l'espressione "è fatto divieto", sta di fatto che se questa deve essere interpretata come un divieto allora esso non può che essere inteso, in ragione del dato letterale, nel senso che le uniche ipotesi in cui esso non si applica sono quelle previste dalla lettera a) ("spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute").

Al di fuori di queste fattispecie non è consentito alcuno spostamento, neppure all'interno dei rispettivi territori e per nessuna ragione.

C'è da chiedersi che senso abbia l'avere successivamente previsto la chiusura serale dei ristoranti, che quindi possono rimanere aperti a pranzo. Il motivo di due disposizioni così contraddittorie sta nel fatto che, come confermato nelle interviste ai rappresentanti di Regione Lombardia, questi avevano richiesto la chiusura totale di ristoranti e negozi. 

Le comprovate esigenze lavorative

Dispone la norma che la prescrizione relativa agli spostamenti in entrata e in uscita dai territori in questione nonché al loro interno possa essere derogata in presenza di
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative [...]
La disposizione non utilizza l'espressione "documentati", bensì "comprovati". La circostanza suggerisce che il mero evento dell'esigenza lavorativa non sia semplicemente documentato (es. il tesserino del dipendente) ma comprovato, ossia che ci sia una attività, presumibilmente di un terzo, che valuta la circostanza.

A ciò si aggiunga che non è chiaro cosa debba essere comprovato: il fatto in sé della necessità dello spostamento per effettuare la prestazione lavorativa o piuttosto il dover effettuare una prestazione lavorativa non svolgibile da remoto?

Va da sé che la norma non prevede l'autocertificazione.

Le eccezioni al divieto di spostamento

La previsione finalizzata ad "evitare ogni spostamento delle persone fisiche" in entrata e in uscita nonché all'interno dei territori descritti ha un'eccezione, costituita dalla necessità di spostamento per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

L'eccezione riguarda sia gli spostamenti interni che quelli all'esterno: tra questa e la previsione da cui si discosta è infatti presente un periodo chiuso da virgole ("evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolononché all'interno dei territori medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati [...]").

L'eccezione "salvo che per gli spostamenti motivati" si riferisce a tutto il periodo che lo precede, e quindi a qualsiasi spostamento, non solo a quelli all'interno dei territori elencati, senza limitazioni numeriche o temporali.

Abolire ovvero

Dispone la norma che il divieto (?) di spostamento possa essere derogato in presenza di "spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

Il motivo per cui il legislatore non riesca a non utilizzare "ovvero" è incomprensibile.

Come è stato da tempo sottolineato (G. Acerboni, Abolire ovvero, 2008):
'ovvero' ha infatti il curioso e raro destino di avere due significati opposti. Quando questa congiunzione viene utilizzata in una legge significa 'oppure' (significato disgiuntivo) e quando viene utilizzata comunemente o nei titoli di alcune opere letterarie e drammaturgiche (Frankenstein, ovvero Il moderno Prometeo) significa 'cioè' (significato esplicativo, dichiarativo, correttivo).
L'espressione "ovvero spostamenti per motivi di salute" viene quindi letta dal cittadino come alternativa alle esigenze lavorative o alle più generali situazioni di necessità, mentre è stata scritta come esplicativa di non meglio definite "situazioni di necessità".

Il rientro presso il proprio domicilio

La norma si chiude con la previsione della possibilità di "rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Per la genericità dei destinatari, di cui si è detto sopra, e per il fatto che l'espressione derogatoria è posta alla fine del periodo che la precede, essa - in quanto canone derogatorio all'intera previsione precedente, chiusa dal più forte segno di punteggiatura - può essere letta in modo biunivoco: è consentito cioè il rientro all'interno dei territori vincolati, sia l'uscita verso quelli esterni, purché motivata dal raggiungimento del proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il caso dei frontalieri

Ogni giorno 70.000 italiani si recano in Ticino per lavoro.

Ad essi dovrebbe applicarsi la disposizione che mira a "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori" ma la circostanza che il territorio confinante non è territorio italiano - e come tale è escluso dalla portata del DPCM - dovrebbe escluderli, fermo restando il diritto di "rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" al termine della giornata lavorativa.

Il caso degli stranieri non residenti

La norma si rivolge indifferentemente alle persone fisiche. La nazionalità pare indifferente ai fini della sua applicazione: valgono per essi le medesime disposizioni per i cittadini italiani.

Piscine in aree vincolate ai fini paesistici: necessitano di autorizzazione paesistica e non sono sanabili

La realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, integrando interventi di nuova costruzione, necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica. Poiché determina la creazione di nuova volumetria, essa non è suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004.

In tal senso si è espresso T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 7 ottobre 2019, n. 11586, in una vicenda consistente nella realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di un locale ad uso garage e deposito, di opere di arredo dell’area giardino esterna circostante l’abitazione del ricorrente, nonché nella realizzazione di una piscina interrata. 

L’interessato impugna il provvedimento sanzionatorio, proponendo allo stesso tempo domanda di sanatoria, che ottiene per il locale ad uso garage e deposito, ma non per la piscina, per la quale il TAR sottolinea l'indifferenza della circostanza dell'interramento, sia ai fini della presentazione della domanda che della sanatoria, non rilasciabile in quanto l’art. 167, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004 preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

La decisione T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 7 ottobre 2019, n. 11586 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Il commento alla decisione del TAR Lazio (Piscine in aree vincolate ai fini paesistici: necessitano di autorizzazione e non sono sanabili, L. Spallino) è disponibile sul sito della Rivista Giuridica dell'Ambiente (RGA Online) all'indirizzo http://rgaonline.it/article/piscine-in-aree-vincolate-ai-fini-paesistici-necessitano-di-autorizzazione-e-non-sono-sanabili/.

Luoghi di culto in Lombardia: il nuovo intervento della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 254 del 5 dicembre 2019 la Corte costituzionale torna ad occuparsi della disciplina lombarda in materia di attrezzature religiose, contenuta agli articoli 70-73 della L.R. n. 12/2005, dichiarandone l'illegittimità costituzionale nei passi in cui subordina l'installazione di qualsiasi attrezzatura religiosa all’esistenza del PAR (piano delle attrezzature religiose) e prevede che il PAR debba essere approvato contestualmente al PGT o a sua variante generale, circostanze che, ostacolandone l'esercizio, si pongono in contrasto con il principio di libertà religiosa.

Su #PA il commento di Fabrizio Donegani.

Link permanente: https://www.dirittopa.it/it/interventi/urbanistica/luoghi-di-culto-in-lombardia-nuovo-intervento-della-corte-costituzionale/

Recupero dei sottotetti e distanze dai confini

La Corte d'Appello di Milano, confermando il Tribunale di Lecco, afferma che il recupero dei sottotetti effettuati ai sensi della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005 è soggetto al rispetto della distanza dai confini nella misura prevista dal Piano di Governo di Territorio, nonostante la legge regionale disponga che detti interventi siano ammessi "in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati".

Il commento alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2952 del 23 agosto 2018, è disponibile su #PA all'indirizzo https://www.dirittopa.it/it/interventi/edilizia/recupero-sottotetti-e-distanze-dai-confini/.

Fonti rinnovabili e pianificazione territoriale

Con sentenza 6 giugno 2019, n. 819, il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, statuisce che è legittimo individuare aree sottratte, per ragioni paesaggistiche, all’insediamento di impianti eolici e che la saturazione dei luoghi, ossia il fatto che questi siano interessati da molteplici infrastrutture di vario tipo, non è un motivo valido per paralizzare l’operatività delle ragioni sottese al vincolo paesaggistico.

Decisione e commento sono disponibili sul sito della Rivista Giuridica dell'Ambiente (RGA Online)

Autore: Lorenzo Spallino
Link: Fonti rinnovabili e pianificazione territoriale: legittimo individuare aree sottratte, per ragioni paesaggistiche, all’insediamento di impianti eolici

Regione Lombardia: la consulenza preistruttoria secondo la legge di semplificazione 21/2019

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, supplemento n. 50 di venerdì 13 dicembre 2019, la Legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 "Seconda legge di semplificazione 2019".

L'art. 7 modifica l’articolo 32 della l.r. 12/2005, aggiungendo - dopo il comma 3 - il comma 3 bis secondo cui:
«3 bis. Ferme restando la previsione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e, per gli edifici funzionali ad attività economiche, le disposizioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), per le pratiche edilizie relative a edifici anche non funzionali ad attività economiche il proprietario di un immobile o chi ne abbia titolo può richiedere allo sportello unico per l’edilizia indicazioni e chiarimenti preliminari all’eventuale presentazione formale di istanze, segnalazioni o comunicazioni riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile. Lo sportello fornisce le indicazioni e i chiarimenti all’interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sull’istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell’istanza, della segnalazione o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato. La consulenza preistruttoria di cui al presente comma è resa gratuitamente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.».
Link: legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 "Seconda legge di semplificazione 2019".

Nuova disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale in Lombardia

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, supplemento n. 49 di martedì 3 dicembre 2019, la legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse  regionale".

La legge:

  • disciplina gli strumenti della programmazione negoziata finalizzati alla realizzazione condivisa degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel Programma regionale di sviluppo, nel Documento di economia e finanza regionale e negli  altri piani e programmi regionali di settore, la cui attuazione richiede l’azione integrata e coordinata della Regione e di uno o  più enti locali o, comunque, di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici o anche organismi di diritto pubblico (art. 1);
  • definisce strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale: a) l’accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST); b) l’accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST); c) l’accordo di programma, di seguito (AdP); d) l’accordo locale semplificato (ALS), oltre ai patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani  ai quali la Regione aderisce secondo le modalità e le condizioni  definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3,  della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40.

La novella sostituisce integralmente la precedente legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione  negoziata regionale).

Link: legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse  regionale".

Legge Regione Lombardia sulla rigenerazione urbana: il testo definitivo approvato dal consiglio regionale (LR n. 18/2019)

Nella seduta del 12 novembre 2019 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la legge "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali".

L’Aula ha approvato diversi emendamenti che recepiscono alcune delle sollecitazioni avanzate anche dai gruppi di minoranza e che, pur mantenendo in essere la centralità della Regione e confermando sostanzialmente le norme già approvate in Commissione Territorio, consentono maggiori margini di intervento ai Comuni.

La legge è in attesa della pubblicazione sul bollettino regionale.

A questo link il testo definitivo, come approvato dall'aula.

Il testo definitivo della Legge Regionale 26 novembre 2019 , n. 18 Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali  (BURL n. 48, suppl. del 29 Novembre 2019) è disponibile sul portale regionale a questo link.


Permesso di costruire, silenzio assenso e autorizzazione paesistica

Con sentenza 16 ottobre 2019, n. 2171, il TAR Milano fissa il principio secondo cui il permesso di costruire su’un area soggetta a vincolo paesistico che è anche sito di interesse comunitario (SIC) può costituirsi mediante silenzio-assenso.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano presentato domanda di permesso di costruire, previa acquisizione dell’autorizzazione paesistica dall’Amministrazione Comunale la quale conteneva anche la presa d’atto dell’autorizzazione da parte della Comunità Montana ente gestore del SIC.

Il TAR chiarisce che, in questo caso, per la valutazione paesistica è sufficiente l’autorizzazione acquisita dal Comune, potendosi dunque escludere l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 14 della l. 241/1990 sulla conferenza dei servizi che impone la conclusione dell’iter procedimentale necessariamente con provvedimento espresso

nella fattispecie specifica la mancanza della necessità di altri pareri ed autorizzazioni di altri enti giustifica l’applicazione della normativa in materia di silenzio assenso.

Altresì, una volta che l’Amministrazione abbia preso conoscenza della formazione del silenzio assenso, con la pubblicazione sull’albo comunale della dichiarazione dei ricorrenti in merito all’avvenuta formazione del permesso di costruire, tale pubblicazione soddisfa la disposizione di cui all’art. 20, co. 6, DPR 380/2001:

deve infatti ritenersi che tale pubblicazione sia stata effettuata per assegnare ad essa il significato di presa d’atto della formazione del titolo edilizio.

Ciò comporta che l’Amministrazione se vuole incidere sull’efficacia del titolo edilizio formatosi tacitamente può farlo solo attraverso l’esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell’art 20, co. 3, l. 241/1990.

La sentenza 16 ottobre 2019, n. 2171 del TAR Lombardia, Milano, sez. II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa attraverso il motore di ricerca a questo indirizzo

Guida "Permessi Edilizi", Il Sole 24 Ore

E' in edicola la Guida 2019 ai Permessi Edilizi de Il Sole 24 Ore a cura di Cristina Colombo e Roberto Ragozzino.

All'interno il capitolo "Sanatorie edilizie e sanatorie paesaggistiche", dedicato all'accertamento di conformità e alla compatibilità paesaggistica, nonché ai rapporti tra le due procedure.

Il contributo è firmato da Lorenzo Spallino e Fabrizio Donegani.

Consumo di suolo: poteri regionali e attribuzioni degli enti locali

E' disponibile sul sito della Rivista Giuridica dell'Ambiente (RGA Online), il commento alla sentenza della Corte Costituzionale 16 luglio 2019, n. 179, con cui la Corte Costituzionale ha fissato alcuni principi di rilevanza nazionale in punto rapporti tra poteri delle Regioni e attribuzioni degli enti locali, definitivamente acclarando che la funzione di pianificazione comunale resta assegnata al livello dell’ente più vicino al cittadino.

Il che non significa che le Regioni non possano disciplinarla o conformarla sulla scorta di esigenze generali, ma confligge con il principio costituzionale di sussidiarietà verticale comprimerla o paralizzarla come nel caso della disposizione contenuta nel testo originario dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale della Lombardia n. 31 del 2014, nella parte in cui non consentiva ai Comuni di apportare varianti in riduzione delle previsioni e dei programmi edificatori dello strumento urbanistico vigente.

Autore: Lorenzo Spallino
Link: Consumo di suolo: poteri regionali e attribuzioni degli enti locali

Impianti per energia da fonti rinnovabili e misure compensative non patrimoniali

Sono da considerarsi nulle ex art. 1418 c.c., per contrarietà a norme imperative ed impossibilità dell’oggetto, le convenzioni che subordinano il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile al pagamento di corrispettivi, canoni, o altro emolumento, o peso economico, con l'eccezione delle misure compensative non meramente patrimoniali, purché compatibili con le necessità aziendali.

Con sentenza non recentissima ma di sicuro interesse, il TAR Puglia, Bari, ricostruisce il quadro dei limiti che la legislazione comunitaria e nazionale pone agli enti locali in sede di rilascio delle autorizzazioni uniche per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

La sentenza 21 marzo 2018 n. 737 TAR Puglia, Bari, sez. I, esclude, nel solco di una giurisprudenza consolidata (TAR Lombardia, 4 giugno 2018, n. 536; TAR Piemonte, sez. II, 12 giugno 2018 n. 733; TAR Puglia 15 novembre 2016, n. 1737) l'imposizione di forme generalizzate di compensazione patrimoniale per la semplice installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nulle ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative ed impossibilità dell’oggetto (art. 12, co. 6, d.lgs n. 387/2003, in combinato disposto a quella di cui all’art. 1, co. 5, legge n. 239/2004 s.m.i).

Al tempo stesso la sentenza conferma invece la legittimità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale non patrimoniali (in tal senso, T.A.R. Roma, sez. II-quater, 29 aprile 2013 n. 4275).

Nella fattispecie, si trattava di un protocollo aggiuntivo alla convenzione originaria, stipulato tra Regione Puglia, Comune di Ordona e la società Eurowind s.r.l. che prevede, all’art. 3, talune misure compensative non meramente patrimoniali (ossia che non consistono in elargizione di somme di
denaro), tra cui l’impegno a favorire l’imprenditoria pugliese, ad assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori, tra cui addetti ai lavori socialmente utili e di pubblica utilità, o disoccupati, o soggetti in lista di mobilità, anche portatori di invalidità, purché compatibile con le necessità aziendali dell’attività di produzione di energia eolica, in uno con l’obbligo della comunicazione delle unità lavorative impiegate nel tempo dell’esercizio dell’attività quale monitoraggio.

Trattandosi di prestazioni non di natura economica finalizzate a garantire tutela di interessi sensibili rispetto all'autorizzazione amministrativa in uno con il potenziamento dell'impiego di energie rinnovabili, il TAR ne ha sancito la legittimità, per quanto - almeno a quanto risulta allo scrivente - il protocollo aggiuntivo in questione non fosse oggetto di impugnativa.

La sentenza 21 marzo 2018 n. 737 TAR Puglia, Bari, sez. I, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa attraverso il motore di ricerca disponibile a questo indirizzo.

Intervento in autotutela: il termine di 18 mesi vale solo per i provvedimenti successivi al 28 agosto 2015.

Il TAR Lombardia consolida il proprio orientamento in ordine alla applicabilità del termine di 18 mesi quale limite all'intervento in autotutela, ritenuto applicabile solo ai provvedimenti di annullamento che abbiano ad oggetto provvedimenti che siano successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione, ossia al 28 agosto 2015.

Investito di un ricorso relativo all'"annullamento" - recte, sottolinea il TAR,  alla dichiarazione di privazione di effetti, non di annullamento - di una SCIA e di una DIA del 2011 in variante ad una SCIA originaria, il TAR Lombardia, Milano, puntualizza che i poteri di autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 non sono soggetti al termine di 18 mesi introdotto dalla legge n. 124
del 2015 in modifica dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, a mente del quale
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il  provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Un diverso approccio, argomenta il TAR Milano, altererebbe la ratio della norma nella sua applicazione nella dinamica intertemporale,
trasformando la stessa in un termine generale di definizione di tutti i provvedimenti di secondo grado, relativi ad atti già adottati prima della novella
onerando l'Amministrazione di una verifica
di tutti i provvedimenti già adottati da consumarsi entro un generale termine di 18 mesi onde non vedersi precludere la possibilità di successiva rimozione. 
In tal modo, però, per gli atti adottati prima della novella il termine di decorrenza dei 18 mesi non si fonderebbe più sulla data di emanazione del singolo atto ma, al contrario, sulla data di entrata in vigore della legge, pervenendo  al risultato di negare la ratio della previsione che, come detto, intende calibrare temporalmente l’atto di esercizio del potere sul provvedimento da rimuovere.

In conclusione: l’interpretazione corretta del testo dell'art. 21 nonies novellato è quella che
ancora le nuove disposizioni all’esercizio del potere su atti emanati dopo l’entrata in vigore della nuova  legge. Conclusione che, del resto, appare confermata dalla circostanza che il legislatore non ha voluto approntare una disciplina di diritto transitorio, l’unica che, in tale quadro, avrebbe potuto medio tempore derogare al rigido parametro temporale di riferimento ora previsto dall’ordinamento (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) [T.A.R. Lombardia, Milano, II, 15 luglio 2919, n. 1628; 21 gennaio 2019, n. 118; 3 ottobre 2018, n. 2200; si veda anche Consiglio di Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8]
La sentenza 20 agosto 2019 n. 1907 del TAR Lombardia, Milano, sez. II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa attraverso il motore di ricerca a questa pagina.

Copyright © www.studiospallino.it