Legge regionale di semplificazione 2016: permesso di costruire convenzionato al posto dei piani attuativi

E' stata pubblicata sul B.U.R.L. N. 22 supplemento di lunedì 30 maggio 2016, la legge regionale della Lombardia n. 14 del 26 maggio 2016, Legge di semplificazione 2016. Tra le altre innovazioni alla legge regionale n. 12 del 2005, la novella regionale dispone la sostituzione degli strumenti attuativi con permesso di costruire convenzionato, presenti le condizioni indicate dal legislatore regionale.


La legge regionale n. 14/2016 dispone, alla lettera e) del comma 1, articolo 13, che dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 12/2005 (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi) è inserito il seguente comma 1bis:
«All’interno del tessuto urbano consolidato, la modalità di attuazione delle previsioni stabilite a mezzo di piano attuativo conforme al PGT è il permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, non applicabile nel caso di interventi di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso d.p.r. e fatta salva la facoltà del proponente di procedere con piano attuativo in luogo del permesso di costruire convenzionato. La convenzione relativa al permesso di costruire di cui al presente comma ha i medesimi contenuti della convenzione di cui all’articolo 46 ed è approvata dalla giunta comunale.»
Il dato testuale non sembra lasciare adito a dubbi: la previsione opera indipendentemente dalle previsioni contenute negli strumenti urbanistici locali.

Il che a significare che là dove gli strumenti in questione assoggettano a pianificazione attuativa gli interventi edilizi questi possono essere alternativamente realizzati tramite permesso di costruire convenzionato ex art. 28bis T.U. dell'Edilizia (introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q, legge n. 164 del 2014) piuttosto che con piano attuativo, a scelta del proponente, a condizione che:

  1. l'intervento sia collocato all'interno del tessuto urbano consolidato come individuato dallo strumento urbanistico;
  2. vi sia conformità con lo strumento urbanistico;
  3. la tipologia di intervento non consista in nuova costruzione (come definita dall'art. 3, c. 1, del Testo Unico dell'Edilizia), arrestandosi quindi alla ristrutturazione edilizia.

Nonostante siano assenti nuove costruzioni, il contenuto convenzionale non è quello indicato dall'art. 28bis (limitato al soddisfacimento delle "esigenze di urbanizzazione"), ma quello previsto per i piani attuativi, come descritto dall'art. 46 della L.r. 12/2005 (modellato sull'art. 28 della Legge Urbanistica).

Il B.U.R.L., supplemento  n. 22 del 30 maggio 2016, è consultabile sul sito del B.U.R.L. a questo indirizzo.

La legge regionale n. 14/2016 è scaricabile dal portale regionale a questo indirizzo
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