D.lgs n. 33/20016: installazione e riduzione costi in materia di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Il 9 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 il d.lgs. 15/02/2016 n.33 che recepisce la direttiva 2014/61/UE contenente misure volte a ridurre i costi di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (reti a banda ultralarga).


Posto l’obiettivo di facilitare l’installazione di reti a banda ultralarga, cioè di reti in grado di garantire una velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s, mediante la condivisione di infrastrutture esistenti e una più efficiente realizzazione delle nuove infrastrutture, la nuova disciplina si applica a tutte le infrastrutture fisiche, gestite da imprese o enti pubblici, che possono ospitare elementi di reti a banda ultralarga, vale a dire le infrastrutture destinate al trasporto o alla distribuzione del gas, dell’elettricità, del riscaldamento e dell’acqua e le infrastrutture destinate alla prestazione di servizi di trasporto, ferrovie, strade, porti e aeroporti.

Le principali disposizioni contenute del D.Lgs. n. 33/2016 riguardano:
  • l’accesso all’infrastruttura fisica esistente (art. 3). Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L’accesso all’infrastruttura può essere rifiutato in caso di: oggettiva inidoneità dell’infrastruttura a ospitare gli elementi di rete; indisponibilità di spazio; rischio per l’incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica ovvero per l’integrità e la sicurezza delle reti; disponibilità di mezzi alternativi di accesso all’infrastruttura fisica;
  • l’accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e l’istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (art. 4). La norma prevede che si proceda ad una mappatura delle reti a banda ultralarga esistenti nel territorio nazionale e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle. Viene altresì istituito il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), nel quale confluiranno le banche dati, a carattere nazionale e locale, contenenti informazioni sulle reti e le infrastrutture fisiche. Il SINFI avrà la funzione di sportello unico telematico per ottenere tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell’installazione di reti a banda ultralarga. Vengono rimesse al MISE, 30 aprile 2016, le disposizioni per consentire l’operatività del SINFI. Nel regime transitorio, fino al 1 gennaio 2017, agli operatori di rete potranno comunque rivolgersi direttamente ai gestori delle infrastrutture fisiche;
  • il coordinamento delle opere di genio civile e trasparenza nelle informazioni (artt. 5 e 6). Viene stabilito in capo al proprietario o gestore dell’infrastruttura, l’obbligo di mettere a disposizione dell’operatore di rete che ne faccia richiesta una serie di informazioni minime relative alle opere di genio civile in corso o programmate, quali l’ubicazione e il tipo di opere, gli elementi di rete interessati, la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata, un punto di contatto. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del D.L. n.145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n.9/2014;
  • la semplificazione per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche, d.lgs. n. 259/2003, (art.7). Sono ridotti i termini del procedimento amministrativo e si stabilisce in particolare che qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al periodo precedente;
  • la disciplina per l’accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio (art. 8). I proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell'art.135-bis del d.P.R. n. 380/2001, o comunque successivamente equipaggiati, hanno il diritto, ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. Laddove un condominio anche di edifici esistenti realizzi da sé un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso divenendone titolare, ha il diritto ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. Gli operatori di rete hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso. Se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, gli operatori di rete hanno il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità;
  • l’individuazione di AGCOM quale organismo competente per la risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori delle infrastrutture fisiche relative ai diritti e agli obblighi previsti dal d.lgs. (art. 9). La decisione dell’AGCOM, che deve essere adottata entro due mesi dal ricevimento della richiesta, ha carattere vincolante, deve essere motivata e pubblicata sul sito dell’Autorità, ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate e può essere impugnata con ricorso giurisdizionale. In ogni caso la procedura non è obbligatoria e non preclude alle parti la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice;
  • la previsione secondo cui gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione non costituiscono unità immobiliari, oltre ha confermare che gli operatori possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 dell’art.93 del Codice (art.12). Con l’ultimo comma dell’art.12 il d.lgs. torna su un temo molto dibattuto che coinvolge la già nota questione dell’accatastamento delle infrastrutture e dei relativi eventuali tributi da corrispondere alla PA. In tal senso si attende ora un nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate. 

Il testo del d.lgs 15/02/2016 n.33 è disponibile al seguente indirizzo: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/09/16G00041/sg
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