D.L. del Fare: proroga dei termini delle convenzioni di lottizzazione

Nella sintassi della frase semplice, il complemento di specificazione precisa e specifica il significato della parola da cui dipende. È introdotto dalla preposizione di, semplice o articolata. Il complemento risponde alle domande:  di chi? (rivolto ad un essere animato) di che cosa? (rivolto ad una cosa) [fonte].

Es. La nonna aveva paura. Di chi? La nonna aveva paura del lupo cattivo.

L'articolo 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (D.L. del Fare), prevede:
3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.
La disposizione, introdotta in sede di conversione del d.l. n. 69/2013, sconta un evidente difetto di sintassi. L'espressione "Il termine di validità" manca infatti del complemento di specificazione. Essa non indica i titoli, i provvedimenti o più in generale gli atti amministrativi la cui scadenza temporale, fissata per legge o per atto dispositivo, deve intendersi prorogata per scelta del legislatore.

La circostanza non è indifferente per l'interprete.



Occorre infatti ricordare che il comma 3-bis è preceduto dal comma 3 - scritto in tempi di migliore concentrazione del legislatore -, il quale proroga  di due anni i termini di inizio e di ultimazione "dei lavori di cui all’articolo 15 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto", purché i termini non siano decorsi e i nuovi titoli non siano in contrasto con l'eventuale strumentazione urbanistica nel frattempo intervenuta.

Se è dunque specificato che la proroga biennale del comma 3 è da riferirsi ai titoli edilizi, a cosa deve intendersi riferita la proroga triennale del comma 3-bis? Ai termini di validità, inizio e fine lavori dei titoli attuativi di convenzioni di lottizzazione ex articolo 28 L.U. o, come si sostiene, alle stesse convenzioni?

La risposta può non essere scontata.

Il comma 3-bis contiene:

  • tre soggetti (Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori);
  • un verbo (sono prorogati);
ma nessun complemento di specificazione.

I ^termini^  cui ci si riferisce sono infatti circostanziati "nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione" ma non sono quelli "delle convenzioni di lottizzazione".  In assenza di specificazione, l'espressione "I termini di validità [...] nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione" può legittimamente essere letta, in connessione con il comma 3, con riferimento ai titoli edilizi attuativi di convenzioni urbanistiche, non agli strumenti urbanistici.

Ambedue le soluzioni interpretative contengono aspetti problematici.

La prima, rispettosa del criterio di interpretazione letterale di cui all'articolo 12 delle preleggi, ha un suo senso: per ragioni di economia nazionale il legislatore decide di prorogare i termini di validità dei titoli edilizi attuativi di convenzioni urbanistiche, al fine di evitare una differenza di trattamento rispetto ai titoli edilizi ^semplici^ là dove gli accordi convenzionali prevedano, ad esempio, scansioni cronologiche anche in ordine ai titoli edilizi. L'interpretazione sconta, ovviamente, un problema di connessione con il comma che la precede. Per quale motivo titoli identici dovrebbero essere soggetti a proroghe temporali di diversa estensione?

La seconda, che legge l'espressione "nell'ambito" come se non fosse stata scritta, ha anch'esso un suo senso: sempre per ragioni di economia nazionale il legislatore decide di prorogare i termini tout court delle convenzioni urbanistiche, ritenendo che questo in qualche modo possa favorire la ripresa economica. Questa interpretazione sconta due problematiche non indifferenti. La prima è la circostanza della mancata specificazione del requisito della vigenza delle convenzioni prorogate ex lege. La seconda è che l'articolo 28 della L.U. indica in dieci anni non il periodo di validità delle convenzioni urbanistiche, ma il termine entro il quale deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione. Il che a dire: se in disparte il termine citato, i diversi termini delle convenzioni urbanistiche costituiscono il frutto dell'accordo tra ente locale e privato proponente, come può lo Stato modificarli d'imperio senza alterare il sinallagma contrattuale?

Per quanto possa interessare, vale la pena annotare che di quest'ultima riflessione non c'è traccia nella "Documentazione per l’esame di Progetti di legge - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia D.L. 69/2013 – A.C. 1248-B Schede di lettura e profili finanziari" a cura del Servizio Studi - Dipartimento bilancio della Camera (link), dalla quale emerge chiaramente l'intenzione di intervenire sull'articolo 28 della Legge Urbanistica.

Il che a dire che il legislatore ha inteso prorogare tout court i termini:

  1. di validità (ossia il il termine finale se specificato o il termine decennale se non specificato); 
  2. di inizio lavori e fine lavori (se fissati in convenzione);
contenuti nelle convenzioni relative a piani di lottizzazione (non scadute) o in modifiche di queste, purché contenuti in atti formalizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

Non, ovviamente, dei titoli edilizi scaturenti dalle convenzioni, regolati dal diverso comma 3.
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