Con sentenza n. 181 depositata il 10 giugno 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 5-bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché, in via conseguenziale, l'articolo 40, commi 2 e 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità).
La Corte ha affermato che - per le aree agricole non coltivate e per quelle inedificabili - "il valore agrario, previsto di fatto in via automatica, potrebbe non rivelarsi un ^serio ristoro^", con conseguente violazione dell'articolo 117 della Costituzione.
E’ vero, afferma la Corte, che il legislatore "non ha il dovere di commisurare integralmente l’indennità di
espropriazione al valore di mercato del bene ablato e che non sempre è garantita dalla CEDU una riparazione integrale". Tuttavia, "proprio l’esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell’indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest’ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore (sentenza n. 1165 del 1988), in guisa da garantire il “giusto equilibrio”tra l’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui".
Diverso é il caso delle aree non edificabili ma coltivate, trattate nel comma 1 del D.P.R. 327/2001, per le quali la mancanza del riferimento al ^valore agricolo medio^ e il riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo consentono, ad avviso della Corte, una interpretazione della norma costituzionalmente orientata, peraltro demandata ai giudici ordinari.
Per le prime, dunque, é atteso l'intervento del legislatore, che non potrà non muovere, sia pure con gli opportuni correttivi, dal valore venale, ossia di mercato, fissato dall'articolo 37 del T.U.
La sentenza 10 giugno 2011 n. 181 della Corte Costituzionale é disponibile in formato .pdf a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/corte_cost_181_2011.pdf
Esproprio di terreni agricoli non coltivati e di fondi inedificabili: é illegittimo il valore agrario
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
6:41 PM
mercoledì 15 giugno 2011
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Espropriazione per p.u.