Inviatata dal TAR a riesaminare l'istanza del ricorrente alla luce delle indicazioni contenute in ricorso, un'amministrazione comunale aveva confermato il proprio provvedimento, ulteriormente motivando. Appellata la decisione di primo grado, il ricorrente aveva contestato la circostanza, deducendo, in buona sostanza, la disapplicazione dei principi statuiti in sede cautelare.
Con sentenza n. 1240 depositata in cancelleria il 25 gennaio 2011, la sezione quarta del Consiglio di Stato - pronunciandosi in tema di strade private ad uso pubblico - ha statuito il principio secondo cui "Il riesame di un'istanza effettuato dalla p.a. in esecuzione di un'ordinanza cautelare, che si sia sostanzialmente limitata ad imporlo, non può avere come conseguenza la totale privazione della facoltà, istituzionalmente spettante alla P.A., di valutare la situazione complessivamente risultante dagli atti al momento della relativa statuizione, e quindi di motivare alla luce delle complessive risultanze istruttorie in maniera anche più ampia, o difforme, rispetto al primo provvedimento".
Giustizia amministrativa: il riesame dell'atto imposto in sede cautelare non significa acquiescenza al ricorso
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Lorenzo Spallino
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4:20 PM
venerdì 25 febbraio 2011
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Codice processo amministrativo
Collegato ordinamentale 2011 Regione Lombardia: nuove modifiche alla legge 12/2005
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Lorenzo Spallino
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12:35 PM
martedì 22 febbraio 2011
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L.R. Lombardia 12/2005,
Regione Lombardia
Nella seduta del 15 febbraio 2001 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il cd. "Collegato ordinamentale 2011". Come si legge nel comunicato stampa regionale,
Tra le novità previste, una nuova proroga ai Comuni fino al 31 dicembre 2012 per dotarsi definitivamente del piano di governo del territorio (PGT) e il via libera alle deroghe eccezionali ai limiti sull’inquinamento acustico oggi previste nel caso essi dovessero mettere a repentaglio lo svolgimento di eventi di rilievo internazionali, come ad esempio i grandi concerti. Il “Collegato” equipara inoltre i Centri culturali a carattere religioso agli edifici di culto, prevedendo per la loro realizzazione uno specifico percorso di programmazione nei piani regolatori. Via libera anche alla norma che dà la possibilità ai Comuni di negare l’autorizzazione ad aprire attività commerciali nei centri storici se in contrasto con il “decoro pubblico” e le “tradizioni locali”.Il “Collegato” recepisce inoltre la direttiva europea Bolkestein sul commercio e introduce norme di semplificazione burocratica nell’edilizia e per lo svolgimento di alcune attività, come ad esempio la certificazione energetica, un settore in espansione e al quale potranno accedere adesso ai corsi formativi anche i cittadini non iscritti a un albo.
Ancora una volta, dunque, l'ennesima applicazione di quel vizio di tecnica legislativa secondo cui con unica disposizione si apportano importanti modifiche a legislazioni del tutto diverse tra loro, senza nessuna attenzione ai complessi processi di implementazione della normativa vigente, verso cui la stessa Regione dichiara di voler prestare la massima attenzione (v. Analisi dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali sul sito del Consiglio regionale).
Ordinanza di demolizione: impresa e d.l. non sono legittimati a impugnarla.
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Lorenzo Spallino
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8:32 AM
domenica 20 febbraio 2011
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Abusi edilizi,
Sanzioni edilizie,
Testo Unico Edilizia
Con sentenza breve n. 484 depositata in cancelleria il 10 febbraio 2011, la sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da impresa e direzione lavori nei confronti di un ordine di demolizione e rimessione in pristino ex art. 31 T.U. Edilizia a seguito dell'abusiva realizzazione di una piscina, in luogo di autorizzato laghetto decorativo, all'interno di fascia di rispetto cimiteriale. Mentre i proprietari avevano presentato ricorso autonomo sia avverso il diniego di sanatoria che la successiva ordinanza di demolizione, impresa costruttrice e direzione lavori, si erano determinati a impugnare la seconda successivamente alla condanna ricevuta in sede penale, nell'ottica dell'impugnativa di questa.
Occupazione appropriativa: prime soluzioni adottate dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 T.U. espropriazioni.
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Alice Galbiati
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5:57 PM
mercoledì 16 febbraio 2011
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Espropriazione per p.u.,
Occupazione acquisitiva
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’istituto dell’acquisizione sanante ex art. 43 Dpr n. 327 del 2001, nell’ipotesi di occupazione sine titulo di un fondo per la realizzazione di un’opera pubblica, si devono applicare gli articoli 934 e ss. del c.c., con la conseguenza che, in base alla regola dell’accessione, il privato proprietario del fondo ha diritto di ottenerne la restituzione, oltre al risarcimento del danno subito, essendo irrilevante l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica.
E’ questo l’innovativo principio espresso dal TAR Campania, Sez. V, nella sentenza n. 262 del 18 gennaio 2011.
E’ questo l’innovativo principio espresso dal TAR Campania, Sez. V, nella sentenza n. 262 del 18 gennaio 2011.
Corso di diritto urbanistico a.a. 2010/2011: materiale didattico
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Lorenzo Spallino
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10:45 AM
martedì 15 febbraio 2011
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Corso Diritto Urbanistico
É stato pubblicato alla pagina http://www.studiospallino.it/corso.htm il materiale didattico relativo al Corso di Diritto Urbanistico, Università dell'Insubria (Como) a.a. 2010/2011.Il corso si tiene ogni Martedì (a partire dal 1 marzo 2011), dalle 16 alle 19, presso l'aula S.2.8 (S. Abbondio).
SUAP: il Ministero per la Semplificazione chiarisce il ruolo delle CCIAA
Come annunciato, il 30 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Il Regolamento abroga il previgente D.P.R. n. 447 del 1998, il quale cesserà di avere efficacia in due momenti diversi: 180 giorni per il c.d. procedimento automatizzato, 1 anno per il procedimento ordinario (articolo 12, comma 1). Ossia il 28 marzo 2011 in relazione ai capi I, II, III, V e VI del Regolamento e il 30 settembre 2011 in relazione al capo IV.
DIA: il Consiglio di Stato rimette all'Adunanza Plenaria la decisione sulla natura, avvertendo che quello che vale per la DIA potrebbe valere anche per la SCIA
Con ordinanza collegiale n. 14 depositata il 5 gennaio 2011 nel ricorso n. 2694/2009, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'adunanza plenaria la decisione sulla natura della DIA, ossia se l'istituto vada qualificato come un provvedimento piuttosto che un atto di natura privata, con il dubbio - con riguardo a quest'ultima soluzione - se si tratti di un atto soggetto a azione di accertamento autonomo in ordine alla inesistenza dei presupposti per ritenere completata la fattispecie, piuttosto che a un evento che imporrebbe al terzo, che intenda opporsi all’intervento assentito, una volta decorsi i termini senza l’esercizio del potere inibitorio, di presentare istanza formale e eventualmente impugnare il successivo atto negativo dell’amministrazione o di agire avverso la successiva inerzia amministrativa (silenzio-rifiuto), sul modello del rimedio previsto attualmente dall’art. 31 CPA.
Prorogata la scadenza entro cui effettuare le verifiche di edifici esistenti di interesse strategico e rilevante.
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Dott. Ing. Marco Scaramellini
alle
11:48 AM
martedì 18 gennaio 2011
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Edifici esistenti,
Sismica,
Strutture
È stata inserita nel Decreto Milleproroghe (art. 1 comma 1 e comma 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n.225, G.U n. 303 del 29/12/2010) la proroga della scadenza entro cui effettuare le verifiche di edifici esistenti di interesse strategico e rilevante (art. 2 comma 3 OPCM 3274/2003), così come era richiesto dall'art. 20 comma 5 del DL 31 dicembre 2007 convertito con modificazione della legge 28 febbraio 2008 n.31.
Anche per impugnare la VAS é necessario dimostrare l'interesse ad agire (Consiglio di Stato n. 133/2011)
Con sentenza n. 133/2011 il Consiglio di Stato, sezione IV, depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2011, ha riformato in toto la sentenza n. 1526/2010 del TAR Lombardia in punto VAS.
In via preliminare - e al di là delle questioni di merito - pare importante segnalare che il Consiglio di Stato ha accolto la tesi degli appellanti secondo i quali il ricorrente in primo grado non avrebbe in alcun modo chiarito quale interesse specifico e qualificato assistesse le doglianze, il cui accoglimento ha determinato un generico effetto caducante del P.G.T. nel suo complesso. Al contrario, il TAR aveva ritenuto sussistente in capo all’istante un interesse di natura “strumentale”, avente a oggetto le determinazioni future, ed eventualmente più favorevoli ai suoli in sua proprietà, che l’Amministrazione avrebbe dovuto assumere in sede di rielaborazione dello strumento urbanistico.
In via preliminare - e al di là delle questioni di merito - pare importante segnalare che il Consiglio di Stato ha accolto la tesi degli appellanti secondo i quali il ricorrente in primo grado non avrebbe in alcun modo chiarito quale interesse specifico e qualificato assistesse le doglianze, il cui accoglimento ha determinato un generico effetto caducante del P.G.T. nel suo complesso. Al contrario, il TAR aveva ritenuto sussistente in capo all’istante un interesse di natura “strumentale”, avente a oggetto le determinazioni future, ed eventualmente più favorevoli ai suoli in sua proprietà, che l’Amministrazione avrebbe dovuto assumere in sede di rielaborazione dello strumento urbanistico.
In G.U. la riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6, il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Va dato atto al Governo di avere messo in campo quantomeno la volontà di cambiare le cose. Le previsioni del precedente Codice che ne limitavano la portata subordinandone l'applicazione:
- a condizione che non vi fossero oneri aggiuntivi (art. 2);
- o nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della autonomia normativa delle Regioni (art. 3),
1 gennaio 2011: le pubblicazioni in forma cartacea delle pubbliche amministrazioni perdono definitivamente ogni valore ai fini della pubblicità legale
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Lorenzo Spallino
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4:46 PM
lunedì 10 gennaio 2011
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Codice Amministrazione Digitale,
Legge 69/2009,
Pubblicazione on line
Il 1° gennaio 2011 si conclude in via definitiva il periodo di un anno indicato dall'articolo 32 della legge n. 69/2009 perché la pubblicazione degli atti all'interno dei siti delle pubbliche amministrazioni divenga l'unica forma di pubblicità legale. Resta, ovviamente, il problema legato alla reperibilità di tali informazioni all'interno dei siti, in attuazione del principio fissato dall'articolo 53 del Codice dell'Amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
SUAP: disponibile il modulo di autocertificazione per gli sportelli unici
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Lorenzo Spallino
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11:13 AM
mercoledì 29 dicembre 2010
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Conferenza di servizi,
SUAP
L'articolo 4 comma 10 del DPR 160/2010 ha fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento il termine entro il quale i Comuni attestano,secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato il modulo attraverso cui attestare il possesso dei requisiti in questione da parte degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.
Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/doc/suap_modulo.pdf.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato il modulo attraverso cui attestare il possesso dei requisiti in questione da parte degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.
Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/doc/suap_modulo.pdf.
Codice del processo amministrativo: primi profili di incostituzionalità
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Lorenzo Spallino
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3:38 PM
mercoledì 22 dicembre 2010
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Codice processo amministrativo
Con ordinanza 18 novembre 2010, n. 800, il TAR Campania, Napoli, sezione I, ha rimesso alla Corte Costituzionale l'art. 135, co. 1, lett. e), dell’art. 16, co. 1, e l’art. 15, co. 5, del codice del processo amministrativo.
In base all’art. 135, co. 1, lett. e), in relazione all’art. 14, co. 1, del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs. n. 104 del 2010, è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a “… le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti …”. Ad avviso del TAR Campania, la disposizione appare in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge, nella misura in cui la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi tribunali amministrativi regionali, fondati sulla efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante, non appare sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo e si risolve, perciò, in una manifesta violazione di quel principio di ragionevolezza che costituisce limite alla discrezionalità legislativa in materia di determinazione della competenza territoriale.
L'ordinanza del TAR Campania é disponibile sul sito della Camera Amministrativa di Como a questo indirizzo.
Si ringrazia il collega Jesus Cortinovis per la cortese segnalazione.
In base all’art. 135, co. 1, lett. e), in relazione all’art. 14, co. 1, del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs. n. 104 del 2010, è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a “… le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti …”. Ad avviso del TAR Campania, la disposizione appare in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge, nella misura in cui la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi tribunali amministrativi regionali, fondati sulla efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante, non appare sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo e si risolve, perciò, in una manifesta violazione di quel principio di ragionevolezza che costituisce limite alla discrezionalità legislativa in materia di determinazione della competenza territoriale.
L'ordinanza del TAR Campania é disponibile sul sito della Camera Amministrativa di Como a questo indirizzo.
Si ringrazia il collega Jesus Cortinovis per la cortese segnalazione.
Distanze ex art. 9 D.M. 1444/1968: valgono anche per le luci, non solo per le finestre
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Lorenzo Spallino
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6:39 PM
martedì 21 dicembre 2010
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D.M. 1444/1968,
Distanze
Con sentenza breve n. 4374 depositata il 2 dicembre 2010, il TAR Piemonte, sezione prima, ha statuito che la disposizione contenuta nelle NTA del Comune di Almese (Torino), nella parte in cui prescrive che “non s’intenderanno come pareti finestrate quelle in cui siano praticate esclusivamente luci (art. 901 c.c.)”, è illegittima per violazione dell'art. 9, comma 1, del D.M 02.04.1968 n. 1444, il quale, correttamente interpretato nei termini esposti in sentenza, non consente di escludere dal concetto di “pareti finestrate” le ipotesi in cui nella parere siano presenti esclusivamente “luci”.
La sentenza consolida l'orientamento dello stesso TAR Piemonte espresso con la sentenza n. 2565 del 2008.
La decisione n. 4374/2010 é disponibile sul sito del TAR Piemonte a questo indirizzo.
La sentenza consolida l'orientamento dello stesso TAR Piemonte espresso con la sentenza n. 2565 del 2008.
La decisione n. 4374/2010 é disponibile sul sito del TAR Piemonte a questo indirizzo.
VAS: la Regione Lombardia interviene per la sesta volta
Il 10 novembre 2010 la Giunta della Regione Lombardia, con atto n. 9/761, ha licenziato l'ennesima (la sesta) deliberazione regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, originata con riferimento al "recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”. La delibera della GRL é stata pubblicata sul BURL n. 47, 2° SS del 25 novembre 2010.
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