VAS: il TAR Brescia rivede il proprio orientamento

Con pronuncia n. 1447, depositata il 21 ottobre 2011, la Sezione distaccata di Brescia del T.A.R. Lombardia ha rivisitato il proprio precedente orientamento in tema di applicazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, relativa alla procedura di VAS.

Chiamata dal Comune di Treviglio a pronunciarsi  sull'approvazione del Piano Cave della Provincia di Bergamo, il Tribunale ha infatti negato il principio della non immediata applicabilità della direttiva, espresso nelle precedenti statuizioni nn. 893 del 2009 e 618 del 2010 della Sezione Prima e apoditticamente fondato sugli articoli 3, paragrafo 3, 4, paragrafo 2 e 13, paragrafo 1.


Riprendendo con occhio critico tali precedenti, la sentenza in parola, al contrario, fornisce una lettura più coerente e razionale della “Direttiva VAS” ed in particolare dell'art. 13, relativo proprio alla sua attuazione.

Secondo il T.A.R. Brescia, infatti, dal primo paragrafo di tale articolo “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004” si deve desumere la sua applicazione diretta a partire dalla data del 21 luglio 2004, termine entro il quale gli Stati devono adeguare il proprio ordinamento. Il successivo paragrafo 3, poi, specifica tale assunto, distinguendo

  • i piani ed i programmi il cui primo atto preparatorio formale sia successivo a quella data, per i quali è direttamente previsto l'obbligo di VAS; 
  • quelli (in cui rientra il Piano di cui si discute) il cui primo atto sia precedente al 21 luglio 2004 e che siano stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di 24 mesi dopo tale data, soggetti anch'essi a tale valutazione, “a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione” (non avvenuto nel caso di specie).

Solo un espresso intervento statale in senso contrario può allora fondare l'esclusione dell'applicazione del procedimento di VAS relativamente a questi piani.

Il Tribunale Amministrativo bresciano chiarisce infine, in via generale, che, se da un lato è vero che i pareri e le osservazioni dei Comuni nel procedimento di VAS non sono vincolanti, è altresì incontestabile che qualora l'aspetto da essi segnalato rivesta una specifica rilevanza sanitaria ed ambientale, ciò comporta un obbligo di approfondimento del quale deve essere dato espressamente e diffusamente conto.

La sentenza n. 1447 del 21 ottobre 2011 della Sezione Seconda della Sezione distaccata di Brescia del T.A.R. Lombardia è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Crediti: su segnalazione dello studio Viviani di Milano. 
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