Con
sentenza n. 129 del 28 marzo 2006 la Corte Costituzionale ha deciso il ricorso presentato in via principale dal Governo contro la legge regionale della lombardia n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio". La Corte ha sancito la illegittimità costituzionale di due delle cinque disposizioni contestate e ha respinto le motivazioni di contrasto per le altre tre. In particolare, sono stati dichiarati illegittimi, come peraltro apparso evidente ai primi commentatori della normativa:
- il combinato disposto dell'art. 9, comma 12, e dell'art. 11, comma 3, nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
- l'art. 27, comma 1, lettera e), numero 4, che sottopone al rilascio di permesso di costruire l'installazi9one di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, in sovrapposizione con l'art. 87 del codice delle comunicazioni (d.lgs. n. 259/2003).
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