D.L. 69/2013: raffronto del T.U. dell'Edilizia e della L.R. 12/2005 alla luce delle modifiche operate con il decreto ^del fare^


Oggetto: raffronto del T.U. dell'Edilizia e della L.R. 12/2005 alla luce delle modifiche operate con il d.l. 21.6.2013, n. 69
Data pubblicazione: 26/06/2013
Ultimo aggiornamento: 26/06/2013
Formato file: pdf

Gli strumenti giuridici della rigenerazione urbana: evoluzione delle forme

La tesi di questo intervento è quella secondo cui il futuro della legislazione urbanistica è caratterizzata da due elementi. Il primo è il superamento delle criticità poste dalla legislazione eccezionale, attraverso la definitiva messa a regime dell'istituto delle varianti all'interno del sistema di pianificazione ordinaria. Il secondo - e questo è l'elemento più futuribile - è il possibile affrancamento delle forme di pianificazione comunale da quelle regionali, i cui sviluppi sono obbiettivamente difficili da prevedere.
Testo dell'intervento dell'avv. Lorenzo Spallino tenuto al Convegno "RIGENERAZIONE URBANA IN LOMBARDIA. Dal progetto all'attuazione" Organizzato dall'Ordine degli Architetti di Como con la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti PPC, INU Lombardia, Comune di Como.

Link: http://www.studiospallino.it/interventi/rigenerazioneurbana.htm

Pubblicata sul BURL la L.R. 1/2013

E' stata pubblicata sul BURL n. 23, suppl. del 5 giugno 2013 la Legge Regionale 4 giugno 2013, n. 1 Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

Il testo è disponibile sulla banca dati del Consiglio regionale a questo indirizzo.

Proroga dei termini per l'approvazione dei PGT: cosa cambia per chi ha adottato ma non ancora approvato

In attesa di vedere pubblicato il testo coordinato della legge regionale n. 12/2005 come recentemente modificata dal Consiglio regionale (v. comunicato stampa della Regione), pare utile affrontare le problematiche connesse all'ipotesi di mancata approvazione di Piani di Governo del Territorio nel termine di novanta giorni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale, secondo cui la decisione del Consiglio comunale sulle osservazioni deve intervenire entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse "a pena di inefficacia degli atti assunti".

Modifiche alla legge 12/2005: il testo del pdl licenziato dalla Commissione V

La Commissione Quinta, Territorio e Infrastrutture, della Regione Lombardia ha licenziato il testo del disegno di legge di modifica della legge 12/2005 finalizzato a intervenire sulle modifiche apportate dal Collegato Ordinamentale 2013, per dare "definitivo impulso ai comuni che non   hanno ancora provveduto alla approvazione definitiva del Piano di Governo del   Territorio (PGT), così come previsto dalla parte I, titolo II, capo II della legge   regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), evitando nei   medesimi territori penalizzazioni eccessive e non ulteriormente sostenibili a   carico delle collettività e delle imprese, nonché il prolungarsi della assenza di   pianificazioni urbanistiche moderne ed omogenee alla normativa regionale" (art. 1).

Diverse le novità rispetto al testo a suo tempo licenziato dalla Giunta regionale:

  • la possibilità di approvare SUAP nelle more della approvazione dei PGT;
  • l'estensione, tra gli interventi ammessi, alla ristrutturazione edilizia;
  • la possibilità dell'esercizio del potere sostitutivo in capo alla Regione tramite la nomina di un commissario ad acta, in caso di mancata approvazione del PGT entro il termine del 30 giugno 2014.

Il testo del progetto di legge licenziato dalla Commissione è disponibile a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/legge12/PDL_28_bozza.pdf

Acque pubbliche: la presunzione di demanialità si estende all'intero corso

Con sentenza 57/2013 depositata l'8 aprile 2013, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha definitivamente ribadito, confermando la decisione n. 1390/2010 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Milano, che la mera attitudine di un valletto a ricevere, anche in misura significativa, acque pubbliche ne determina ex lege la demanialità per l'intero suo corso. 

D.lgs. 33/2013: i soggetti obbligati

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 5 aprile 2013 e entrato in vigore il 20 dello stesso mese, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni rappresenta il tentativo del legislatore di riorganizzazione degli obblighi di pubblicazione online in capo alle pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni.

L'articolo 11 del d.lgs. 33/2013 individua (a) nelle pubbliche amministrazioni, (b) nelle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e (c) nelle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, i soggetti tenuti a dare attuazione al principio generale della trasparenza amministrativa, come definito dall'articolo 2, comma 1.

Seguendo l'esempio dell'articolo 3 della l. 4/2004 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, il legislatore ha scelto di non definire le pubbliche amministrazioni cui dichiara di applicarsi, utilizzando invece la tecnica del rinvio ad altra normativa, e precisamente all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico del Pubblico Impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il quale dichiara di applicarsi a "tutte le amministrazioni dello Stato".

Il panorama dei (numerosi) soggetti tenuti al rispetto del d.lgs. 33/2013 è trattato nell'intervento  D.lgs. 33/2013: i soggetti obbligati disponibile alla pagina http://www.studiospallino.it/interventi/d.lgs.33_2013_soggetti_obbligati.htm

Interventi eseguiti in parziale difformità: l'eccessiva onerosità non rileva al fine di evitare la demolizione

A norma dell'articolo 34 del T.U. dell'Edilizia, quando la demolizione degli interventi e delle opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire non può avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
L'espressione è mutuata dall'articolo 12 della L. 47/1985. La giurisprudenza non ha mai approfondito la nozione di pregiudizio della parte eseguita in conformità, così che è invalsa la prassi di considerare come tale anche la sproporzione tra il costo del ripristino rispetto al costo sostenuto per la realizzazione delle opere realizzate in conformità, ossia della eccessiva onerosità dell'intervento.

Sul punto interviene il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1912 del 9 aprile 2013, afferma che:
  • la norma deve essere interpretata nel senso che si applica la sanzione pecuniaria soltanto nel caso in cui sia oggettivamente impossibile procedere alla demolizione;
  • non possono, pertanto, venire in rilievo aspetti relativi alla “eccessiva onerosità” dell’intervento

D'altro canto, sottolinea il C.S.,
se si potessero prendere in esame anche questi profili si rischierebbe di trasformare l’istituto in esame in una sorta di “condono mascherato” con incidenza negativa grave sul complessivo assetto del territorio e in contrasto con la chiara determinazione del legislatore, che ha imposto che abbia luogo la demolizione parziale, tranne il caso in cui la relativa attività materiale incida sulla stabilità dell’intero edificio, e dunque anche nell’ipotesi in cui nella parte da demolire siano stati realizzati strumenti o impianti più o meno costosi.
 La sentenza 9 aprile 2013 n. 1912 della sezione sesta del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Usucapione: la libertà dell'accesso esclude l'animus possidendi

Con sentenza n. 923 del 14 febbraio 2013 il Tribunale di Verona si pronuncia in tema di usucapione, ritenendo irrilevante, ai fini della dimostrazione del possesso continuativo, l’esercizio di attività che possono essere svolte da chiunque e dando rilievo anche alla coerenza della condotta del “possessore” precedente all’atto di citazione.

Il giudice adito è chiamato ad accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione di un terreno boschivo sul quale parte attrice asserisce di aver esercitato il possesso continuativo per vent’anni. Tale possesso, a detta degli attori, si sarebbe concretizzato in attività quali il taglio di legna, la raccolta di funghi e more, la costruzione di un campo da bocce che insiste (parzialmente) sul terreno in oggetto.

Il Giudice respinge la domanda, considerato che alla base della pretesa sono state poste attività che
vista la natura del terreno, la mancanza di recinzione, poteva(no) essere svolt(e) da chiunque passeggiasse nel bosco, di cui il proprietario poteva non rendersene conto, così da giustificare la mancata reazione contro l’asserito potere di fatto esercitato dagli attori.

Non è quindi possibile riconoscere l’animus possidendi, quale elemento essenziale ai fini dell’usucapione, in presenza di attività che, data la natura del terreno (boschivo e non recintato nel caso di specie), possono essere esercitate da chiunque vi transiti: il possessore, per vedersi dichiarata l’intervenuta usucapione, deve dar prova dell’esercizio di attività – per così dire – qualificate, idonee cioè a distinguerlo dalla massa dei meri fruitori occasionali (del terreno e dei suoi frutti) e a comprovarne la coscienza e la volontà della condotta uti dominus.

Di conseguenza il giudicante ritiene giustificabile la mancata reazione dei proprietari, un’inerzia non riconducibile a disinteresse verso il proprio bene, bensì a “mera tolleranza, spirito di condiscendenza” (v. Cass. Civ. Sez. II, 24/05/2004, n. 9915), che le caratteristiche del terreno e delle attività svolte dagli attori suggeriscono.

Interessante l’ulteriore principio della sentenza, secondo cui la disponibilità all’acquisto del terreno mostrata dagli attori, comprovata da un incontro con i proprietari avvenuto poco prima del deposito dell’atto di citazione, contrasta con l’asserito animus possidendi. È invero piuttosto contraddittorio che prima si tenti di acquistare la proprietà dell’immobile comprandolo dai legittimi proprietari, poi, fallite le trattative di vendita, si invochi l’avvenuto acquisto per usucapione.

La sentenza 14 febbraio 2013 n. 923 del Tribunale di Verona è disponibile all'indirizzo www.studiospallino.it/doc/sentenza_Verona_2013.pdf

D.lgs. 33/2013: obblighi di pubblicazione on line in materia urbanistica

E' approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 n. 80 il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, emanato in attuazione della legge 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Il decreto entrerà in vigore il 20 aprile 2013.

Trattasi di una sorta di Testo Unico finalizzato al "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Di particolare interesse per la materia urbanistica ed edilizia, l'articolo 39, Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio, a norma del quale le amministrazioni pubbliche (tutte) pubblicano sul proprio sito:
a) gli atti di governo del territorio, pena l'efficacia [recte, inefficacia];
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera precedente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
Con disposizione che costituirà certamente materia di dibattito, non fosse altro che per la tecnica di scrittura solo apparentemente mutuata dalla legislazione urbanistica, il secondo comma dispone altresì che:
Tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante e di attuazione che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata.
Chiaro l'intento di publicizzare gli accordi pubblico-privato. Chiara altresì la diffidenza dell'estensore della norma verso  i meccanismi contrattualistici o para-contrattualistici che oggi regolano la pianificazione urbanistica che solo per consuetudine continuiamo a chiamare "attuativa". Avremo modo di approfondire.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale a questo indirizzo.

Collegato Ordinamentale 2013 e titoli edilizi rilasciati ante 31.12.2012

Secondo il TAR Lombardia, Milano, l'effetto del Collegato Ordinamentale 2013 (LR 21/2012) rispetto ai titoli edilizi rilasciati, anteriormente al 31 dicembre 2012, da Comuni non dotati di PGT non è quello della decadenza ex art. 15 TU dell'Edilizia per l'ipotesi in cui i lavori non siano stati avviati entro il 31 dicembre 2012, ma quello della mera sospensione del titolo.

Con ordinanza n. 363/2013 REG.PROV.CAU.  resa nel ricorso 529/2013 REG.RIC., la sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, relatore dr. Zucchini, ha affrontato il caso di un titolo edilizio:

  • rilasciato da un Comune che alla data del 31 dicembre 2012 non aveva approvato il PGT ai sensi dell'articolo 25 LR 12/2005;
  • riguardante la realizzazione di una nuova costruzione in zona omogenea diversa dalle zone E e F del PRUG, come tale soggetta alle limitazioni di cui al comma 1quater, art. 25, secondo cui nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, sono ammessi unicamente interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c) della LR 12/2005;
  • per i quale, alla data del 31 dicembre 2012, era stato rilasciato il titolo senza tuttavia segno esteriore dell'avvio dei lavori, ad eccezione del cartello di cantiere.

Andando al di là dei mezzi svolti - che miravano a sostenere, sotto il profilo del Collegato, l'estensibilità a qualsiasi titolo edilizio del comma 1-quinquies ("sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012") - il Collegio ha affermato che 
- l’art. 25 della legge regionale 12/2005, come modificato da ultimo dalla legge regionale 21/2012, non sembra imporre un’automatica decadenza dei titoli edilizi ai sensi dell’art. 15 comma 4° del DPR 380/2001, quanto piuttosto una loro sospensione, in attesa della definitiva approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT);
La tesi affaccia forti profili di novità in termini di (ri)valutazione dell'impianto generale dell'articolo 25 della LR 12/2005 in punto effetti della decorrenza del termine del 31 dicembre 2012 per l'approvazione dei PGT.

L'udienza di merito è fissata per l'11 luglio 2013.

L'ordinanza 363/2013 della sezione II del TAR Lombardia, Milano, è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2013/201300529/Provvedimenti/201300363_05.XML 

Sondrio 20.3.2013 - Slide



L'incontro "Collegato ordinamentale 2013: profili urbanistici e tributari della mancata approvazione dei pgt al 31 dicembre 2012" tenutosi a Sondrio il 20 marzo 2013 con il patrocinio degli Ordini dei Dottori Commercialisti della Provincia di Sondrio e quello degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, ha permesso ai presenti di assistere ad un non consueto tentativo di incontro tra discipline diverse.

Da un lato quella edilizia e urbanistica, centrata sulle problematiche connesse al regime transitorio per i Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 non hanno approvato i PGT, dall'altro quella tributaria, centrata sulla rappresentazione del quadro legislativo e giurisprudenziale a monte dell'IMU.

L'avv. Lorenzo Spallino ha radunato in slide  gli interrogativi sorti in questi mesi su fattispecie concrete, mentre il prof. Gaetano Ragucci ha, dialogando con il dr. Francesco Grimaldi, Presidente  dell'Ordine dei Dottori Commercialisti,  fornito gli strumenti per definire un terreno ^edificabile^ ai fini IMU.

Si ringraziano i presenti e l'ing. Marco Scaramellini, organizzatore dell'incontro.

Telefonia mobile: aggiornato il digesto

E' disponibile l'ultimo aggiornamento del Digesto dedicato alla telefonia mobile. Oltre 100 pagine in formato pdf dedicate a legislazione, giurisprudenza e dottrina in tema. L'aggiornamento è stato curato da Jesus Cortinovis e Alice Galbiati.

Il documento è disponibile alla pagina http://www.studiospallino.it/materiali/telefonia.htm

Vani tecnologici e compatibilità paesaggistica

Il “vano tecnologico”, riconosciuto come tale anche dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, è astrattamente sanabile ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii.. In tal senso la Soprintendenza deve esprimere il giudizio di sua competenza valutando l’effettiva incidenza dell’opera, assentita dall’organo comunale, sui valori paesaggistici.

La decisione in esame,della III Sezione del T.A.R. per la Puglia, prende spunto dal fatto che, secondo parte ricorrente, la sanatoria paesaggistica sarebbe ammessa oltre che per i “lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, anche per un locale destinato a “vano tecnico”, in considerazione delle ridotte dimensioni e del rapporto di pertinenzialità con il bene sottostante principale. In tal senso essendo, infatti, la realizzazione di un vano tecnologico destinato ad ospitare impianti, non inciderebbe né sulla cubatura, né sulla superficie utile.

Secondo i Giudici del T.A.R. per la Puglia, l’art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii., esclude dal divieto di rilasciare, ex post, l’autorizzazione paesaggistica - che, sempre ai sensi dell’art. 146, comma 4, costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, ivi compresi quelli in sanatoria - i casi previsti dall’articolo 167, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii. costituiti, oltre che dall’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica e dai lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria proprio, dai “lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Al riguardo, secondo il Collegio, l’interpretazione teleologica induce a ritenere che, nonostante l’utilizzo della particella disgiuntiva “o” nella frase “ … non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ….”, il duplice riferimento alle nuove superfici utili e ai nuovi volumi, costituisce una modalità di esprimere un concetto unitario con due termini coordinati, come del resto evidenziato anche dalla VII Sez. del T.A.R. Campania Napoli, il 01/09/2011. In altri termini, la necessità di interpretare le eccezioni al divieto di rilasciare l'autorizzazione paesistica in sanatoria, previste dall'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii., in coerenza con la ratio introduttiva del divieto medesimo, ha indotto il Collegio a ritenere, che sono esclusi dall’eccezione, prevista dall'articolo 167, comma 4, lettera a), gli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, invece, sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesistica i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici. Atteso che, i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono, trattandosi di opere prive di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, non risultano particolarmente pregiudizievoli per il territorio oltre a risultare inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale (cfr. in tal senso anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15/12/2010, n. 27380).

 Nel caso in esame, il Collegio adito ha, pertanto, ritenuto che il “vano tecnologico” sia astrattamente sanabile ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii. e che, conseguentemente, la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere il giudizio di sua competenza valutando l’effettiva incidenza dell’opera assentita dall’organo comunale sui valori paesaggistici.

La sentenza del T.A.R. per la Puglia, n.35 del 11/01/2013, è disponibile al seguente indirizzo web: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%203/2008/200800909/Provvedimenti/201300035_01.XML

BURL 1974/2006

Per ragioni di riorganizzazione degli spazi, lo Studio rende disponibile gratuitamente per istituzioni o biblioteche la collezione completa del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (1974/2006), riunita in faldoni e completa di indici. La cessione è gratuita. L'unica condizione è quella della consultazione pubblica.

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