Oggetto: raffronto del T.U. dell'Edilizia e della L.R. 12/2005 alla luce delle modifiche operate con il d.l. 21.6.2013, n. 69
Autore: avv. Alice Gabiati
Data pubblicazione: 26/06/2013
Ultimo aggiornamento: 26/06/2013
Formato file: pdf
Aggiornamenti sulle novità giurisprudenziali e legislative in diritto amministrativo a cura dello studio legale Spallino di Como
La tesi di questo intervento è quella secondo cui il futuro della legislazione urbanistica è caratterizzata da due elementi. Il primo è il superamento delle criticità poste dalla legislazione eccezionale, attraverso la definitiva messa a regime dell'istituto delle varianti all'interno del sistema di pianificazione ordinaria. Il secondo - e questo è l'elemento più futuribile - è il possibile affrancamento delle forme di pianificazione comunale da quelle regionali, i cui sviluppi sono obbiettivamente difficili da prevedere.Testo dell'intervento dell'avv. Lorenzo Spallino tenuto al Convegno "RIGENERAZIONE URBANA IN LOMBARDIA. Dal progetto all'attuazione" Organizzato dall'Ordine degli Architetti di Como con la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti PPC, INU Lombardia, Comune di Como.
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.L'espressione è mutuata dall'articolo 12 della L. 47/1985. La giurisprudenza non ha mai approfondito la nozione di pregiudizio della parte eseguita in conformità, così che è invalsa la prassi di considerare come tale anche la sproporzione tra il costo del ripristino rispetto al costo sostenuto per la realizzazione delle opere realizzate in conformità, ossia della eccessiva onerosità dell'intervento.
se si potessero prendere in esame anche questi profili si rischierebbe di trasformare l’istituto in esame in una sorta di “condono mascherato” con incidenza negativa grave sul complessivo assetto del territorio e in contrasto con la chiara determinazione del legislatore, che ha imposto che abbia luogo la demolizione parziale, tranne il caso in cui la relativa attività materiale incida sulla stabilità dell’intero edificio, e dunque anche nell’ipotesi in cui nella parte da demolire siano stati realizzati strumenti o impianti più o meno costosi.La sentenza 9 aprile 2013 n. 1912 della sezione sesta del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
vista la natura del terreno, la mancanza di recinzione, poteva(no) essere svolt(e) da chiunque passeggiasse nel bosco, di cui il proprietario poteva non rendersene conto, così da giustificare la mancata reazione contro l’asserito potere di fatto esercitato dagli attori.
a) gli atti di governo del territorio, pena l'efficacia [recte, inefficacia];Con disposizione che costituirà certamente materia di dibattito, non fosse altro che per la tecnica di scrittura solo apparentemente mutuata dalla legislazione urbanistica, il secondo comma dispone altresì che:
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera precedente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
Tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante e di attuazione che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata.Chiaro l'intento di publicizzare gli accordi pubblico-privato. Chiara altresì la diffidenza dell'estensore della norma verso i meccanismi contrattualistici o para-contrattualistici che oggi regolano la pianificazione urbanistica che solo per consuetudine continuiamo a chiamare "attuativa". Avremo modo di approfondire.
- l’art. 25 della legge regionale 12/2005, come modificato da ultimo dalla legge regionale 21/2012, non sembra imporre un’automatica decadenza dei titoli edilizi ai sensi dell’art. 15 comma 4° del DPR 380/2001, quanto piuttosto una loro sospensione, in attesa della definitiva approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT);La tesi affaccia forti profili di novità in termini di (ri)valutazione dell'impianto generale dell'articolo 25 della LR 12/2005 in punto effetti della decorrenza del termine del 31 dicembre 2012 per l'approvazione dei PGT.
Lo studio cura la pubblicazione di aggiornamenti e materiali in diritto amministrativo, ed organizza incontri di approfondimento con i propri clienti.
La pubblicazione avviene: