Ombre e luci della legge urbanistica: Milano, 5 maggio 2006

Ad un anno dall’approvazione della nuova Legge urbanistica regionale, pochissimi Comuni hanno iniziato il processo di attuazione della legge 12/2005. Per questa ragione il gruppo consiliare regionale della Margherita ha ritenuto importante organizzare un momento di approfondimento e dibattito su questo ambito, comunque strategico, delle politiche regionali.

Ora e luogo
Venerdì 5 Maggio 2006 ore 14,30 - 18,30 Auditorium Consiglio Regionale Via Filzi 29 - Milano (Stazione Centrale - MM2 e 3)

Programma
Presiede Francesco Prina Consigliere Regione Lombardia
Saluti
on. Patrizia Toia Coordinatrice Provincia Milano DL Margherita
Gianfranco Mazzani - Francesco Chiesa Consulta provinciale Enti Locali DL Margherita
Relatori
prof. Federico Oliva, Ordinario di urbanistica al Politecnico di Milano e Presidente Istituto Nazionale Urbanistica INU
arch. Silvano Tintori, Vice Presidente Ordine degli Architetti Provincia di Milano
Pietro Mezzi, Assessore al Territorio Provincia di Milano
Contributi
Gruppo di Lavoro sul Territorio Giovani della Margherita Lombardia
ing. Carlo Borghetti Assessore al Territorio Comune di Rho
arch. Luigi Meriggi Assessore al Territorio Comune di Gorgonzola
avv. Lorenzo Spallino Legale urbanista di Como

Materiali
brochure [PDF]

legge Regione Lombardia n. 12/2005: sentenza Corte Costituzionale n. 129/2006

Con sentenza n. 129 del 28 marzo 2006 la Corte Costituzionale ha deciso il ricorso presentato in via principale dal Governo contro la legge regionale della lombardia n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio". La Corte ha sancito la illegittimità costituzionale di due delle cinque disposizioni contestate e ha respinto le motivazioni di contrasto per le altre tre. In particolare, sono stati dichiarati illegittimi, come peraltro apparso evidente ai primi commentatori della normativa:
  • il combinato disposto dell'art. 9, comma 12, e dell'art. 11, comma 3, nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
  • l'art. 27, comma 1, lettera e), numero 4, che sottopone al rilascio di permesso di costruire l'installazi9one di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, in sovrapposizione con l'art. 87 del codice delle comunicazioni (d.lgs. n. 259/2003).
Sono disponibili in formato PDF:

Codice dell'amministrazione digitale: testo aggiornato

E' disponibile il testo del Codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) coordinato con le modifiche ed integrazioni approvate dal Consiglio dei ministri del 15 marzo 2006. Il testo aggiornato è disponibile sul sito dello Studio Spallino nella sezione Materiali alla pagina:

Circolare n. 2699/2005 sul condono edilizio

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006, la Circolare esplicativa 7 dicembre 2005, n. 2699, disciplinante la materia di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (condono edilizio 2003). Attesa da tempo ma rilasciata con notevole ritardo rispetto alle esigenze degli operatori, la circolare evidentemente attendeva la conclusione del più recente contenzioso Stato/Regioni in materia di condono edilizio (Corte Costituzionale, 10 febbraio 2006, n. 49). Tra le molte esemplificazioni, interessanti sono quelle legate ai mutamenti di destinazioni d'uso senza opere, dove la circolare si riporta alla giurisprudenza formatasi sul punto, sia in Consiglio di Stato che avanti la Corte Costituzionale.

La circolare 7.12.2005 in formato pdf:

Legge regione Lombardia 27 dicembre 2005, n. 20: quesiti / risposte

A seguito del Convegno "Modifiche alla normativa in materia di recupero abitativo dei sottotetti in Regione Lombardia", organizzato da IFAC (azienda speciale della CCIAA di Como) il 16 febbraio 2006 a Lariofiere (Erba) sono disponibili:
  • testo dell'intervento dell'avv. Lorenzo Spallino sui quesiti raccolti anteriormente al convegno dagli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri;
  • tavola di raffronto della legge regione Lombardia 27 dicembre 2005, n. 20, con la legge 15/1996 e la legge 12/2005 ante novella, a cura della dr.ssa Ileana Pisani.

D.P.R. n. 380/2001: testo aggiornato alla 28 novembre 2005, n. 246

In collaborazione con Bosetti & Gatti è disponibile il testo aggiornato del D.P.R. 380/2001 [T.U. Edilizia] alla legge 28 novembre 2005, n. 246. Il testo, in formato PDF, è scaricabile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/doc/TUedilizia.pdf . Ricordiamo che i documenti elaborati dallo Studio sono tutti disponibili alla pagina Materiali del sito.

16 febbraio 2006: convegno “Modifiche alla normativa in materia di recupero abitativo dei sottotetti"

IFAC, Azienda Speciale della CCIAA di Como, in collaborazione con la Camera di Commercio di Como, la Provincia di Como, l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como e il Collegio delle Imprese Edili ed Affini di Como, organizza per il 16 febbraio 2006, ore 14.30 presso LARIOFIERE (Viale Resegone, Erba) il convegno dal titolo “Modifiche alla normativa in materia di recupero abitativo dei sottotetti”. L’incontro, organizzato nell’ambito di iniziative relative alla legge regionale n.12/2005, avrà un taglio prettamente pratico e verterà sulle modifiche apportate agli articoli 63, 64 e 65 della LR 12/05 da parte del Consiglio regionale della Lombardia in tema di recupero dei sottotetti esistenti.
Programma

Ore 14.30:
  • Registrazione partecipanti
Ore 15.00:
  • Saluti introduttivi
Ore 15.15:
  • Presentazione della normativa, (Bruno Mori e Umberto Sala D.G. Territorio ed Urbanistica, Regione Lombardia)
  • Contenuti ed applicazione (Lorenzo Spallino, avvocato in Como);
Ore 17.00:
  • Interventi programmati su problemi applicativi
Modera: Gianfredo Mazzotta, architetto in Como.

La scheda di partecipazione è disponibile qui (brochure in formato PDF): le iscrizioni vanno inviate alla segreteria IFAC—fax 031 256306 entro il 08.02.2006.

Modifiche alla disciplina dei sottotetti in Regione Lombardia

Nella seduta del 21 dicembre il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato le modifiche agli articoli 63, 64 e 65 della legge regionale n. 12/2005 in tema di recupero dei sottotetti esistenti. Sono disponibili:

Sottotetti in Regione Lombardia: emendamenti alla proposta di modifica

NOTA: E' approdata la scorsa settimana in Commissione Territorio la proposta di modifica alla legge regionale della Lombardia n. 12/2005 in punto sottotetti, licenziata dalla Giunta regionale lo scorso 5 agosto. La proposta è oggi oggetto di nuove modifiche a firma dell'Assessore competente, Davide Boni, attraverso emendamenti al pdl 082 ai punti: articolo 1 (lettere b e c) e articolo 2. La prima modifica va a interessare direttamente la scadenza temporale per l'ammissibilità degli interventi di recupero dei sottotetti, che viene spostata al 31 marzo 2005 quanto a esistenza degli "edifici" realizzati in forza di permessi di costruire rilasciati prima del 31 dicembre 2005 o di D.I.A. "presentate" entro il 1° dicembre 2005. La seconda modifica cancella la somma di possibilità di intervento per esigenze più o meno ^personali^ elencata all'articolo 1, lettera c), del pdl, semplicemente sostituendo il comma 4 dell'articolo 63 della l.r. 12/2005 con una più stringata disposizione in ordine alla ammissibilità degli interventi, che in buona sostanza ripropone il testo della prima modifica al pdl. La terza modifica integra l'articolo 65 della l.r. 12/2005 con i commi 1bis, 1ter, 1 quater, 1 quinquies.
MATERIALI: il testo integrale degli emendamenti, che saranno esaminati nel corso della prossima riunione della Commissione Territorio, è disponibile all'indirizzo:
Il testo integrale della proposta di legge approvata dalla giunta regionale è disponibile all'indirizzo:

L.r. Lombardia n. 12/2005: trasmissione di copia dei piani attuativi in sede regionale

NOTA: Con decisione n. 343 del 29 luglio 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge regionale Marche nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata) ai fini di eventuali osservazioni sulle quali il Comune deve dare riscontro (pur senza l'obbligo di recepimento). Da più parti è stato correttamente osservato che il principio contenuto dalla sentenza potrebbe avere ripercussioni su altre norme regionali del medesimo tenore, quale l'art. 14 della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005, il quale pone l’obbligo di trasmettere alla Regione (e alla Provincia) la delibera di approvazione finale e la scheda di controllo a fini esclusivamente informativi. Sollecitata in merito dalla dirigenza del settore Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Cantù (CO), la Regione Lombardia ha rilasciato la nota 2.11.2005, n. prot. 32330, nella quale afferma che in Lombardia "si debba continuare a seguire la procedura di approvazione dei piani attuativi dettata dalla Lr. 12/2005, non necessitando, pertanto, i piani attuativi stessi di alcun ulteriore passaggio istruttorio regionale, fatti salvi i casi di piani attuativi in variante al PGT, quando la nuova legge entrerà a regime (cfr. art 14)". Ciò in quanto:
  • né la l.r. 23/97, né la l.r. 12/2005 sono state impugnate dal Governo in relazione allo specifico profilo;
  • " la pronuncia appena citata ha efficacia solo con riguardo alle norme della legge della Regione Marche che sono state impugnate e, successivamente, censurate dalla Corte costituzionale".
Questi passaggi sono, ovviamente, allo stato inoppugnabili: quanto meno sino a quando non verrà sollevata eccezione di legittimità costituzionale in sede giurisdizionale. Meno condivisibili - per ragioni che per brevità tralasciamo ma che sono notoriamente rintracciabili nella gerarchia delle competenze a disporre le attribuzioni dei singoli enti locali - sono invece i passaggi successivi in cui si afferma che "già la Lr. 23/97, nell'ottica della semplificazione procedimentale auspicata dalle leggi Bassanini, disponeva, all'art. 6, comma 1 che "L'approvazione dei piani attuativi ... è di esclusiva competenza comunale", senza prevedere alcun intervento della Regione in corso di procedura, se non in riferimento ai piani attuativi di interesse sovracomunale" e che "successivamente, la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la legge costituzionale n. 3/2001, ha inteso attribuire un ruolo centrale ai Comuni, in applicazione del principio di sussidiarietà. La l.r. 12/2005, muovendosi nel solco già tracciato dalla legislazione testé richiamata, ha ribadito che la procedura di approvazione dei piani attuativi è di competenza comunale".
MATERIALI: nota 6.10.2005 A.C. Cantù; risposta Regione Lombardia 2.11.2005 [per gentile concessione arch. Vitaliano Colombo, U.T.C. Cantù]
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino

Nulla osta ambientale in sanatoria

NOTA: La rivista on line Urbanisticatoscana.it dà notizia della decisione n. 4943 del T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, 10 novembre 2005, secondo cui l'art. 146 del D.lgs 42/2004, laddove introduce la previsione relativa al divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, è norma immediatamente cogente. Sul punto si era dibattuto nella giornata di formazione dedicata ai tecnici di UNITEL del 21 ottobre 2004, tenutosi a Morbegno (SO). Uno dei quesiti era infatti se fosse ammessa l'autorizzazione paesistica postuma nell'ambito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria: la risposta era stata negativa, non fosse altro che per l'autorevole indicazione dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (nota 22.6.2004 n. prot. 11758). Fa piacere che il TAR Puglia si pronunci conformemente in proposito, soprattutto ove si consideri che la materia è stata oggetto di regolazione da parte
  • per gli abusi (recte, lavori) compiuti successivamente al 30.9.2004, delle modifiche al decreto legislativo 22.1.2004, n. 42, operate attraverso l'introduzione degli articoli 181, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater;
  • per gli abusi (recte, lavori) compiuti entro il 30.9.2004, delle disposizioni contenute nei commi 37, 38 e 39 dell'art. 1 della l. 308/2004.
Resta l'interrogativo su quale sia la scansione procedurale degli abusi ante 30.9.2004, interrogativo particolarmente delicato alla luce del fatto che spesso l'istanza di condono paesaggistico si sposa con quella di condono edilizio: difficilmente sembra applicabile in via analogica il disposto dell'articolo 181, c. 1-quater (conclusione del procedimento entro 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza), come in questo caso non sembra legittimo potersi attribuire un valore provvedimentale negativo al silenzio dell'amministrazione.
MATERIALI: sentenza n. 4943 T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, 10 novembre 2005.
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino

L.R. 12/2005 Lombardia: aggiornamenti giurisprudenziali

NOTA: Mentre Il Sole 24 Ore del 18.10.2005, dà notizia [pagina 27] dell'ordinanza 4548/2005 con cui la sezione IV del Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza della sezione II del T.A.R. Lombardia n. 1600/2005 in tema di competenza alla approvazione di Piani Attuativi, sono disponibili sul sito dello studio, per gentile concessione dell'arch. Vitaliano Colombo, assessore presso l'A.C. di Capiago:
  • nota 19.9.2005 di chiarimenti e interpretazione dei nessi tra articolo 25 l.r. 12/05 e art. 2 l.r. 23/97 a firma della Dir. Gen. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia;
  • richiesta di chiarimenti su proposta di modifiche agli articoli 63/65 l.r. 12/05.
MATERIALI:
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino

Legge sulla Privacy: dati sensibili e Pubbliche Amministrazioni

RIFERIMENTI: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e il provvedimento generale del Garante del 30 giugno 2005
FONTE: http://www.garanteprivacy.it ; http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1144445
NOTA: L'art. 20, c. 1 del d.lgs. n. 196/2003 dispone che il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati:
  • i tipi di dati che possono essere trattati,
  • le operazioni eseguibili,
  • le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
Se la disposizione di legge specifica solo la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili che possono essere trattati o il tipo di operazioni eseguibili, i soggetti pubblici sono chiamati ad identificare dette tipologie di dati ed operazioni attraverso un atto di natura regolamentare da adottare in conformità al parere reso dal Garante sui relativi progetti entro il prossimo 31 dicembre. In merito al regolamento il Garante ha emanato il 30 giugno 2005 un provvedimento a carattere generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005 ed intitolato "Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione". Nel provvedimento l'Autorità, dopo aver rilevato con rammarico che numerose Amministrazioni Pubbliche ad oggi non hanno dato attuazione al Codice, ed in particolare che "non sono state introdotte le garanzie previste in ordine al trattamento di alcune informazioni che riguardano profili particolarmente delicati della sfera privata delle persone, ovvero dei c.d. dati sensibili", affronta il tema dei regolamenti per l'individuazione delle operazioni eseguibili e delle tipologie di dati trattabili, soffermandosi sugli aspetti procedurali e sul contenuto degli stessi. Come sottolinea l'Autorità, le Amministrazioni"hanno l'obbligo - accanto ad altri doveri in materia - di rendere trasparenti ai cittadini quali informazioni vengono raccolte tra quelle particolarmente delicate" e di chiarire "come utilizzano queste informazioni per le finalità di rilevante interesse pubblico individuate con legge". Le P.A., in particolare, devono tenere ben presente che l'adozione di questo regolamento non costituisce un mero adempimento formale, ed anzi dallo stesso discendono "effetti sostanziali per i cittadini interessati". In merito alla natura di quest'atto, il Garante ha infatti più volte ribadito che "le amministrazioni non possono avvalersi, nel caso di specie, di meri atti che, anche se denominati regolamenti, non hanno, anche per la loro eventuale rilevanza solo interna, la necessaria natura di fonte normativa suscettibile di incidere su diritti e libertà fondamentali di terzi". Per agevolare le Amministrazioni, il Garante fornisce inoltre, nel suo recente provvedimento, "alcune prescrizioni di carattere generale per contribuire all'adozione di adeguate bozze di regolamento più attente ai profili sostanziali di tutela, più comprensibili da parte dei cittadini e non basate su approcci meramente formali alla tematica".
MATERIALI: il documento dell'Autorità è disponibile all'indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1144445.
A CURA DI: dr.ssa Ileana Pisani

Incontro di studio sulla l.r. 12/2005 Lombardia

INCONTRO DI STUDIO: l'incontro di studio sullo stato di attuazione della l.r. 12/2005 è fissato per la data del 29 SETTEMBRE 2005. Oggetto dell'incontro sarà lo stato di attuazione della legge regionale nell'interpretazione datane dai TAR Milano e Brescia, e quindi con particolare attenzione a sottotetti, DIA, Piani Attuativi. Sarà inoltre dato spazio al ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale dal Consiglio dei Ministri avverso la l.r. 12/05 e ai profili procedimentali relativi al rilascio di nulla osta ambientale e al permesso di costruire in Regione Lombardia.
PARTECIPAZIONE: L'incontro è riservato ai clienti dello studio, è gratuito ed avrà una durata di circa due ore. Per evidenti motivi organizzativi, sollecitiamo chi fosse interessato a partecipare a riscontrare questa mail.
MATERIALI: sono disponibili alla pagina http://www.studiospallino.it/formazione/legge12.htm
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino

Legge regione Lombardia n. 12/2005: profili di incostituzionalità

NOTIZIA: lo studio Bosetti & Gatti dà notizia [ http://www.bosettiegatti.com ] della decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale della Lombardia n. 12/2005. Uno dei tre punti in discussione è il combinato disposto degli art. 27 [c. 1, lett. e), num. 4] e 33, nella parte in cui sottopongono l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica ad un iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso di costruire), ulteriore rispetto a quello già previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Ad avviso del Governo, la norma sarebbe viziata da incostituzionalità in quanto la procedura prevista dal D.Lgs. 259/03 sarebbe assorbente, mentre gli enti locali non potrebbero "sottoporre l'installazione degli impianti ad un altro e diverso iter di autorizzazione, che si tradurrebbe in un ingiustificato appesantimento del procedimento e nella conseguente violazione della normativa comunitaria richiamata". A proprio sostegno, il Governo cita la recentissima decisione n. 100 dell'11 gennaio 2005, con la quale il Consiglio di Stato ha stabilito che, per l'installazione di torri e tralicci per gli impianti telefonici, la procedura di autorizzazione da applicare è quella di cui all'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche e che pertanto non è necessario il rilascio del permesso di costruire.
NOTA: La censura del Governo stupisce per più di un motivo. In primo luogo l'art. 27 della l.r. 12/2005 è mutuato dal T.U. dell'Edilizia (art. 3, comma 1, lettera e.4), che il D.Lgs. 259/03 non abroga nè modifica, nè potrebbe in un'ottica di gradazione delle fonti, essendo il primo un testo unico. In secondo luogo, il fatto che il legislatore non sia intervenuto espressamente sul corpo del T.U. dell'Edilizia, può indurre a ritenere, in un'ottica di salvezza del sistema, che la realizzazione delle strutture necessarie ad ospitare stazioni radio base sia consentita:
  • ai soggetti licenziatari nazionali attraverso le procedure ^preferenziali^ del D.Lgs. 259/03, giusto il disposto dell'art. 26 D.Lgs. cit.;
  • a tutti gli altri soggetti secondo le ordinarie disposizioni di carattere edilizio, nazionali o regionali che siano.
Interpretazioni di diverso orientamento dovrebbero far nascere complessi interrogativi sulla nascita di un monopolio non solo - giustamente - delle licenze, ma addirittura della realizzazione delle strutture che ospitano le apparecchiature attraverso effettuare la copertura del territorio nazionale.
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
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