INCONTRO DI STUDIO: l'incontro di studio sullo stato di attuazione della l.r. 12/2005 è fissato per la data del 29 SETTEMBRE 2005. Oggetto dell'incontro sarà lo stato di attuazione della legge regionale nell'interpretazione datane dai TAR Milano e Brescia, e quindi con particolare attenzione a sottotetti, DIA, Piani Attuativi. Sarà inoltre dato spazio al ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale dal Consiglio dei Ministri avverso la l.r. 12/05 e ai profili procedimentali relativi al rilascio di nulla osta ambientale e al permesso di costruire in Regione Lombardia.
PARTECIPAZIONE: L'incontro è riservato ai clienti dello studio, è gratuito ed avrà una durata di circa due ore. Per evidenti motivi organizzativi, sollecitiamo chi fosse interessato a partecipare a riscontrare questa mail.
MATERIALI: sono disponibili alla pagina http://www.studiospallino.it/formazione/legge12.htm
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
Incontro di studio sulla l.r. 12/2005 Lombardia
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Lorenzo Spallino
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10:40 AM
giovedì 1 settembre 2005
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Legge regione Lombardia n. 12/2005: profili di incostituzionalità
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Lorenzo Spallino
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10:43 AM
sabato 4 giugno 2005
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NOTIZIA: lo studio Bosetti & Gatti dà notizia [ http://www.bosettiegatti.com ] della decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale della Lombardia n. 12/2005. Uno dei tre punti in discussione è il combinato disposto degli art. 27 [c. 1, lett. e), num. 4] e 33, nella parte in cui sottopongono l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica ad un iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso di costruire), ulteriore rispetto a quello già previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Ad avviso del Governo, la norma sarebbe viziata da incostituzionalità in quanto la procedura prevista dal D.Lgs. 259/03 sarebbe assorbente, mentre gli enti locali non potrebbero "sottoporre l'installazione degli impianti ad un altro e diverso iter di autorizzazione, che si tradurrebbe in un ingiustificato appesantimento del procedimento e nella conseguente violazione della normativa comunitaria richiamata". A proprio sostegno, il Governo cita la recentissima decisione n. 100 dell'11 gennaio 2005, con la quale il Consiglio di Stato ha stabilito che, per l'installazione di torri e tralicci per gli impianti telefonici, la procedura di autorizzazione da applicare è quella di cui all'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche e che pertanto non è necessario il rilascio del permesso di costruire.
NOTA: La censura del Governo stupisce per più di un motivo. In primo luogo l'art. 27 della l.r. 12/2005 è mutuato dal T.U. dell'Edilizia (art. 3, comma 1, lettera e.4), che il D.Lgs. 259/03 non abroga nè modifica, nè potrebbe in un'ottica di gradazione delle fonti, essendo il primo un testo unico. In secondo luogo, il fatto che il legislatore non sia intervenuto espressamente sul corpo del T.U. dell'Edilizia, può indurre a ritenere, in un'ottica di salvezza del sistema, che la realizzazione delle strutture necessarie ad ospitare stazioni radio base sia consentita:
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
NOTA: La censura del Governo stupisce per più di un motivo. In primo luogo l'art. 27 della l.r. 12/2005 è mutuato dal T.U. dell'Edilizia (art. 3, comma 1, lettera e.4), che il D.Lgs. 259/03 non abroga nè modifica, nè potrebbe in un'ottica di gradazione delle fonti, essendo il primo un testo unico. In secondo luogo, il fatto che il legislatore non sia intervenuto espressamente sul corpo del T.U. dell'Edilizia, può indurre a ritenere, in un'ottica di salvezza del sistema, che la realizzazione delle strutture necessarie ad ospitare stazioni radio base sia consentita:
- ai soggetti licenziatari nazionali attraverso le procedure ^preferenziali^ del D.Lgs. 259/03, giusto il disposto dell'art. 26 D.Lgs. cit.;
- a tutti gli altri soggetti secondo le ordinarie disposizioni di carattere edilizio, nazionali o regionali che siano.
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
Legge 241/1990: novità e modifiche
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11:01 AM
venerdì 20 maggio 2005
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Legge 241/1990
NOTA: con la conversione in legge del decreto sulla competitività, li legislatore interviene per la terza volta, a brevissima distanza di tempo, sulla legge 241/990. Il testo della legge 241/1990, COME NOVELLATO a seguito:
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
- della l. 11 febbraio 2005, n. 15;
- del d.l. 14 marzo 2005, n. 35;
- della l. 14 maggio 2005, n. 80;
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
Impianti di telefonia mobile: poteri di localizzazione delle amministrazioni locali
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2:21 PM
mercoledì 4 maggio 2005
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Telefonia
DECISIONE: T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 10 marzo 2005, n. 1708
MASSIMA: "E' consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, nell'ambito della funzione di definizione degli "obiettivi di qualità" consistenti in criteri localizzativi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ed all'art. 8, comma 1, lettera e), e comma 6 della legge quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione".
TESTO INTEGRALE: http://www.studiospallino.it/doc/giur/TAR_Campania_1708_05.pdf [estratto da http://www.bosettiegatti.com/]
NOTA: ben scritta e motivata, la sentenza affronta il problema se le misure distanziali previste dal comune di Napoli (gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne; ad eccezione delle microcelle, inoltre devono esservi almeno 25 metri tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana media superiore alle quattro ore) debbano inscriversi tra
le limitazioni vietate o tra i criteri localizzativi consentiti. Il Collegio opina per l'accoglibilità di questa seconda opzione, affermando che il criterio è sufficientemente specifico ed omogeneo, proporzionato e non irragionevole. In realtà la decisione affronta una molteplicità di problematiche, ed è particolarmente intressante nella parte centrale, dove ripercorre ampiamente l'evoluzione della giurisprudenza - in particolare costituzionale - sulla questione dei limiti connessi alla potestà regolamentare delle amministrazioni locali sul punto. Vale evidenziare come, per la regione Lombardia, la sentenza non chiarisca se le amministrazioni locali possano discostarsi dalla legislazione regionale di riferimento, nel senso di introdurre limitazioni localizzative in essa non contenute: la risposta sembrerebbe tuttavia positiva.
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
MASSIMA: "E' consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, nell'ambito della funzione di definizione degli "obiettivi di qualità" consistenti in criteri localizzativi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ed all'art. 8, comma 1, lettera e), e comma 6 della legge quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione".
TESTO INTEGRALE: http://www.studiospallino.it/doc/giur/TAR_Campania_1708_05.pdf [estratto da http://www.bosettiegatti.com/]
NOTA: ben scritta e motivata, la sentenza affronta il problema se le misure distanziali previste dal comune di Napoli (gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne; ad eccezione delle microcelle, inoltre devono esservi almeno 25 metri tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana media superiore alle quattro ore) debbano inscriversi tra
le limitazioni vietate o tra i criteri localizzativi consentiti. Il Collegio opina per l'accoglibilità di questa seconda opzione, affermando che il criterio è sufficientemente specifico ed omogeneo, proporzionato e non irragionevole. In realtà la decisione affronta una molteplicità di problematiche, ed è particolarmente intressante nella parte centrale, dove ripercorre ampiamente l'evoluzione della giurisprudenza - in particolare costituzionale - sulla questione dei limiti connessi alla potestà regolamentare delle amministrazioni locali sul punto. Vale evidenziare come, per la regione Lombardia, la sentenza non chiarisca se le amministrazioni locali possano discostarsi dalla legislazione regionale di riferimento, nel senso di introdurre limitazioni localizzative in essa non contenute: la risposta sembrerebbe tuttavia positiva.
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
Perequazione, compensazione, incentivazione nella l.r. 12/2005 della Lombardia
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2:19 PM
sabato 16 aprile 2005
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Perequazione,
Regione Lombardia,
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E' disponibile il testo dell'intervento dell'avv. Lorenzo Spallino al convegno "L.R. 12/05 - Il Documento di Piano: strumento strategico e di programmazione", tenuto si presso l'Aula Magna del Politecnico di Como il 13 aprile 2005 a cura di I.F.A.C. / C.C.I.A.A.:
Legge 241/1990: ulteriori modifiche
Dopo le modifiche apportate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in vigore dall'8 marzo 2005), è la volta del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), che riscrive interamente l'art. 19, sostituendone addirittura il titolo. E' possibile scaricare il testo aggiornato della legge 241/90 alla luce delle ultime modifiche all'indirizzo:
Incontro di studio sulle modifiche alla l. 241/1990
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Lorenzo Spallino
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2:17 PM
lunedì 14 marzo 2005
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Incontri di studio,
Legge 241/1990
E' disponibile in formato PDF il testo del documento di studio sulla novellata legge 241/90, illustrato nel corso dell'incontro del 10.3.2005 presso l'Unione Industriali di Como. Il documento resterà liberamente scaricabile all'indirizzo:
Ringraziamo tutti i partecipanti all'incontro per la loro presenza.
Ringraziamo tutti i partecipanti all'incontro per la loro presenza.
Legge finanziaria: modifiche al T.U. dell'Edilizia
RIFERIMENTO: Legge 30 dicembre 2004, n. 311 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005) - innovazioni in materia edilizia
MATERIALI: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria2005/
[finanziaria 2005]
NORMATIVA: legge 311/2004, articolo unico, commi 332 e 558
NOTA: è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004 (Suppl. Ordinario n. 192) la finanziaria 2005. Due i commi di interesse in materia edilizia: - il 332, a norma del quale è oggi d'obbligo inserire tanto nelle richieste di permesso di costruire che nelle DIA il codice fiscale del progettista e del costruttore; - il 558, a norma del quale è oggi d'obbligo allegare nella DIA la ricevuta della domanda di variazione catastale o, in alternativa,
dichiarazione attestante che i lavori non hanno comportato modifiche di classamento. Di seguito il testo dei commi di riferimento.
MATERIALI: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria2005/
[finanziaria 2005]
NORMATIVA: legge 311/2004, articolo unico, commi 332 e 558
NOTA: è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004 (Suppl. Ordinario n. 192) la finanziaria 2005. Due i commi di interesse in materia edilizia: - il 332, a norma del quale è oggi d'obbligo inserire tanto nelle richieste di permesso di costruire che nelle DIA il codice fiscale del progettista e del costruttore; - il 558, a norma del quale è oggi d'obbligo allegare nella DIA la ricevuta della domanda di variazione catastale o, in alternativa,
dichiarazione attestante che i lavori non hanno comportato modifiche di classamento. Di seguito il testo dei commi di riferimento.
- *COMMA 332* Al decreto del Presidente della Repubblica del 29.09.1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 6 primo comma: 1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera"; [omissis]
- *COMMA 558* All'art. 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi : "Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazione del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art.37, comma 5".
Condono edilizio in regione Lombardia
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Lorenzo Spallino
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2:10 PM
martedì 14 dicembre 2004
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Condono edilizio,
Regione Lombardia
NOTA: In materia di opere abusive la disciplina statale prescrive la condonabilità delle opere abusive che "non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 % della volumetria della costruzione originaria, o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc"; la disciplina regionale dispone che sono fatti salvi "gli ampliamenti entro i limiti massimi del 20 per cento della volumetria della costruzione originaria, o, in alternativa, di 500 mc". All'infuori del diverso limite volumetrico, nessun altra differenza sostanziale sembra intercorrere nella
formulazione delle due norme, che risultano ugualmente ambigue. L'inciso "o, in alternativa" si presta a differenti interpretazioni, a seconda che i due limiti si debbano intendere come alternativi o concorrenti. Secondo una prima lettura sarebbe data facoltà di scelta a chi presenta l'istanza di optare per un limite o per l'altro a seconda di ciò che più gli convenga; in base ad una seconda lettura sarebbe invece possibile condonare solo il limite del 20 % (del 30 % per la normativa statale), sempre, però, entro il limite massimo dei 500 mc (750 mc per la normativa statale). Pare interessante sottolineare che mentre la Regione Lombardia sembrerebbe aver
sposato l'interpretazione meno restrittiva, i commentatori dell'attuale condono ^statale^ si dividono tra la tesi restrittiva e quella liberale (per la restrittiva v. G. Rizzi, Testo unico, nuovo condono edilizio e attività negoziale, 2004, p. 57; a cura di G. Saporito, Nella legge statale la trama della sanatoria, in: Guida al condono edilizio Regione per Regione vol. I , inserto a ^Il Sole 24 Ore^ del 23.11.2004, p. 5; per il principio della maggior convenienza per il soggetto istante, per tutti: a cura di M. Carlin, Oggetto e limiti del condono, in AA.VV., Il nuovo condono edilizio, 2004, p. 90). Da un punto di vista di impianto generale, tuttavia, la soluzione del ^favor rei^ omette di ricordare che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, con sentenza n. 196 del 2004 aveva dichiarato il carattere "temporaneo ed eccezionale" del terzo condono, mettendolo al riparo dalle censure di ^istituzionalizzazione^ della sanatoria edilizia anche per il fatto che esso era più restrittivo rispetto al precedente. Se passasse la prima interpretazione questo dato verrebbe sconfessato, espondendo così il (terzo)
condono alla censura di incostituzionalità: la parola passa ora alle aule di giustizia.
MATERIALI: http://www.studiospallino.it/doc/21.10.04/l.r.%20130%202004.pdf
[legge Regione Lombardia n. 130/2004]
A CURA DI: dr.ssa Ilena Pisani
formulazione delle due norme, che risultano ugualmente ambigue. L'inciso "o, in alternativa" si presta a differenti interpretazioni, a seconda che i due limiti si debbano intendere come alternativi o concorrenti. Secondo una prima lettura sarebbe data facoltà di scelta a chi presenta l'istanza di optare per un limite o per l'altro a seconda di ciò che più gli convenga; in base ad una seconda lettura sarebbe invece possibile condonare solo il limite del 20 % (del 30 % per la normativa statale), sempre, però, entro il limite massimo dei 500 mc (750 mc per la normativa statale). Pare interessante sottolineare che mentre la Regione Lombardia sembrerebbe aver
sposato l'interpretazione meno restrittiva, i commentatori dell'attuale condono ^statale^ si dividono tra la tesi restrittiva e quella liberale (per la restrittiva v. G. Rizzi, Testo unico, nuovo condono edilizio e attività negoziale, 2004, p. 57; a cura di G. Saporito, Nella legge statale la trama della sanatoria, in: Guida al condono edilizio Regione per Regione vol. I , inserto a ^Il Sole 24 Ore^ del 23.11.2004, p. 5; per il principio della maggior convenienza per il soggetto istante, per tutti: a cura di M. Carlin, Oggetto e limiti del condono, in AA.VV., Il nuovo condono edilizio, 2004, p. 90). Da un punto di vista di impianto generale, tuttavia, la soluzione del ^favor rei^ omette di ricordare che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, con sentenza n. 196 del 2004 aveva dichiarato il carattere "temporaneo ed eccezionale" del terzo condono, mettendolo al riparo dalle censure di ^istituzionalizzazione^ della sanatoria edilizia anche per il fatto che esso era più restrittivo rispetto al precedente. Se passasse la prima interpretazione questo dato verrebbe sconfessato, espondendo così il (terzo)
condono alla censura di incostituzionalità: la parola passa ora alle aule di giustizia.
MATERIALI: http://www.studiospallino.it/doc/21.10.04/l.r.%20130%202004.pdf
[legge Regione Lombardia n. 130/2004]
A CURA DI: dr.ssa Ilena Pisani
Diritto di accesso e appalti pubblici
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Lorenzo Spallino
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2:05 PM
venerdì 10 dicembre 2004
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Appalti pubblici,
Legge 241/1990
DECISIONE: Cons. di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2163
MASSIMA: "In materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1 della L. 241/1990 e dell'art. 31-bis della L. 109/1994, devono ritenersi sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa".
NOTA: con la sentenza in questione il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo il quale devono ritenersi sottratte al diritto d'accesso ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 554/1999 ( Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) le relazioni riservate:
MASSIMA: "In materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1 della L. 241/1990 e dell'art. 31-bis della L. 109/1994, devono ritenersi sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa".
NOTA: con la sentenza in questione il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo il quale devono ritenersi sottratte al diritto d'accesso ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 554/1999 ( Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) le relazioni riservate:
- del direttore dei lavori;
- dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'appaltatore.
- prosegue nella traiettoria interpretativa tracciata all'indomani dell'emanazione del DPR 554/1999;
- si inserisce nel solco del dissidio tra i giudici di primo grado e quelli di secondo grado in materia di accesso agli atti, che vede i secondi su posizioni decisamente più restrittive dei primi.
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