Diritto di accesso e appalti pubblici

DECISIONE: Cons. di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2163
MASSIMA: "In materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1 della L. 241/1990 e dell'art. 31-bis della L. 109/1994, devono ritenersi sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa".
NOTA: con la sentenza in questione il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo il quale devono ritenersi sottratte al diritto d'accesso ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 554/1999 ( Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) le relazioni riservate:
  • del direttore dei lavori;
  • dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'appaltatore.
Il Consiglio di Stato perviene a questa soluzione in virtù della considerazione che l'art. 31-bis della L. 109/1994 definisce espressamente come "riservata" la relazione del direttore dei lavori o del collaudatore allo scopo di "impedire la diffusione delle relazioni al di fuori delle amministrazioni cui sono indirizzate...". Il fatto di aver individuato nell'art. 31-bis la norma di fonte primaria da cui evincere il carattere "riservato" e, dunque, la non accessibilità delle relazioni del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo, consente di ritenere rispettato l'art. 24, comma 2, della L. 241/1990 che, in generale, esclude la sussistenza del diritto d'accesso "nei casi di segreto o di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento". Occorre segnalare che di diverso avviso era stato il giudice di primo grado (Tar Sardegna, 24 giugno 2003, n. 764), ad avviso del quale la disposizione regolamentare contenuta all'art. 10 del D.P.R. 554 del 1999 si porrebbe in palese contrastocon l'art. 24 della l. 241/1990 ma più in generale con il principio di trasparenza in essa consacrato, tanto da consentire all'appaltatore ad accedere alle relazioni riservate del collaudatore, in disapplicazione dell'art. 10 del D.P.R. 554/1999. La decisione del Consiglio di Stato:
  • prosegue nella traiettoria interpretativa tracciata all'indomani dell'emanazione del DPR 554/1999;
  • si inserisce nel solco del dissidio tra i giudici di primo grado e quelli di secondo grado in materia di accesso agli atti, che vede i secondi su posizioni decisamente più restrittive dei primi.
A CURA DI: dr.ssa Emanuela Zanetti
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