Violazioni edilizie: limiti all'accesso agli atti e dovere di preavviso per i sopralluoghi.

In materia di accertamenti delle violazioni urbanistico edilizie, il Consiglio di Stato ha chiarito due aspetti fondamentali: il diniego dell'accesso agli atti è legittimo solo nel caso di atti assunti dalla Polizia Municipale in quanto atti di Polizia Giudiziaria e la non necessità di preavvisare il privato per l'esecuzione di sopralluoghi di accertamento.

Il primo aspetto esaminato dalla VI sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 547 del 27/11/2012, depositata il 29/01/2013, riguarda l'accesso agli atti nel caso in cui vi siano accertamenti della Polizia Municipale correlati ad attività edilizia.

In tal senso, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il diniego, all'accesso agli atti, deve essere giustificato tenendo conto della tipologia degli atti, del soggetto che li ha assunti e dalla funzione svolta, dal medesimo soggetto, nel momento in cui ha assunto gli atti. In particolare, nel generale ambito degli atti finalizzati all'accertamento ed alla repressione delle violazioni edilizie vi sono atti che:
  1. sono stati delegati dall'Autorità Giudiziaria;
  2. coincidono con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell’esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria ad essi specificamente attribuite dall'ordinamento; 
  3. consistono in indagini e accertamenti, non compiuti nell’esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria bensì nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative di Polizia Municipale.

Mentre è legittimo negare l'accesso per le tipologie di atti di cui al punto a) e b), l’accesso agli atti non può essere limitato per le tipologie di atti rientranti al punto c). Al riguardo, i Giudici, hanno confermato e richiamato il principio secondo cui non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'Autorità Giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all'accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329, c.p.p. (obbligo del segreto); tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette, all'Autorità Giudiziaria, una notizia di reato non lo fa nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, ci troviamo, in presenza di atti di indagine compiuti dalla Polizia Giudiziaria e che, come tali, soggetti al segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p., oltreché, conseguentemente, ad essere sottratti all'accesso agli atti ai sensi dell'art. 24, della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.. In tal senso viene anche richiamata una precedente pronuncia del Consiglio Stato del 9 dicembre 2008, n. 6117, sempre della medesima sezione VI. Il secondo aspetto esaminato dai Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza in commento, riguarda invece il dovere da parte dell'Ente locale di preavvisare il privato circa il sopralluogo di accertamento.

Nel caso in specie l’appellante sosteneva che l’accesso sui luoghi privati poteva aver luogo solo previo avviso di avvio di un procedimento sanzionatorio. In tal senso i Giudici d’appello precisano che, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del testo unico sull’edilizia (approvato con il D.P.R. n. 380 del 2001), “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.

Pertanto, il dirigente o il responsabile dell’ufficio può disporre anche ad horas, informalmente e “a sorpresa” l’accesso ai luoghi per verificare: se sussista un illecito edilizio (avente o meno rilevanza penale); se vada emesso un ordine di sospensione dei lavori o se vada avviato un procedimento per l’emanazione di un atto di ritiro di un precedente atto abilitativo, ed in tal senso solo in quest’ultimo caso è configurabile l’obbligo di trasmettere un formale avviso al privato come disciplinato dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii..

La sentenza del Cons. di Stato, sez. VI, n. 547 del 27/11/2012, depositata il 29/01/2013 è reperibile al seguente indirizzo web: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201206816/Provvedimenti/201300547_11.XML

Sondrio, 20 marzo 2013: Profili urbanistici e tributari della mancata approvazione dei PGT al 31 dicembre 2012

L'incontro vuole essere l'occasione per fare il punto sulle conseguenze, sia in termini urbanistici che fiscali oltre che tributari, delle modifiche alle legge n. 12/2005 da parte del Collegato 2013, per i Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 non hanno approvato i Piani di Governo del Territorio.

L'appuntamento è per Mercoledì 20 marzo 2013 - con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:30 -  presso la  l’Unione Artigiani di Sondrio, Largo dell'Artigianato 1, Sondrio.

Introduzione 

  • Ing. Marco Scaramellini - ScaramelliniMarcoEngineering, Sondrio  
Relatori

  • Coordinamento e profili fiscali: dr. Francesco Grimaldi - Presidente  dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Sondrio, Studio Grimaldi, Sondrio
  • Profili urbanistici: Avv. prof. Lorenzo Spallino - Professore a contratto di diritto urbanistico presso l'Università dell'Insubria di Como - Studio legale Spallino, Como
  • Profili tributari: Avv. prof. Gaetano Ragucci - Professore associato di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Milano - Studio Legale Ragucci, Erba

Link permanente, info e materiali


Info, organizzazione e iscrizioni

Distanze tra edifici: la Corte Costituzionale ribadisce l'inderogabilità dell'art. 9 D.M. 1444/1968

La Corte Costituzionale ribadisce, ove fosse necessario, che le disposizioni del D.M. 1444/1968 in materia di distanze contengono limiti precettivi e inderogabili per i legislatori regionali, che pertanto non posso fissare distanze diverse nel senso di meno restrittive.

Con legge 4 settembre 1979, n. 31 (B.u.r. 8 settembre 1979, n. 49) la Regione Marche introdusse, "per gli edifici aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali approvati", la possibilità di consentire "ampliamenti alle case a un piano fuori terra e alle costruzioni che, avuto riguardo alla struttura edilizia esistente e agli edificicircostanti, presentano evidenti caratteristiche di non completezza" (art. 1, comma 1).

Gli ampliamenti erano consentiti "anche in deroga alle distanze e/o al volume stabiliti per le suddette zone territoriali omogenee dal DM 2-4-1968, n. 1444, ferma restando la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio " (art. 1, comma 2).

La Corte di cassazione, sezione seconda civile - investita della domanda di accertamento della violazione delle distanze legali, rigettata in sede di primo e secondo grado, con la quale i ricorrenti presso la Corte di cassazione avevano chiesto la condanna della controparte ad arretrare e dunque a demolire l’ampliamento di un edificio realizzato da quest’ultima - con ordinanza depositata il 29 dicembre 2011 e iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2012 della Corte Costituzionale, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale del secondo comma della disposizione, con riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, ritenendo 
che tale normativa sia in contrasto con l’art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), che fissa una distanza minima tra gli edifici, commisurandola alla dimensione delle strade e consentendo tuttavia l’edificazione a distanze inferiori «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».
In linea di principio - afferma il Giudice delle Leggi - la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio.

Se da un lato non può quindi essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall’altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, questa "è rigorosamente circoscritta dal suo scopo – il governo del territorio – che ne detta anche le modalità di esercizio", così che
la legislazione regionale che interviene in tale ambito è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, rimettendo l’operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 232 del 2005).
mentre
Le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino da tali finalità, ricadono illegittimamente nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Il punto di equilibrio tra le due competenze è fissato nell’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ("Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche", che la Corte ha più volte ritenuto dotato di «efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato» (sentenza n. 114 del 2012; ordinanza n. 173 del 2011; sentenza n. 232 del 2005).

Quest’ultima disposizione consente che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».

Le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici sono, dunque, consentite nei limiti ora indicati, se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

Va da sè, in conclusione, che la norma della Regione Marche infrange i principi sopra ricordati, in quanto 

  1. consente espressamente ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel d.m. n. 1444 del 1968, senza rispettare le condizioni stabilite dall’art. 9, ultimo comma, del medesimo decreto ministeriale, che, come si è detto, esige che le deroghe siano inserite in appositi strumenti urbanistici, a garanzia dell’interesse pubblico relativo al governo del territorio;
  2. autorizza i Comuni ad «individuare gli edifici» dispensati dal rispetto delle distanze minime.
La deroga non risulta, dunque, ancorata all’esigenza di realizzare la conformazione omogenea dell’assetto urbanistico di una determinata zona, ma può riguardare singole costruzioni, anche individualmente considerate.

Da ciò, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale Marche n. 31 del 1979 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto eccede la competenza regionale concorrente del «governo del territorio», violando il limite dell’«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.


La sentenza 23 gennaio 2013, n. 6, della Corte Costituzionale è disponibile sul sito della Corte a questo indirizzo.

"Servizi religiosi" e normativa urbanistica in Lombardia

Con sentenza n. 21 del 4 gennaio 2013 il T.A.R. Milano si pronuncia sull’art. 72 co. 4 bis l.  r. 12/2005, che ammette la realizzazione di “nuove attrezzature per i servizi religiosi”
esclusivamente nelle aree classificate a standard fino all’approvazione del piano dei servizi, giudicando indimostrato, nel caso di specie, che una richiesta di permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso avanzata da un’associazione di diritto privato per la realizzazione di un centro culturale possa rientrare in tale definizione ed essere sottoposta a tale disciplina.

Formazione: esiti della mancata approvazione dei PGT secondo il collegato ordinamentale 2013

Data: 24 gennaio 2013 
Orario: ore 15,00 / 17,00
Luogo: Studio legale Spallino, via Volta 66, Como
Relatore: avv. Lorenzo Spallino

Lo studio organizza un incontro finalizzato a comprendere i profili applicativi delle modifiche alla legge 12/2005 secondo il collegato ordinamentale 2013 pubblicato sul supplemento al B.U.R.L. n. 52 del 28 dicembre 2012 (legge regionale 24 dicembre 2012 n. 21), per i Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 non abbiano approvato i PGT.

L.r. Lombardia 12/05: le modifiche del collegato ordinamentale 2013

Sul supplemento al B.U.R.L. n. 52 del 28 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge regionale 24 dicembre 2012 n. 21, "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizione legislative - Collegato ordinamentale 2013".

L'art. 4 ("Modifiche alla l.r. n. 12/2005") introduce, dopo l'art. 25, comma 1 bis, l.r. n. 12 del 2005 ("Legge per il governo del territorio") tre nuovi commi, finalizzati a disciplinare, secondo la Direzione Generale Urbanistica, "la disciplina transitoria necessaria per il completamento del processo di totale rinnovamento della strumentazione urbanistica comunale, pur senza modificare il termine di validità dei vecchi piani regolatori generali, fissato al 31 dicembre 2012 dall'art. 25, comma 1 della l.r. n. 12 del 2005", ferma restando - ad avviso della DG regionale - l'applicazione dell'articolo 9 TUEL per i Comuni che a quelladata non avessero approvato il PGT.

Tuttavia, il disposto del nuovo comma 1 quater per i comuni inadempienti non solo non concretizza alcuna declinazione della tesi della applicabilità dell'articolo 9 del DPR 380/2001 ma, al contrario, la nega, disponendo in senso diverso e contrario rispetto alla norma nazionale, con il conseguente obbligo per le AC che aderissero a tale tesi di verificare in ogni caso il rispetto del DPR 380/2001, articolo 9.

La disamina della modifiche alla l.r. lombardia 12/05 attraverso il collegato ordinamentale 2013 è disponibile a questo indirizzo:

Corte di Giustizia Europea: stop agli incarichi diretti tra enti pubblici

Con sentenza C-159/11 del 19.12.2012 la Corte di Giustizia Europea ha posto un stop agli accordi stipulati tra pubbliche amministrazioni (nella specie ASL e Università) al fine della realizzazione di servizi di  progettazione (nella specie, consistenti nella valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere).

PGT: licenziate le modifiche alla LR 12/2005

Nella seduta del 19 dicembre 2012 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la legge regionale "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizione legislative - Collegato ordinamentale 2013".

PGT: il parere del servizio legislativo del Consiglio regionale della Lombardia sulle modifiche alla l.r. 12/2005

Vengono discusse questa sera in Consiglio Regionale le proposte di modifica della legge regionale 12/2005 in punto conseguenze della scadenza del termine del 31 dicembre 2012 (articolo 25) per i Comuni che non avessero approvato il PGT. Ai consiglieri è stato fornito il parere redatto dal servizio legislativo del Consiglio regionale ai fini della trattazione del PDL 199. Il parere afferma, a pagina 11, che i "pochi commenti" della dottrina in punto interpretazione dell'espressione
Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all’approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012
prospettano, in via ermeneutica, l'applicazione dell'articolo 9 del DPR 380/2001 in materia di assenza di strumentazione urbanistica. A questo proposito gli estensori del parere indicano, nella nota 17 a pagina 11, due autori: uno di questi è il sottoscritto e l'articolo in questione è ^Esiti della mancata approvazione dei PGT al 31 dicembre 2012^, del quale viene riportato anche l'indirizzo internet [link].

Legge Regione Lombardia n. 12/2005: la commissione licenzia una mini modifica all'articolo 25

Nella saga delle proposte di modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 12/2005 della Lombardia, si inserisce l’emendamento approvato nella giornata del 13 dicembre in Commissione Bilancio. Il testo è ben lontano dal progetto di legge 26 ottobre 2012 della Giunta regionale, il cui articolo 8 prevedeva che nei Comuni in cui è stato adottato il PGT entro il 31 dicembre 2012, si continuino - fino al 31 luglio 2013 - ad attuare le previsioni dei Piani regolatori urbanistici generali (PRUG). Il Consiglio regionale si terrà mercoledì 19 dicembre.

Impianti telecomunicazione e accatastamento: circolare Ag. del Territorio n.6/2012

Con la Circolare n. 6 del 30 novembre 2012 l’Agenzia del Territorio affronta  il tema della determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale (D) e particolare (E). La Circolare segue le Circolari n. 4 del 16 maggio 2006 e n. 4 del 13 aprile 2007, con le quali sono stati approfonditi gli aspetti che attengono alla corretta attribuzione della categoria catastale nonché i criteri per l’individuazione del minimo perimetro immobiliare e  l'autonomia funzionale e reddituale delle unità immobiliari.

Distanze sottotetti: è derogata la norma locale dal confine

Con ordinanza 23 novembre 2012 emessa nel ricorso ex artt. 1170 c.c. / 703 c.p.c. n. 359/11 R.G. Cont., il Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, ha messo un punto fermo su una circostanza pacifica per gli operatori di diritto ma non per le pubbliche amministrazioni. Ossia che l’intervento di recupero del sottotetto esistente, autorizzato ai sensi della l.r. 12 del 2005, essendo “ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati” (art. 64, c. II), se non deroga alle distanze di cui al D.M. 1444/1968, articolo 9, deroga invece alle locali distanze dai confini. 

Pubblicata in G.U. la Direttiva decoro del Ministro Ornaghi

Con Direttiva 10 ottobre 2012 ^Esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale^ - meglio nota come ^Direttiva decoro^ - registrata alla Corte dei Conti in data 26 ottobre 2012 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2012, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Lorenzo Ornaghi, affronta la spinosa questione della  compatibilità  tra  le  attività commerciali all'aperto e ambulanti e le esigenze di tutela e di adeguata qualità della valorizzazione del patrimonio culturale.

Divieto di edificazione sulle acque pubbliche: sono incluse le sponde dei laghi

Con sentenza n. 5620 depositata in data 5 novembre 2012 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato il tema dell'ambito di applicazione dell'art. 96 del Regio Decreto n. 523 del 1904 ^Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie^, recante l'elenco dei lavori e degli atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese.

La questione interpretativa risolta dal Collegio sorgeva dalla tesi, prospettata nel caso di specie dagli appellanti, secondo la quale, dal complesso delle disposizioni in esame emergerebbe l'intento del Legislatore dell'epoca di limitare la disciplina ai soli corsi d'acqua e non anche alle sponde dei laghi.

Autori

Avv. Barbara Casillo
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Alessandro Volta di Como. Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università Statale di Milano, con tesi in Storia del diritto italiano su ^Il Collegio dei Giuristi di Como^. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Como dal 9 febbraio 2004.
http://www.studiospallino.it/b.casillo.htm

Avv. Alice Galbiati
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 2003 presso il liceo statale E. Fermi di Cantù (CO). Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l'^Universitas Studiorum Insubriae^ di Como. Tesi in diritto penale e amministrativo sul ^L'abuso d'ufficio tra disciplina normativa e prassi applicativa^. Laurea con lode. Diploma di specializzazione per le professioni legali rilasciato dall'Università Cattolica S.C. di Milano. Iscritta al registro praticanti dell'Ordine di Milano il 4 giugno 2009 e dal 21 ottobre 2010 abilitata al patrocinio. Avvocato dal 12 novembre 2012.
http://www.studiospallino.it/a.galbiati.htm

Avv. Lorenzo Spallino
Avvocato civilista e amministrativista, cassazionista, iscritto nell'elenco degli arbitri presso la camera Arbitrale di Como. Professore a contratto presso l'Università dell'Insubria, Dipartimento di diritto, economia e culture, corso di Diritto Urbanistico e dell'Ambiente, facoltà di Giurisprudenza. Cultore della materia presso l’Università degli Studi dell’Insubria, dipartimento di Diritto, Economia e Culture. Iscritto nell’Elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione presso EUPOLIS Lombardia, Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione. Già Presidente della Camera Amministrativa di Como, oggi Camera Amministrativa dell'Insubria. Consulente di Fondazione Lombardia Ambiente per la revisione del Piano Territoriale della Regione Lombardia (PTR). Consulente di Eupolis per la revisione del Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Lombardia (PTPR). Dal giugno 2012 assessore presso il Comune di Como con delega a pianificazione urbanistica, edilizia privata, SUAP, sistema informativo territoriale, informatizzazione, portale web comunale, digitalizzazione procedure e statistica.
http://www.studiospallino.it/ls.htm 
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