Distanze tra fabbricati: é usucapibile il diritto a mantenere le costruzioni a distanza inferiore a quella di legge.

Su indicazione dello Studio legale Carrara e Luzzi di Sondrio, segnaliamo una interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di distanze tra fabbricati. Afferma la Corte che, ferma la distinzione dei caratteri tra potere privato e potere pubblico, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali. Non sono di ostacolo a questa concezione - afferma la Corte - le possibili frodi prospettate dalla giurisprudenza. Si tratta, infatti:
di un inconveniente (dipendente comunque da un congegno macchinoso e precario) che non giustifica un inquadramento incoerente dei principi vigenti sui modi di acquisto dei diritti reali e sulla disciplina dei limiti legali della proprieta. Tantomeno questo inconveniente vale a giustificare la illogica dicotomia tra tutela delle distanze di fonte codicistica e di fonte regolamentare. Non sarebbero neppure configurabili le temibili diseconomie esterne (conseguenze negative sul piano della salute e delllambiente) che gli studiosi di analisi economica del diritto rinvengono nella deroga pattizia alle distanze. Altro è infatti incidere sui poteri pubblici, o consentire una generalizzata derogabilità, il che può cagionare effetti lesivi permanenti delltinteresse generale tutelato; altro è ammettere che operi il fenomeno delllusucapione. Esso vale soltanto a riportare il meccanismo di contemperamento dei diritti soggettivi nelllalveo ordinario previsto dal legislatore, escludendo la sussistenza, nel circoscritto ambito della proprietà immobiliare, di diritti soggettivi a tutela rafforzata
La decisione è scaricabile in formato pdf a questo indirizzo:
Si ringrazia lo Studio Carrara e Luzzi per la collaborazione.

VAS e PGT: per il TAR Lombardia, se la prima é illegittima, lo é anche il secondo.

Con sentenza n. 1526 del 17 maggio 2010, la sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, estensore Zucchini, fissa alcuni, primissimi, principi in tema di VAS ma, soprattutto, di rapporto tra VAS e PGT, affermando anzitutto l'inderogabilità del principio della separazione fra le differenti autorità di VAS, quella procedente e quella competente. Individuare nell'autorità competente soggetti collocati all'interno dell'A.C., se pure in applicazione delle indicazioni regionali in materia (D.G.R. VIII/6420/2007) costituisce violazione di tale principio, con conseguente annullamento non solo – seppure in parte qua – della delibera regionale impugnata, ma anche delle deliberazioni consiliari recanti approvazione di un PGT viziato nella sua totalità per l’illegittimità della procedura di VAS.

D.L. 40/2010: nasce la semi-dia?

Nella seduta del 6 maggio 2010 la Camera ha votato la fiducia sull’approvazione del maxiemendamento del Governo per la conversione in legge del DL 40/2010 che, tra le altre cose, liberalizza alcuni interventi edilizi. Sono confermate le modifiche introdotte dalle commissioni Finanze e Attività produttive, note come emendamento Ventucci. Eliminata la previsione “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”, il legislatore ha esteso d'imperio la nuova procedura dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 anche alle regioni che avessero già provveduto sul punto disponendo il ricorso alla d.i.a. (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Campania e Sicilia). La nuova formulazione, più ampia e strutturata della previsione originaria d.l. 40/2010, introduce di fatto una nuova figura procedimentale per gli interventi elencati nel comma 2, sottoposti a ^comunicazione^, da trasmettersi anche per via telematica all'A.C. prima dell'avvio dei lavori.

Risparmio energetico: derogate anche le distanze dai confini.

Nel testo originario il D.Lgs. 115/2008, in tema di risparmio energetico, escludeva dal calcolo delle distanze minime tra edifici e dalle strade i maggiori spessori di muratura esterna necessari a ottenere una riduzione del 10% dei limiti di trasmittanza (art.11, c. II, D.Lgs. 115/2008): la normativa non conteneva nessun accenno alle distanze dal confine, che come tali non erano quindi derogate, salvo accordi tra le parti e sempre ammesso che la normativa urbanistica lo ammettesse. L'esito paradossale era infatti quello secondo cui le ammministrazioni locali erano in condizione di assentire interventi in deroga alle previsioni del d.m. 1444 ma non a quelle locali in tema di distanze dai confini. Il Decreto Legislativo 29 marzo 2010 n. 56, pubblicato in Gazzetta ufficiale 21 aprile 2010 n. 92, pone rimedio alla problematica, così modificando, all'articolo 5, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008:

Associazioni ambientalistiche: il ricorso deve provenire dalla rappresentanza nazionale.

Con sentenza n. 1410 del 9 marzo 2010 la sezione IV del Consiglio di Stato ha definitivamente fissato il principio secondo cui
la legittimazione ad “intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’ annullamento di atti illegittimi”, prevista dall’ art. 18 della legge n. 349/1986, spetta alla sola associazione ambientalistica nazionale - destinataria del decreto di individuazione di cui all’ art 13 della legge citata - e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata.

27 maggio 2010: la ristrutturazione edilizia in Lombardia

In collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio e l'Ordine degli Avvocati di Sondrio, lo Studio di Ingegneria e Consulenza Scaramellini (Sondrio), lo Studio legale Carrara e Luzzi (Sondrio) e lo Studio Legale Spallino (Como) organizzano un incontro di formazione sul tema della ristrutturazione edilizia in Regione Lombardia, alla luce dell'interpretazione autentica dell’articolo 27, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, fornita dall'articolo 22 del collegato ordinamentale alla finanziaria regionale 2010 (Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7), secondo cui la ristrutturazione edilizia attuata tramite demolizione e ricostruzione non necessita del rispetto della sagoma dell'edificio preesistente.

Disegno di legge per la riapertura dei termini del condono edilizio.

Il 17 febbraio scorso i senatori Sarro e Nespoli, coadiuvati dai senatorio Fasano, Izzo, Giuliano, Vetrella, Compagna, Calabrò, Lauro, Pontone, De Gregorio, Esposito, Coronella e Sibilia, hanno depositato il disegno di legge n. 2020, finalizzato - ma non solo - a riaprire i termini per la presentazione di domande di condono edilizio del 2003, che a sua volta riapriva i termini del condono del 1985 consentendone l'accesso alle opere ultimate entro il 31 marzo 2003.

Il disegno di legge è scaricabile a questo indirizzo.
La scheda del d.l. sul sito del Senato é disponibile qui.

L.R. Lombardia 5/2010: nuove norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

Con legge 2 febbraio 2010, n. 5, pubblicata sul BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 4 febbraio 2010, la Regione Lombardia ha integralmente rinnovato la propria legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), abrogando la L.R. 20/1999, nonché l'articolo 3, comma 6, della L.R. 3/2001 e l'articolo 3, comma 2, della L.R. 3/2003. Le procedure avviate prima dell'entrata in vigore della legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio (art. 14, comma 1).

La l.r. 5/2010 è disponibile in formato pdf a questo indirizzo.

Recupero sottotetti: il Tribunale di Brescia rimette alla Corte Costituzionale l'articolo 64, comma 2, della l.r. 12.

Grazie allo studio legale associato Fontana Ferrari di Brescia e a Battista Bosetti, diamo notizia dell'ordinanza con cui il Tribunale civile di Brescia, sezione terza, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, nella parte in cui, autorizzando ampliamenti degli edifici esistenti in deroga ai limiti e alle prescrizioni dei piani urbanistici al di fuori delle ipotesi di deroga legittime ex art. 9 u.c. D.M. 1444/1968, si pone in insanabile contrasto con il principio fondamentale dettato dall'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia in tema di definizioni degli interventi edilizi e, quindi, con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione. In breve: non è vero, come afferma il TAR Lombardia nella decisione 153/2009, che la lettura comparata delle disposizioni regionali e nazionali deve suggerire una interpretazione delle prime conforme a legittimità a scapito di una non di legittimità, poichè nella fattispecie il legislatore regionale ha intenzionalmente qualificato il recupero dei sottotetti come ristrutturazione, al fine di sottrarli alla applicazione delle disposizioni di rango superiore.

L'ordinanza 11 febbraio 2010 del Tribunale di Brescia é scaricabile in formato pdf a questo indirizzo.

Ristrutturazione edilizia: la Regione Lombardia alla prova di forza con il TAR.

Aveva fatto scalpore la sentenza 16 gennaio 2009, n. 153 con cui la sezione II del TAR Milano aveva affermato in Regione Lombardia non c'é spazio per una nozione di ristrutturazione diversa da quella dell'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia: la ricostruzione previa demolizione, per essere qualificata "ristrutturazione", deve rispettare, oltre che la volumetria, anche la "sagoma esistente" (in termini: TAR Lombardia, Milano, sez. II, 2 dicembre 2009, n. 5268, T.A.R. Brescia, 13 maggio 2008, n. 504).

DIA: il TAR Lombardia aderisce all'orientamento del Consiglio di Stato sull'impugnabilità.

Con sentenza breve n. 4886 del 23 ottobre 2009 la sezione seconda del TAR Lombardia, estensore Cattaneo, aderisce (finalmente) all'indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 717/2009 della sezione quarta del Consiglio di Stato in punto impugnabilità delle denunce di inizio attività tramite azione dichiarativa. Pur riconoscendo che la d.i.a. è un atto di un soggetto privato e non di una pubblica amministrazione, che ne è invece destinataria, il TAR Lombardia dichiara di condividere la principale delle obiezioni volte alla tesi della non impugnabilità, ossia della irragionevole - ed incostituzionale - disparità di trattamento tra il terzo che si assuma leso da un permesso di costruire rispetto ad uno leso da una d.i.a..
L'alternativa che costringe il terzo - una volta decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio senza che la P.A. sia intervenuta - a chiedere all'amministrazione di porre in essere i provvedimenti di « autotutela » previsti, attivando, in caso di inerzia, il rimedio di cui all'art. 21-bis l. n. 1034 del 1971, limita fortemente gli ambiti di tutela.
Ciò premesso, in accordo con il principio statuito nella decisione del Consiglio di Stato, nulla é innovato in ordine al termine per l'impugnativa:
L'azione di accertamento è da ritenersi sottoposta al generale termine di decadenza di sessanta giorni previsto per l'azione di annullamento, pena una illogica diversificazione degli strumenti di tutela di cui dispongono i terzi, a seconda che siano lesi da un permesso di costruire o da una dichiarazione di inizio attività.
La decisione n. 4886/2009 del TAR Lombardia è scaricabile in formato pdf a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/tar_milano_4886_2009.pdf.

23 febbraio 2010: il nuovo procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

In collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, lo Studio di Ingegneria e Consulenza Scaramellini e lo Studio legale Carrara e Luzzi, lo studio Spallino organizza un incontro di formazione sul regime dell'autorizzazione paesaggistica, come in vigore dall'1 gennaio 2010.

Info
L'incontro si terrà Martedì 23 febbraio 2010, con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:30, presso la "Sala Vitali del Credito Valtellinese", via delle Pergole 10, Sondrio.

Programma
Saluti: ing. Enrico Moratti, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sondrio
Presentazione dell'incontro: ing. Marco Scaramellini, Coordinatore della Commissione Aggiornamento dell’Ordine degli Ingegneri di Sondrio
Relazioni:Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio [avv. Ileana Pisani], Profili penalistici della tutela del paesaggio, con particolare riguardo alle responsabilità di amministratori e professionisti [avv. Maurizio Carrara]
Modera l'avv. Lorenzo Spallino

Iscrizioni
La partecipazione all'incontro è gratuita. È necessario iscriversi via email all'indirizzo news@studiospallino.it o all'indirizzo marco.scaramellini@fastwebnet.it, indicando:
  • numero e nominativo dei partecipanti;
  • ente o studio professionale di riferimento.
Link permanente
23 febbrario 2010: il nuovo procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

D.L. 112/2008: dichiarato incostituzionale il secondo comma dell'articolo 58.

All'indomani dell'emanazione del decreto-legge 112/08 (convertito dalla legge n° 133, 6 agosto 2008), avevamo affacciato la possibile illegittimità costituzionale del comma secondo, dove l'inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni non solo "ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica", ma soprattutto costituisce variante allo strumento urbanistico generale che "non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni" (In questo sito: D.L. 112/2008: possibili profili di illegittimità costituzionale dell'articolo 58, secondo comma).

Piano Casa Lombardia: primi ricorsi.

Da http://www.sateliosnews.it/

Aler ricorre in Tribunale. Il Comune ci danneggia
Giovedì 07 Gennaio 2010 10:16

Varese, la riduzione delle aree verdi utilizzabili per edilizia popolare scatena la guerra dentro il PdL.

VARESE - Centotrentacinquemila metri cubi di cemento, vetri e tetti. E’ la cubatura che Aler – l’azienda di edilizia popolare – poteva realizzare in base alla normativa regionale se il Comune di Varese non avesse ristretto, con propria delibera, la percentuale di spazio verde disponibile per nuove costruzioni.

Una decisione – quella comunale – che ha scatenato le ire della stessa Aler che ha fatto ricorso al Tar, il Tribunale amministrativo regionale, per ottenerne l’annullamento. La goccia che ha fatto traboccare il vaso. E che ha messo in evidenza come i rapporti fra palazzo Estense e Azienda siano ormai ai ferri corti.

Tutto nasce da una decisione dell’amministrazione comunale varesina che riduce dal 40% al 5% la percentuale di terreno verde disponibile per l’edilizia abitativa.

Il 40 per cento, nell’ambito del piano casa, l’aveva fissato la Regione. Varese, ritenendo troppo alto il valore, tanto da mettere a rischio le ultime aree verdi del territorio comunale, aveva fissato un limite ben più restrittivo.

Paolo Galli, area PdL e presidente di Aler, non ha perso tempo, inoltrando ricorso al Tar. E così la ruggine che già covava è diventata scontro aperto.

A sostenere a spada tratta la scelta della Giunta è Fabio Binelli, ex segretario cittadino leghista e assessore all’urbanistica. Scelta ragionevole, secondo Binelli, perché in altro caso, le ultime porzioni di verde varesino sarebbero finite in pasto alle operazioni immobiliari. Ipotesi che fa inorridire la Lega. Ma che crea anche un caso politico.

Un caso, perché Galli è considerato uomo del Popolo della Libertà. E non solo. Caso politico lo diventa dal momento in cui il presidente dell’Azienda decide – pare senza ascoltare neppure il Consiglio di amministrazione – di proporre ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia contestando la legittimità del ricorso del Comune. A sostenere la motivazione del ricorso, la considerazione che la decisione del Comune finisce per provocare danni materiali enormi ad Aler stessa.

Nella battaglia, una volta tanto, Binelli non resta solo. Si schiera con l’assessore il sindaco, Fontana, ma contro Paolo Galli, si schiera anche il vertice del Popolo della Libertà. Perché – spiegano dal centrodestra – i vincoli decisi dalla Giunta sono stati approvati anche in Consiglio con un voto pressoché unanime.

Sarà. Ma intanto Paolo Galli il ricorso l’ha presentato. Perché – sostiene in buona sostanza il presidente Aler varesino – la decisione della Giunta e il voto del Consiglio rappresentano un danno economico per l’Ente.

Chi ha ragione? Ai posteri, anzi, al Tar, la (ardua) sentenza. Intanto dall’assessore all’Urbanistica arriva una richiesta precisa. “Galli si dimetta”.
Marcello Signorelli
Link all'articolo.

Modifiche alla legge 241/1990: quadro sinottico.

E' disponibile il quadro sinottico delle modifiche apportate alla L. 241/90 dalla L.69/09 (artt. da 7 a 10), come trattato e discusso nel corso dell'incontro di studio del 3 dicembre 2009.

Link: Quadro sinottico delle modifiche alla legge n. 241/1990 [pdf]
Autore: avv. Ileana Pisani
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