In collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio e l'Ordine degli Avvocati di Sondrio, lo Studio di Ingegneria e Consulenza Scaramellini (Sondrio), lo Studio legale Carrara e Luzzi (Sondrio) e lo Studio Legale Spallino (Como) organizzano un incontro di formazione sul tema della ristrutturazione edilizia in Regione Lombardia, alla luce dell'interpretazione autentica dell’articolo 27, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, fornita dall'articolo 22 del collegato ordinamentale alla finanziaria regionale 2010 (Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7), secondo cui la ristrutturazione edilizia attuata tramite demolizione e ricostruzione non necessita del rispetto della sagoma dell'edificio preesistente.
27 maggio 2010: la ristrutturazione edilizia in Lombardia
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Lorenzo Spallino
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8:45 AM
lunedì 19 aprile 2010
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L.R. Lombardia 12/2005,
manutenzione straordinaria,
ristrutturazione
Disegno di legge per la riapertura dei termini del condono edilizio.
Il 17 febbraio scorso i senatori Sarro e Nespoli, coadiuvati dai senatorio Fasano, Izzo, Giuliano, Vetrella, Compagna, Calabrò, Lauro, Pontone, De Gregorio, Esposito, Coronella e Sibilia, hanno depositato il disegno di legge n. 2020, finalizzato - ma non solo - a riaprire i termini per la presentazione di domande di condono edilizio del 2003, che a sua volta riapriva i termini del condono del 1985 consentendone l'accesso alle opere ultimate entro il 31 marzo 2003.
Il disegno di legge è scaricabile a questo indirizzo.
La scheda del d.l. sul sito del Senato é disponibile qui.
Il disegno di legge è scaricabile a questo indirizzo.
La scheda del d.l. sul sito del Senato é disponibile qui.
L.R. Lombardia 5/2010: nuove norme in materia di valutazione di impatto ambientale.
Con legge 2 febbraio 2010, n. 5, pubblicata sul BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 4 febbraio 2010, la Regione Lombardia ha integralmente rinnovato la propria legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), abrogando la L.R. 20/1999, nonché l'articolo 3, comma 6, della L.R. 3/2001 e l'articolo 3, comma 2, della L.R. 3/2003. Le procedure avviate prima dell'entrata in vigore della legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio (art. 14, comma 1).
La l.r. 5/2010 è disponibile in formato pdf a questo indirizzo.
La l.r. 5/2010 è disponibile in formato pdf a questo indirizzo.
Recupero sottotetti: il Tribunale di Brescia rimette alla Corte Costituzionale l'articolo 64, comma 2, della l.r. 12.
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Lorenzo Spallino
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5:51 PM
martedì 2 marzo 2010
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Corte Costituzionale,
Interpretazione delle leggi,
L.R. Lombardia 12/2005,
Sottotetti
Grazie allo studio legale associato Fontana Ferrari di Brescia e a Battista Bosetti, diamo notizia dell'ordinanza con cui il Tribunale civile di Brescia, sezione terza, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, nella parte in cui, autorizzando ampliamenti degli edifici esistenti in deroga ai limiti e alle prescrizioni dei piani urbanistici al di fuori delle ipotesi di deroga legittime ex art. 9 u.c. D.M. 1444/1968, si pone in insanabile contrasto con il principio fondamentale dettato dall'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia in tema di definizioni degli interventi edilizi e, quindi, con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione. In breve: non è vero, come afferma il TAR Lombardia nella decisione 153/2009, che la lettura comparata delle disposizioni regionali e nazionali deve suggerire una interpretazione delle prime conforme a legittimità a scapito di una non di legittimità, poichè nella fattispecie il legislatore regionale ha intenzionalmente qualificato il recupero dei sottotetti come ristrutturazione, al fine di sottrarli alla applicazione delle disposizioni di rango superiore.
L'ordinanza 11 febbraio 2010 del Tribunale di Brescia é scaricabile in formato pdf a questo indirizzo.
L'ordinanza 11 febbraio 2010 del Tribunale di Brescia é scaricabile in formato pdf a questo indirizzo.
Ristrutturazione edilizia: la Regione Lombardia alla prova di forza con il TAR.
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Lorenzo Spallino
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1:25 AM
martedì 9 febbraio 2010
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Regione Lombardia,
ristrutturazione,
TAR Lombardia
Aveva fatto scalpore la sentenza 16 gennaio 2009, n. 153 con cui la sezione II del TAR Milano aveva affermato in Regione Lombardia non c'é spazio per una nozione di ristrutturazione diversa da quella dell'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia: la ricostruzione previa demolizione, per essere qualificata "ristrutturazione", deve rispettare, oltre che la volumetria, anche la "sagoma esistente" (in termini: TAR Lombardia, Milano, sez. II, 2 dicembre 2009, n. 5268, T.A.R. Brescia, 13 maggio 2008, n. 504).
DIA: il TAR Lombardia aderisce all'orientamento del Consiglio di Stato sull'impugnabilità.
Con sentenza breve n. 4886 del 23 ottobre 2009 la sezione seconda del TAR Lombardia, estensore Cattaneo, aderisce (finalmente) all'indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 717/2009 della sezione quarta del Consiglio di Stato in punto impugnabilità delle denunce di inizio attività tramite azione dichiarativa. Pur riconoscendo che la d.i.a. è un atto di un soggetto privato e non di una pubblica amministrazione, che ne è invece destinataria, il TAR Lombardia dichiara di condividere la principale delle obiezioni volte alla tesi della non impugnabilità, ossia della irragionevole - ed incostituzionale - disparità di trattamento tra il terzo che si assuma leso da un permesso di costruire rispetto ad uno leso da una d.i.a..
L'alternativa che costringe il terzo - una volta decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio senza che la P.A. sia intervenuta - a chiedere all'amministrazione di porre in essere i provvedimenti di « autotutela » previsti, attivando, in caso di inerzia, il rimedio di cui all'art. 21-bis l. n. 1034 del 1971, limita fortemente gli ambiti di tutela.Ciò premesso, in accordo con il principio statuito nella decisione del Consiglio di Stato, nulla é innovato in ordine al termine per l'impugnativa:
L'azione di accertamento è da ritenersi sottoposta al generale termine di decadenza di sessanta giorni previsto per l'azione di annullamento, pena una illogica diversificazione degli strumenti di tutela di cui dispongono i terzi, a seconda che siano lesi da un permesso di costruire o da una dichiarazione di inizio attività.La decisione n. 4886/2009 del TAR Lombardia è scaricabile in formato pdf a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/tar_milano_4886_2009.pdf.
23 febbraio 2010: il nuovo procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
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Lorenzo Spallino
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3:54 PM
martedì 19 gennaio 2010
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Autorizzazione paesaggistica,
Incontri di studio
In collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
, lo Studio di Ingegneria e Consulenza Scaramellini
e lo Studio legale Carrara e Luzzi, lo studio Spallino organizza un incontro di formazione sul regime dell'autorizzazione paesaggistica, come in vigore dall'1 gennaio 2010.
Info
L'incontro si terrà Martedì 23 febbraio 2010, con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:30, presso la "Sala Vitali del Credito Valtellinese", via delle Pergole 10, Sondrio.
Programma
Saluti: ing. Enrico Moratti, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sondrio
Presentazione dell'incontro: ing. Marco Scaramellini, Coordinatore della Commissione Aggiornamento dell’Ordine degli Ingegneri di Sondrio
Relazioni:Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio [avv. Ileana Pisani], Profili penalistici della tutela del paesaggio, con particolare riguardo alle responsabilità di amministratori e professionisti [avv. Maurizio Carrara]
Modera l'avv. Lorenzo Spallino
Iscrizioni
La partecipazione all'incontro è gratuita. È necessario iscriversi via email all'indirizzo news@studiospallino.it o all'indirizzo marco.scaramellini@fastwebnet.it, indicando:
23 febbrario 2010: il nuovo procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
Info
L'incontro si terrà Martedì 23 febbraio 2010, con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:30, presso la "Sala Vitali del Credito Valtellinese", via delle Pergole 10, Sondrio.
Programma
Saluti: ing. Enrico Moratti, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sondrio
Presentazione dell'incontro: ing. Marco Scaramellini, Coordinatore della Commissione Aggiornamento dell’Ordine degli Ingegneri di Sondrio
Relazioni:Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio [avv. Ileana Pisani], Profili penalistici della tutela del paesaggio, con particolare riguardo alle responsabilità di amministratori e professionisti [avv. Maurizio Carrara]
Modera l'avv. Lorenzo Spallino
Iscrizioni
La partecipazione all'incontro è gratuita. È necessario iscriversi via email all'indirizzo news@studiospallino.it o all'indirizzo marco.scaramellini@fastwebnet.it, indicando:
- numero e nominativo dei partecipanti;
- ente o studio professionale di riferimento.
23 febbrario 2010: il nuovo procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
D.L. 112/2008: dichiarato incostituzionale il secondo comma dell'articolo 58.
All'indomani dell'emanazione del decreto-legge 112/08 (convertito dalla legge n° 133, 6 agosto 2008), avevamo affacciato la possibile illegittimità costituzionale del comma secondo, dove l'inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni non solo "ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica", ma soprattutto costituisce variante allo strumento urbanistico generale che "non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni" (In questo sito: D.L. 112/2008: possibili profili di illegittimità costituzionale dell'articolo 58, secondo comma).
Piano Casa Lombardia: primi ricorsi.
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Lorenzo Spallino
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8:48 AM
venerdì 8 gennaio 2010
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Piano Casa,
Regione Lombardia
Da http://www.sateliosnews.it/
Aler ricorre in Tribunale. Il Comune ci danneggia
Giovedì 07 Gennaio 2010 10:16
Varese, la riduzione delle aree verdi utilizzabili per edilizia popolare scatena la guerra dentro il PdL.
Aler ricorre in Tribunale. Il Comune ci danneggia
Giovedì 07 Gennaio 2010 10:16
Varese, la riduzione delle aree verdi utilizzabili per edilizia popolare scatena la guerra dentro il PdL.
VARESE - Centotrentacinquemila metri cubi di cemento, vetri e tetti. E’ la cubatura che Aler – l’azienda di edilizia popolare – poteva realizzare in base alla normativa regionale se il Comune di Varese non avesse ristretto, con propria delibera, la percentuale di spazio verde disponibile per nuove costruzioni.Link all'articolo.
Una decisione – quella comunale – che ha scatenato le ire della stessa Aler che ha fatto ricorso al Tar, il Tribunale amministrativo regionale, per ottenerne l’annullamento. La goccia che ha fatto traboccare il vaso. E che ha messo in evidenza come i rapporti fra palazzo Estense e Azienda siano ormai ai ferri corti.
Tutto nasce da una decisione dell’amministrazione comunale varesina che riduce dal 40% al 5% la percentuale di terreno verde disponibile per l’edilizia abitativa.
Il 40 per cento, nell’ambito del piano casa, l’aveva fissato la Regione. Varese, ritenendo troppo alto il valore, tanto da mettere a rischio le ultime aree verdi del territorio comunale, aveva fissato un limite ben più restrittivo.
Paolo Galli, area PdL e presidente di Aler, non ha perso tempo, inoltrando ricorso al Tar. E così la ruggine che già covava è diventata scontro aperto.
A sostenere a spada tratta la scelta della Giunta è Fabio Binelli, ex segretario cittadino leghista e assessore all’urbanistica. Scelta ragionevole, secondo Binelli, perché in altro caso, le ultime porzioni di verde varesino sarebbero finite in pasto alle operazioni immobiliari. Ipotesi che fa inorridire la Lega. Ma che crea anche un caso politico.
Un caso, perché Galli è considerato uomo del Popolo della Libertà. E non solo. Caso politico lo diventa dal momento in cui il presidente dell’Azienda decide – pare senza ascoltare neppure il Consiglio di amministrazione – di proporre ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia contestando la legittimità del ricorso del Comune. A sostenere la motivazione del ricorso, la considerazione che la decisione del Comune finisce per provocare danni materiali enormi ad Aler stessa.
Nella battaglia, una volta tanto, Binelli non resta solo. Si schiera con l’assessore il sindaco, Fontana, ma contro Paolo Galli, si schiera anche il vertice del Popolo della Libertà. Perché – spiegano dal centrodestra – i vincoli decisi dalla Giunta sono stati approvati anche in Consiglio con un voto pressoché unanime.
Sarà. Ma intanto Paolo Galli il ricorso l’ha presentato. Perché – sostiene in buona sostanza il presidente Aler varesino – la decisione della Giunta e il voto del Consiglio rappresentano un danno economico per l’Ente.
Chi ha ragione? Ai posteri, anzi, al Tar, la (ardua) sentenza. Intanto dall’assessore all’Urbanistica arriva una richiesta precisa. “Galli si dimetta”.
Marcello Signorelli
Modifiche alla legge 241/1990: quadro sinottico.
E' disponibile il quadro sinottico delle modifiche apportate alla L. 241/90 dalla L.69/09 (artt. da 7 a 10), come trattato e discusso nel corso dell'incontro di studio del 3 dicembre 2009.
Link: Quadro sinottico delle modifiche alla legge n. 241/1990 [pdf]
Autore: avv. Ileana Pisani
Link: Quadro sinottico delle modifiche alla legge n. 241/1990 [pdf]
Autore: avv. Ileana Pisani
Nascondersi ai tempi di Internet: il sito della Regione Lombardia dedicato al Piano Casa.
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Lorenzo Spallino
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9:22 AM
martedì 1 dicembre 2009
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Codice Amministrazione Digitale,
Piano Casa
La Regione Lombardia impedisce ai motori di ricerca di indicizzare le pagine di un suo sito. Nella fattispecie, quello dedicato al Piano Casa (rilancioedilizia). L'articolo, pubblicato su webimpossibile.net, esplora una possibile ragione: cambiare idea senza avvisare il cittadino. Di seguito uno stralcio delle conclusioni:
Data: 1 dicembre 2009
Autore: Lorenzo Spallino
Non c'è da vergognarsi a cambiare idea ogni giorno, ammoniva Dino Segre, a condizione di avere delle idee di ricambio. Escludere un sito istituzionale dai motori di ricerca per riservarsi il diritto di cambiare idea senza dar conto del perchè, non soltanto ripropone l'equivalenza cittadino=suddito ma, soprattutto, mina alla radice l'attendibilità stessa delle idee, vecchie e nuove. Nel caso della Regione Lombardia spiegare perchè si è cambiata idea può, e molto, aiutare l'utente a crescere nella comprensione delle leggi. Sempre che non si sia convinti, in una sorta di Controriforma del diritto, che le leggi siano qualche cosa di difficile da interpretare e che il popolo non possieda la capacità di intenderle.Link: http://www.webimpossibile.net/09/1.12.09.htm
Data: 1 dicembre 2009
Autore: Lorenzo Spallino
3 dicembre 2009: le modifiche apportate alla L. 241/90.
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Lorenzo Spallino
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9:54 AM
lunedì 9 novembre 2009
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Incontri di studio,
Legge 241/1990
Incontro di studio dedicato alle modifiche della legge 241 del 1990
L’incontro si prefigge di vagliare le principali modifiche apportate alla L. 241/90 dalla L.69/09 (artt. da 7 a 10), avendo riguardo alle novità maggiormente significative e agli istituti coinvolti dalla recente riforma. Tra le novità - senza pretesa di esaustività:
L'incontro, riservato ai clienti dello studio, si terrà Giovedì 3 dicembre 2009 - con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:00 - presso la Sala riunioni degli Ordine degli avvocati, palazzo di Giustizia di Como (largo Spallino), piano 1^.
La partecipazione all'incontro è gratuita. È necessario iscriversi via email all'indirizzo news @ studiospallino.it, indicando:
L’incontro si prefigge di vagliare le principali modifiche apportate alla L. 241/90 dalla L.69/09 (artt. da 7 a 10), avendo riguardo alle novità maggiormente significative e agli istituti coinvolti dalla recente riforma. Tra le novità - senza pretesa di esaustività:
- l’introduzione all’art. 1 del principio costituzionale di imparzialità a fianco dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, che fondano l’azione amministrativa;
- la riscrittura dell’art. 2, che disciplina il termine per concludere il procedimento;
- l’individuazione nel rispetto del termine per concludere il procedimento di un elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- l’introduzione dell’art. 2 bis in materia di ^Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento^;
- la modifica dell’art. 16, anche attraverso la riduzione del termine assegnato agli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni per rendere i pareri obbligatori (termine che da 45 giorni passa a 20 giorni);
- la modifica dell’art. 19, anche attraverso l’introduzione al comma 2 del seguente inciso: “Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente”;
- la modifica dell’art. 29, che ora precisa che le disposizioni della L. 241/90 si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, nonché alle società con totale o prevalente capitale pubblico limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative, e specifica che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della L. 241/90 concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti, alla dichiarazione di inizio attività e al silenzio assenso;
- altre modifiche tra cui quelle agli artt. 14 ter, 20, 22 e 25 comma 4.
L'incontro, riservato ai clienti dello studio, si terrà Giovedì 3 dicembre 2009 - con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:00 - presso la Sala riunioni degli Ordine degli avvocati, palazzo di Giustizia di Como (largo Spallino), piano 1^.
La partecipazione all'incontro è gratuita. È necessario iscriversi via email all'indirizzo news @ studiospallino.it, indicando:
- numero e nominativo dei partecipanti;
- ente o studio professionale di riferimento.
PGT: emanati i criteri per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali
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Lorenzo Spallino
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6:25 PM
venerdì 25 settembre 2009
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L.R. Lombardia 12/2005,
Regione Lombardia
Con d.g.r. 29 luglio 2009, n. 8/9963, la regione Lombardia ha emanato le ^Disposizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali per l’avvio del procedimento di approvazione del PGT ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della l.r. n. 12/05^, ossia per i comuni che non abbiano deliberato l'avvio del procedimento di approvazione entro il 15 settembre 2009. La d.g.r. contiene inoltre più di una modifica della d.g.r. n. 41493/99 in materia di criteri, modalità, formazione, gestione e articolazione dell’albo dei commissari ad acta.
Materiali:
Materiali:
Enti idonei ad esercitare le funzioni paesaggistiche: pubblicato il primo elenco.
Con Decreto del Direttore Generale n. 6820 del 3 luglio 2009 la Regione ha approvato il primo elenco degli enti idonei ad esercitare le funzioni paesaggistiche in Lombardia. Il primo elenco, che comprende 10 Province, 22 enti gestori dei Parchi Regionali, 28 Comunità Montane e più di 600 Comuni, indica gli enti che sono sin d’ora idonei ad esercitare le competenze paesaggistiche e che continueranno ad esserlo anche nel vigore del procedimento di cui all’art. 146 del Codice (1° gennaio 2010). Gli enti locali che non risultano inclusi in questo primo elenco potranno continuare ad esercitare le funzioni paesistiche fino al 31 dicembre 2009, data entro la quale la Regione provvederà a concludere l’istruttoria finalizzata alla verifica dell’idoneità degli enti delegati all’esercizio delle funzioni, completando l’elenco iniziato.
Materiali:
Materiali:
Piano Casa Regione Lombardia: primi interrogativi
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Lorenzo Spallino
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10:28 AM
lunedì 14 settembre 2009
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Piano Casa,
Regione Lombardia
Il 10 settembre 2009 questo studio ha organizzato un incontro finalizzato all'analisi della legge n. 13 del 2009 della Regione Lombardia, con particolare riferimento alla sua implementazione presso le amministrazioni locali. Sono disponibili le indicazioni emerse in ordine ad alcuni interrogativi sollevati dai partecipanti, senza alcuna pretesa di esaustività e con riserva di implementazione.
Link: Piano Casa Regione Lombardia: primi interrogativi
Indice quesiti
Link: Piano Casa Regione Lombardia: primi interrogativi
Indice quesiti
- Le distanze minime previste dal Codice Civile e dagli strumenti urbanistici comunali devono essere rispettate dagli interventi di cui alla l.r. 13/09? In particolare devono essere rispettate eventuali distanze dal confine prescritte dagli strumenti urbanistici comunali?
- Cosa si intende per deroghe alle previsioni ^quantitative^ degli strumenti urbanistici comunali?
- Come si calcola il volume esistente ai fini dell’applicazione dell’art. 3 c. 1 della l.r. 13/09? Ovvero per ^volume esistente^ di cui al citato articolo si deve intendere il volume reale ed effettivo oppure il volume calcolato secondo la normativa tecnica degli strumenti urbanistici comunali?
- Visto il disposto dell’art. 5, c. 6, della l.r. 13/09, possono i Comuni escludere dall’applicazione della legge intere zone soggette ad un determinato piano attuativo?
- Gli interventi di ampliamento previsti dalla l.r. 13/09 sono cumulabili con quelli per il recupero dei sottotetti di cui alla l.r. 12/05?
- Ai sensi dell’art. 5 c. 6 della l.r. 13/09 i Comuni possono fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della legge 13 con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde. E’ possibile che il Comune, in forza di tale disposizione, fornisca prescrizioni anche di ordine quantitativo?
- Cosa si intende per ^proprietario^ ai fini dell’applicazione dell’art. 2 c. 2 della l.r. 13/09? Nelle aree destinate all'agricoltura (art. 2, comma 2, l.r. 13/09) il proprietario del fondo, anche se non è o non è più imprenditore agricolo, può chiedere il cambio di destinazione d'uso e recuperare a fini residenziali e per utilizzo personale un edificio inutilizzato all'interno del fondo?
- Cosa si intende per ^edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005^?
- Ai sensi dell’art. 3 c. 5 della l.r. 13/09 “E' ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, se individuate dai comuni, con motivata deliberazione, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009”. Ma cosa succede se il Comune non adotta alcuna deliberazione?
- Gli interventi previsti dalla l.r. 13/09 possono essere realizzati anche in assenza di un piano attuativo?
- Le amministrazioni locali possono confermare i contributi come vigenti, senza riduzioni?
- Le amministrazioni locali possono escludere (o limitare percentualmente) determinate tipologie applicative della l.r. 13?
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