Risorse:
- piano casa regione Lombardia (DGR 9544 del 3.6.2009)
- conferenza unificata Stato - Regioni (1.4.2009).
Aggiornamenti sulle novità giurisprudenziali e legislative in diritto amministrativo a cura dello studio legale Spallino di Como
Art. 6Fonte: Bosetti & Gatti
(Semplificazioni in materia di valutazione ambientale strategica)
1. Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS), ove non comporti variante, non è sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità di uno strumento attuativo di piani urbanistici sono comunque limitate agli aspetti non già oggetto di valutazione nella VAS e nella verifica di assoggettabilità effettuate sui piani sovraordinati.
l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e’ sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.La disposizione trova applicazione "fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti". Ricordiamo che la giurisprudenza riteneva esistente una disciplina differenziata, a seconda che detti impianti fossero in un rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili), piuttosto che di autonomia funzionale dei medesimi quali nuove costruzioni (come appunto nel caso di tralicci ed impianti, destinati ad essere parte di una rete di infrastrutture).
I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva addossati o integrati agli edifici, quali pareti ad accumulo, muri collettori e captatori in copertura, sono considerati volumi tecnici e non sono computabili ai fini volumetrici (comma 5).Risorse: Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115
Art. 79. (Adempimenti della Giunta regionale)Risorse: delibera n. VIII/007641 11 luglio 2008 [pdf]
1. La Giunta regionale è autorizzata:
a) a conferire incarichi professionali per la redazione del PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, nonché per l'effettuazione di ricerche, per l'acquisizione o la realizzazione di dotazioni strumentali e pubblicazioni utili ai fini dell'attuazione del presente capo;
b) ad erogare agli enti locali e agli enti gestori delle aree regionali protette contributi per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l'esercizio delle funzioni loro attribuite;
c) a provvedere alle spese connesse all’attività delle commissioni regionali di cui all’articolo 78;
d) a provvedere, a norma dell’articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, alla pubblicazione degli elenchi di cui all’articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
CONSIDERATE le criticità segnalate dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche, in merito alle candidature per i componenti della Commissione per il Paesaggio, relativamente all'impossibilità degli stessi di svolgere incarichi di progettazione edilizia presso il medesimo ente, in ottemperanza a quanto previsto dai requisiti indicati nell'allegato A alla suddetta delibera regionale;ha deliberato
VALUTATE le osservazioni avanzate dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche in merito al quinto capoverso del capitolo " istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio" di cui all'allegato A della d.g.r. 6 agosto 2008 n. 81 7977 e tenuto conto delle possibili modifiche proposte;
RITENUTO di condividere le sopraccitate osservazioni e quindi di annullare il quarto capoverso e di modificare il quinto capoverso dell'allegato A sopraccitato;
1) di eliminare il quarto capoverso del capitolo "istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio" di cui all'allegato A della dgr 6 agosto 2008 n. 81 7977;Allegati
2) di modificare il quinto capoverso del sopraccitato capitolo, come sotto specificato: "i componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado"
La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.Il testo definitivo dell'art. 58, Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. 21 agosto 2008, n. 195)
"dovranno attenersi al fine di continuare ad esercitare tali funzioni successivamente al 31 dicembre 2008".Diversamente, decadrà la subdelega in capo agli enti locali al rilascio di autorizzazioni paesistiche (art. 146 d.lgs. n.42 del 2004). La trasmissione alla Giunta regionale della documentazione indicata nell'allegato 1 della d.g.r. dovrà avvenire entro il 14 novembre 2008, ed entro il 31 dicembre 2008 il Direttore Generale al Territorio e all'Urbanistica provvederà ad emanare l'elenco degli enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche.
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