Stato di attuazione della l.r. Lombardia n. 12/2005 alla data del 31.5.2006

E' disponibile la presentazione dell'avv. Lorenzo Spallino in occasione dell'incontro tenutosi a Lariofiere (Erba) il 6 giugno 2006 a cura di I.F.A.C., di presentazione dell'Osservatorio Provinciale sulla legge regionale n. 12/2005 [sito internet www.osservatoriopgt.co.it ] . L'intervento ha per oggetto lo stato di attuazione della l.r. Lombardia n. 12/2005 alla data del 31.5.2006.

Link: http://www.studiospallino.it/interventi/6.6.06_1.htm

Presentazione dell'Osservatorio Provinciale sulla l.r. Lombardia n 12/2005

Il 6 giugno 2006 si terrà presso a Lariofiere a Erba (CO), la presentazione dell'Osservatorio Provinciale sulla legge regionale n. 12/2005 [ www.osservatoriopgt.co.it ], in occasione del Workshop sulle modalità per la pianificazione comunale. Il programma prevede:
Ore 14.30
  • Registrazione partecipanti
Ore 14.45
  • Saluti introduttivi
Ore 15.00
  • Relazioni
    • “Presentazione dell’’Osservatorio Provinciale LR 12/05”, Gianfredo Mazzotta, Componente Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio
    • “L’Osservatorio ed il PTCP Provinciale” Giuseppe Cosenza, Componente Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio
    • “La produzione normativa a seguito della LR 12/05” Lorenzo Spallino, Componente Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio
  • Incontro tecnico
    • “I contributi regionali e i criteri operativi PGT”Alberto De Luigi DG Territorio ed Urbanisticadella Regione Lombardia
    • “Linee guida per l’attuazione del SIT comunale” Roberto Laffi DG Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia
Ore 17.30: Dibattito e chiusura dei lavori

La scheda di partecipazione, da inviare alla segreteria IFAC — fax 031 256306 - entro il 05.06.2006, è disponibile qui [PDF].

L.r. Lombardia 12/2005: criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici

Con delibera n. VII/002121 del 15 marzo 2006, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici, previsti dagli articoli 80, c. I e 4, 84, 85 e 86 della legge regionale n. 12/2005. I criteri sostituiscono quelli approvati con d.g.r. 25 luglio 1997, n. VI/30194 e costituiscono attuazione della legge regionale n. 12/2005 che, in uno con gli allegati A, B, C e D, costituisce normativa di riferimento alla quale sono tenuti ad attenersi gli enti cui sono attribuite le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004. Da notare che con l'approvazione di questo documento, che sostituisce i criteri attuativi della precedente legge regionale n. 18/1997, non è più richiesto che gli Enti locali trasmettano alla Giunta regionale la "scheda di verifica della procedura" prevista da quei precedenti criteri.

Materiali:

L.r. Lombardia n. 12/2005: nuove proposte di modifica

Il 22 marzo 2006 è stato presentato un progetto di legge, a iniziativa della Giunta regionale, portante modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 (Legge per il governo del territorio). Gli articoli interessati sono il 4 (c. 2), l'11 (c. 5), il 13 (nuovo c. 5bis, c. 12), il 14 (c. 1, 4 e 5), il 18 (c. 2), il 20 (nuovo c. 7bis), il 25 (c. 1, nuovo 1bis, 3, 7, nuovo 8bis, nuovo 8ter, nuovo 8quater, nuovo 8quinquies), il 40 (c. 2), il 41 (c. 1), il 51 (nuovo 5bis), il 52 (nuovo 3bis), il 59 (c. 7), il 62 (c. 2), il 62 bis (nuovo), l'80 (c. 3), il 92 (c. 3, 8). Il progetto di legge porta il n. 145.
Sono disponibili:
Link:

Ombre e luci della legge urbanistica: Milano, 5 maggio 2006

Ad un anno dall’approvazione della nuova Legge urbanistica regionale, pochissimi Comuni hanno iniziato il processo di attuazione della legge 12/2005. Per questa ragione il gruppo consiliare regionale della Margherita ha ritenuto importante organizzare un momento di approfondimento e dibattito su questo ambito, comunque strategico, delle politiche regionali.

Ora e luogo
Venerdì 5 Maggio 2006 ore 14,30 - 18,30 Auditorium Consiglio Regionale Via Filzi 29 - Milano (Stazione Centrale - MM2 e 3)

Programma
Presiede Francesco Prina Consigliere Regione Lombardia
Saluti
on. Patrizia Toia Coordinatrice Provincia Milano DL Margherita
Gianfranco Mazzani - Francesco Chiesa Consulta provinciale Enti Locali DL Margherita
Relatori
prof. Federico Oliva, Ordinario di urbanistica al Politecnico di Milano e Presidente Istituto Nazionale Urbanistica INU
arch. Silvano Tintori, Vice Presidente Ordine degli Architetti Provincia di Milano
Pietro Mezzi, Assessore al Territorio Provincia di Milano
Contributi
Gruppo di Lavoro sul Territorio Giovani della Margherita Lombardia
ing. Carlo Borghetti Assessore al Territorio Comune di Rho
arch. Luigi Meriggi Assessore al Territorio Comune di Gorgonzola
avv. Lorenzo Spallino Legale urbanista di Como

Materiali
brochure [PDF]

legge Regione Lombardia n. 12/2005: sentenza Corte Costituzionale n. 129/2006

Con sentenza n. 129 del 28 marzo 2006 la Corte Costituzionale ha deciso il ricorso presentato in via principale dal Governo contro la legge regionale della lombardia n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio". La Corte ha sancito la illegittimità costituzionale di due delle cinque disposizioni contestate e ha respinto le motivazioni di contrasto per le altre tre. In particolare, sono stati dichiarati illegittimi, come peraltro apparso evidente ai primi commentatori della normativa:
  • il combinato disposto dell'art. 9, comma 12, e dell'art. 11, comma 3, nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
  • l'art. 27, comma 1, lettera e), numero 4, che sottopone al rilascio di permesso di costruire l'installazi9one di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, in sovrapposizione con l'art. 87 del codice delle comunicazioni (d.lgs. n. 259/2003).
Sono disponibili in formato PDF:

Codice dell'amministrazione digitale: testo aggiornato

E' disponibile il testo del Codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) coordinato con le modifiche ed integrazioni approvate dal Consiglio dei ministri del 15 marzo 2006. Il testo aggiornato è disponibile sul sito dello Studio Spallino nella sezione Materiali alla pagina:

Circolare n. 2699/2005 sul condono edilizio

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006, la Circolare esplicativa 7 dicembre 2005, n. 2699, disciplinante la materia di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (condono edilizio 2003). Attesa da tempo ma rilasciata con notevole ritardo rispetto alle esigenze degli operatori, la circolare evidentemente attendeva la conclusione del più recente contenzioso Stato/Regioni in materia di condono edilizio (Corte Costituzionale, 10 febbraio 2006, n. 49). Tra le molte esemplificazioni, interessanti sono quelle legate ai mutamenti di destinazioni d'uso senza opere, dove la circolare si riporta alla giurisprudenza formatasi sul punto, sia in Consiglio di Stato che avanti la Corte Costituzionale.

La circolare 7.12.2005 in formato pdf:

Legge regione Lombardia 27 dicembre 2005, n. 20: quesiti / risposte

A seguito del Convegno "Modifiche alla normativa in materia di recupero abitativo dei sottotetti in Regione Lombardia", organizzato da IFAC (azienda speciale della CCIAA di Como) il 16 febbraio 2006 a Lariofiere (Erba) sono disponibili:
  • testo dell'intervento dell'avv. Lorenzo Spallino sui quesiti raccolti anteriormente al convegno dagli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri;
  • tavola di raffronto della legge regione Lombardia 27 dicembre 2005, n. 20, con la legge 15/1996 e la legge 12/2005 ante novella, a cura della dr.ssa Ileana Pisani.

D.P.R. n. 380/2001: testo aggiornato alla 28 novembre 2005, n. 246

In collaborazione con Bosetti & Gatti è disponibile il testo aggiornato del D.P.R. 380/2001 [T.U. Edilizia] alla legge 28 novembre 2005, n. 246. Il testo, in formato PDF, è scaricabile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/doc/TUedilizia.pdf . Ricordiamo che i documenti elaborati dallo Studio sono tutti disponibili alla pagina Materiali del sito.

16 febbraio 2006: convegno “Modifiche alla normativa in materia di recupero abitativo dei sottotetti"

IFAC, Azienda Speciale della CCIAA di Como, in collaborazione con la Camera di Commercio di Como, la Provincia di Como, l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como e il Collegio delle Imprese Edili ed Affini di Como, organizza per il 16 febbraio 2006, ore 14.30 presso LARIOFIERE (Viale Resegone, Erba) il convegno dal titolo “Modifiche alla normativa in materia di recupero abitativo dei sottotetti”. L’incontro, organizzato nell’ambito di iniziative relative alla legge regionale n.12/2005, avrà un taglio prettamente pratico e verterà sulle modifiche apportate agli articoli 63, 64 e 65 della LR 12/05 da parte del Consiglio regionale della Lombardia in tema di recupero dei sottotetti esistenti.
Programma

Ore 14.30:
  • Registrazione partecipanti
Ore 15.00:
  • Saluti introduttivi
Ore 15.15:
  • Presentazione della normativa, (Bruno Mori e Umberto Sala D.G. Territorio ed Urbanistica, Regione Lombardia)
  • Contenuti ed applicazione (Lorenzo Spallino, avvocato in Como);
Ore 17.00:
  • Interventi programmati su problemi applicativi
Modera: Gianfredo Mazzotta, architetto in Como.

La scheda di partecipazione è disponibile qui (brochure in formato PDF): le iscrizioni vanno inviate alla segreteria IFAC—fax 031 256306 entro il 08.02.2006.

Modifiche alla disciplina dei sottotetti in Regione Lombardia

Nella seduta del 21 dicembre il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato le modifiche agli articoli 63, 64 e 65 della legge regionale n. 12/2005 in tema di recupero dei sottotetti esistenti. Sono disponibili:

Sottotetti in Regione Lombardia: emendamenti alla proposta di modifica

NOTA: E' approdata la scorsa settimana in Commissione Territorio la proposta di modifica alla legge regionale della Lombardia n. 12/2005 in punto sottotetti, licenziata dalla Giunta regionale lo scorso 5 agosto. La proposta è oggi oggetto di nuove modifiche a firma dell'Assessore competente, Davide Boni, attraverso emendamenti al pdl 082 ai punti: articolo 1 (lettere b e c) e articolo 2. La prima modifica va a interessare direttamente la scadenza temporale per l'ammissibilità degli interventi di recupero dei sottotetti, che viene spostata al 31 marzo 2005 quanto a esistenza degli "edifici" realizzati in forza di permessi di costruire rilasciati prima del 31 dicembre 2005 o di D.I.A. "presentate" entro il 1° dicembre 2005. La seconda modifica cancella la somma di possibilità di intervento per esigenze più o meno ^personali^ elencata all'articolo 1, lettera c), del pdl, semplicemente sostituendo il comma 4 dell'articolo 63 della l.r. 12/2005 con una più stringata disposizione in ordine alla ammissibilità degli interventi, che in buona sostanza ripropone il testo della prima modifica al pdl. La terza modifica integra l'articolo 65 della l.r. 12/2005 con i commi 1bis, 1ter, 1 quater, 1 quinquies.
MATERIALI: il testo integrale degli emendamenti, che saranno esaminati nel corso della prossima riunione della Commissione Territorio, è disponibile all'indirizzo:
Il testo integrale della proposta di legge approvata dalla giunta regionale è disponibile all'indirizzo:

L.r. Lombardia n. 12/2005: trasmissione di copia dei piani attuativi in sede regionale

NOTA: Con decisione n. 343 del 29 luglio 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge regionale Marche nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata) ai fini di eventuali osservazioni sulle quali il Comune deve dare riscontro (pur senza l'obbligo di recepimento). Da più parti è stato correttamente osservato che il principio contenuto dalla sentenza potrebbe avere ripercussioni su altre norme regionali del medesimo tenore, quale l'art. 14 della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005, il quale pone l’obbligo di trasmettere alla Regione (e alla Provincia) la delibera di approvazione finale e la scheda di controllo a fini esclusivamente informativi. Sollecitata in merito dalla dirigenza del settore Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Cantù (CO), la Regione Lombardia ha rilasciato la nota 2.11.2005, n. prot. 32330, nella quale afferma che in Lombardia "si debba continuare a seguire la procedura di approvazione dei piani attuativi dettata dalla Lr. 12/2005, non necessitando, pertanto, i piani attuativi stessi di alcun ulteriore passaggio istruttorio regionale, fatti salvi i casi di piani attuativi in variante al PGT, quando la nuova legge entrerà a regime (cfr. art 14)". Ciò in quanto:
  • né la l.r. 23/97, né la l.r. 12/2005 sono state impugnate dal Governo in relazione allo specifico profilo;
  • " la pronuncia appena citata ha efficacia solo con riguardo alle norme della legge della Regione Marche che sono state impugnate e, successivamente, censurate dalla Corte costituzionale".
Questi passaggi sono, ovviamente, allo stato inoppugnabili: quanto meno sino a quando non verrà sollevata eccezione di legittimità costituzionale in sede giurisdizionale. Meno condivisibili - per ragioni che per brevità tralasciamo ma che sono notoriamente rintracciabili nella gerarchia delle competenze a disporre le attribuzioni dei singoli enti locali - sono invece i passaggi successivi in cui si afferma che "già la Lr. 23/97, nell'ottica della semplificazione procedimentale auspicata dalle leggi Bassanini, disponeva, all'art. 6, comma 1 che "L'approvazione dei piani attuativi ... è di esclusiva competenza comunale", senza prevedere alcun intervento della Regione in corso di procedura, se non in riferimento ai piani attuativi di interesse sovracomunale" e che "successivamente, la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la legge costituzionale n. 3/2001, ha inteso attribuire un ruolo centrale ai Comuni, in applicazione del principio di sussidiarietà. La l.r. 12/2005, muovendosi nel solco già tracciato dalla legislazione testé richiamata, ha ribadito che la procedura di approvazione dei piani attuativi è di competenza comunale".
MATERIALI: nota 6.10.2005 A.C. Cantù; risposta Regione Lombardia 2.11.2005 [per gentile concessione arch. Vitaliano Colombo, U.T.C. Cantù]
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino

Nulla osta ambientale in sanatoria

NOTA: La rivista on line Urbanisticatoscana.it dà notizia della decisione n. 4943 del T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, 10 novembre 2005, secondo cui l'art. 146 del D.lgs 42/2004, laddove introduce la previsione relativa al divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, è norma immediatamente cogente. Sul punto si era dibattuto nella giornata di formazione dedicata ai tecnici di UNITEL del 21 ottobre 2004, tenutosi a Morbegno (SO). Uno dei quesiti era infatti se fosse ammessa l'autorizzazione paesistica postuma nell'ambito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria: la risposta era stata negativa, non fosse altro che per l'autorevole indicazione dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (nota 22.6.2004 n. prot. 11758). Fa piacere che il TAR Puglia si pronunci conformemente in proposito, soprattutto ove si consideri che la materia è stata oggetto di regolazione da parte
  • per gli abusi (recte, lavori) compiuti successivamente al 30.9.2004, delle modifiche al decreto legislativo 22.1.2004, n. 42, operate attraverso l'introduzione degli articoli 181, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater;
  • per gli abusi (recte, lavori) compiuti entro il 30.9.2004, delle disposizioni contenute nei commi 37, 38 e 39 dell'art. 1 della l. 308/2004.
Resta l'interrogativo su quale sia la scansione procedurale degli abusi ante 30.9.2004, interrogativo particolarmente delicato alla luce del fatto che spesso l'istanza di condono paesaggistico si sposa con quella di condono edilizio: difficilmente sembra applicabile in via analogica il disposto dell'articolo 181, c. 1-quater (conclusione del procedimento entro 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza), come in questo caso non sembra legittimo potersi attribuire un valore provvedimentale negativo al silenzio dell'amministrazione.
MATERIALI: sentenza n. 4943 T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, 10 novembre 2005.
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
Copyright © www.studiospallino.it