Impianti solari: in Puglia niente nulla osta paesaggistico

Continua l'evoluzione della giurisprudenza in tema di energie rinnovabili. Con sentenza abbreviata n. 1743 depositata il 7 ottobre 2011, il TAR Puglia, Lecce, ha annullato il parere contrario al rilascio di autorizzazione paesaggistica in relazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico in Comune di Castellaneta (Lecce), fondato  sul rilievo secondo cui "la sovrapposizione dell'impianto eolico e fotovoltaico determina un impatto paesaggistico non sostenibile".


Ad avviso del Collegio - il quale ha ignorato il rilievo della inimpugnabilità di un atto endoprocedimentale quale il parere della Commissione - la questione non può che essere affrontata muovendo dalla circostanza che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili debbono considerarsi alla stregua di “opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” ( art.12, comma 1 del d.lgs.387/2003).

Ciò premesso, in Puglia il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/P)- chiamato a disciplinare i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualita' del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali - stabilisce che l’autorizzazione paesaggistica non debba essere richiesta “per le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali”.

Se questa é la premessa, é il legislatore regionale stesso - rilevano i Giudici del TAR Lecce - ad aver indicato la strada nel senso che "anche le previsioni contemplate dall’art 5.02, comma 1.07 delle NTA del PUTT/p vadano nella direzione di un regime procedimentale semplificato in forza del quale la installazione di un impianto come quello progettato dalla società ricorrente è esente dalla valutazione di compatibilità paesaggistica sottostante ad un atto di assenso di settore".

Ma la decisione del TAR non si arresta qui. Se, infatti, la motivazione di un atto amministrativo, ivi incluso quello emanato in sede di apporto consultivo, "deve permettere di ricostruire l’iter logico-giuridico che ha indotto la P.a. ad assumere la determinazione sottoposta al sindacato giurisdizionale , la laconica affermazione alla stregua della quale ^la sovrapposizione degli impianto eolico e fotovoltaico determina un impatto paesaggistico non sostenibile^ si allontana dallo schema legale tipico tracciato dall’art 3 della legge 7 agosto 1990 n.241", perché l’assunto di un impatto paesaggistico cumulativo - se non adeguatamente motivato - non appare accettabile. Da ciò il censurato deficit di motivazione.

Interessante la decisione dell'A.C. in punto danni, mutuata dalla novella del codice del processo amministrativo e dal più generale principio civilistico del concorso del creditore (art. 1227 c.c.).

Afferma il TAR che, quanto alla istanza risarcitoria della società ricorrente, che "ove si consideri che l’istanza di autorizzazione paesaggistica è stata presentata dalla ricorrente il 17 luglio 2008 , pur essendo la stessa ricorrente consapevole della inutilità della stessa ai sensi della norma del PUTT infra richiamata, si giunge facilmente a concludere che, da un lato, la stessa ricorrente ha rinunciato alla procedura accelerata che le avrebbe permesso di beneficiare del disposto della legge n.129 del 2010; dall’altro che la ricorrente ben avrebbe potuto reagire all’inerzia dell’amministrazione e , non avendolo fatto, non è titolata ad ottenere il risarcimento di danni che avrebbe potuto evitare( art 30,comma 3 del c.p.a.)".

La sentenza 7 ottobre 2011 n. 1743 é disponibile sul sito del TAR Puglia, Lecce, a questo indirizzo.
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