Sin dal rilascio della novella del dicembre 2005 gli operatori professionali si sono interrogati sull'efficacia delle disposizioni in tema di sottotetti, se cioè essa deponga nel senso di ^obbligare^ i soggetti che abbiano conseguito positivamente un permesso di costruire anteriore al 31 dicembre 2005, o una D.I.A. anteriore al 1° dicembre, a realizzare fedelmente le previsioni del titolo originario quand'anche intendano apportare delle modifiche nel senso di variarne il contenuto progettuale per recuperare il sottotetto in progetto. Da un lato le amministrazioni locali, orientate a leggere le disposizioni citate nel senso che il sottotetto, per poter essere recuperato ai fini abitativi, deve necessariamente essere realizzato, sia pure al rustico. Dall'altro gli operatori economici, che vedono in tale orientamento una sorta di ^punizione^ per poter godere dei benefici del recupero ai fini abitativi degli spazi. Il testo della legge sembrerebbe deporre a favore del primo orientamento: ma gli elementi di perplessità sono più di uno, soprattutto alla luce dell'evoluzione del diritto amministrativo, che si sta da tempo orientando verso l'implementazione dei principi di efficacia e di efficienza all'interno delle tradizionali categorie di legittimità degli atti.
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