Tenendo conto del tempo già trascorso e del superamento dei limiti di tollerabilità, il T.A.R. ha ritenuto preferibile nominare direttamente il commissario ad acta, al quale ha demandato il compito di adottare tutti i provvedimenti amministrativi e contabili necessari, fino all’emissione del mandato di pagamento a favore del ricorrente, senza fissare alcun compenso a questo proposito trattandosi di un dirigente dell’amministrazione convenuta in giudizio.
Precisa il T.A.R.
che la mancanza di disponibilità finanziarie su un apposito capitolo di bilancio non è un’esimente per non onorare i debiti dell’amministrazione accertati mediante sentenza (v. CEDU, Cocchiarella, cit., punto 90; CEDU, Gaglione, cit., punto 35). L’amministrazione è quindi tenuta, direttamente o su impulso del commissario ad acta, a operare le necessarie variazioni di bilancio per reperire fondi sufficienti al pagamento delle somme dovute (v. CEDU, Cocchiarella, cit., punto 101; CEDU, Gaglione, cit., punto 59), anche modificando le priorità di spesa precedentemente stabilite.La sentenza n. 37 del 12 gennaio 2016 del T.A.R. Lombardia, Brescia, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.