Codice comunicazioni elettroniche: dal 2 febbraio 2016 il contributo ad ARPA (art. 93)

Dal 2 febbraio 2016 il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs 259/2003 sarà tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell’ARPA, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87, comma 4, del D.Lgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ossia 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della medesima ARPA. 

Con Legge L. 28 dicembre 2015, n. 221, (art. 64, comma 1), il Legislatore, sulla scorta anche dell’ultima pronuncia della Corte costituzionale n. 47/2015, da noi già osservata con pubblicazione dello scorso 2 aprile 2015, ha introdotto quattro nuovi commi, di seguito al comma 1, all’art.93 del D.Lgs 259/2003. In adempimento elle nuove disposizioni legislative, a decorrere dal 2 febbraio 2016, il soggetto che presenterà l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici, sarà tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti. 

Pure al versamento di un contributo per le spese, sarà tenuto il soggetto che presenterà la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 87-bis. Il tutto all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli, purché questo sia sempre reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis del Codice.

I contributi, saranno calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dal 2 febbraio 2016. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, i contributi previsti saranno comunque pari a 250,00 euro. 

Restano in ogni caso esclusi, dal versamento di detti contributi, i controlli all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Il nuovo art. art.93 del D.Lgs 259/2003 è disponibile al seguente indirizzo.

Di seguito il nuovo testo dell'art. 93 del Decreto legislativo 01/08/2003 n. 259, in vigore dal 2 febbraio 2016

l. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
l-bis. Il soggetto  che presenta  l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo  87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli  di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti  dal citato articolo 87, comma 4.
1-ter. Il soggetto  che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da  parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché  questo sia reso nei termini previsti  dal citato articolo  87-bis, al versamento  di un contributo per le spese.
1-quater.  Il contributo previsto dal comma  l-bis, per  le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento  adottato  con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati  dalle agenzie ambientali  delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti  ai commi l-bis e 1-ter sono pari a 250 euro. 
1-quinquies. Le disposizioni dei commi da l-bis a 1-quater non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma  3, della legge 22 febbraio  2001, n. 36.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione  delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte  le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione  delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,  n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo  quanto previsto dal comma  2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese  di costruzione delle gallerie di cui all'articolo  47, comma  4,  del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Testo originario
Art. 93. Divieto di imporre altri oneri (articolo così sostituito dall'art. 68 del d.lgs. n. 70 del 2012) 
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Copyright © www.studiospallino.it