La legge entrerà in vigore il prossimo il 17 ottobre 2015, a decorrenza del quale risulterà abrogata la legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 ^Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo^ (art. 86 - Abrogazioni).
Quest'ultima, tuttavia, rimane la disciplina di riferimento per i procedimenti amministrativi pendenti, fino alla relativa conclusione (art. 84 - Disposizione transitoria e finale generale).
Di seguito la tabella riassuntiva degli adempimenti previsti dalla l.r. n. 27/2015.
TERMINE
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ADEMPIMENTO
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COMPETENZA
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NORMA
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Entro il 14 febbraio 2016
(120 giorni dall’entrata in vigore della legge)
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Art. 37, c. 3:
Approvazione regolamento di attuazione di cui all’art. 37, comma 1
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Giunta Regionale
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Art. 37, co. 3
(TITOLO III- RICETTIVITA’ TURISTICA, CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI
PER ATTIVITA’ RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE)
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Entro il 14 febbraio 2016
(120 giorni dall’entrata in vigore della legge)
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Art. 44, c. 2:
Censimento delle aziende ricettive
all’aria aperta insediate in zone a elevato rischio idrogeologico
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Comuni
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Art. 44, c. 2
(TITOLO III- RICETTIVITA’ TURISTICA, CAPO V – ATTIVITA’ RICETTIVE
ALL’ARIA APERTA)
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Nessun termine
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Art. 11, c. 5:
Approvazione criteri per istituzione delle strutture di informazione
e accoglienza turistica, la programmazione, le modalità di svolgimento dei
loro servizi e la loro localizzazione minima necessaria per garantire una
adeguata copertura territoriale e i criteri per la redazione del modello
unico regionale del questionario di gradimento dell’offerta turistica
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Giunta Regionale
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Art. 11, 5
(TITOLO II – ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE, CAPO III – ORGANISMI DI
FORMAZIONE E COORDINAMENTO)
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Nessun termine
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Art. 15, c. 1:
Approvazione del Piano per lo sviluppo del turismo e
dell’attrattività del territorio lombardo (validità triennale)
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Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale
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Art. 15, co. 1
(TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE REGIONALE, CAPO IV –
PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE REGIONALE)
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Nessun termine
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Art. 16, c. 1:
Approvazione del Piano annuale della promozione turistica e
dell’attrattività
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Giunta regionale, sentito il
Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell’attrattività
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Art. 16, co. 1
(TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE REGIONALE, CAPO IV –
PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE REGIONALE)
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TERMINE
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ADEMPIMENTO
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OBBLIGATI
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NORMA
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Entro 120 giorni da
approvazione delibera della Giunta regionale di cui all’art. 11, comma 5
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Adeguamento ai criteri stabiliti con delibera di Giunta di cui all’art.
11, comma 5
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Strutture di informazione e
accoglienza turistica istituite in base alla normativa vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge
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Art. 11, co. 7
(TITOLO II – ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE, CAPO III – ORGANISMI DI
FORMAZIONE E COORDINAMENTO)
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Entro 1 anno da entrata in
vigore del regolamento
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Presentazione alla provincia o alla Città metropolitana di Milano la
dichiarazione di cui all’art. 21, comma 1 (della classificazione o dei
servizi offerti e del rispetto degli standard qualitativi richiesti)
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Titolari delle strutture
ricettive alberghiere e non alberghiere che hanno assunto le
denominazioni e le classificazioni o che offrono i servizi e rispettano gli
standard qualitativi previsti dalle disposizioni previgenti alla presente
legge
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Art. 21, co. 5
(TITOLO III – RICETTIVITA’ TURISTICA, CAPO II – STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE)
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Il testo della legge regionale della Lombardia n. 27 dell'1 ottobre 2015 è disponibile sul portale del Consiglio Regionale a questo indirizzo.