Turismo e attrattività del territorio lombardo: pubblicata la L.R. 27/2015

E' stata pubblicata sul BURL n. 40 supplemento 2 ottobre 2015 la legge regionale 1 ottobre 2015 - n. 27 ^Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo^ approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/827 del 16 settembre 2015.

La legge entrerà in vigore il prossimo il 17 ottobre 2015, a decorrenza del quale risulterà abrogata la legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 ^Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo^ (art. 86 - Abrogazioni).


Quest'ultima, tuttavia, rimane la disciplina di riferimento per i procedimenti amministrativi pendenti, fino alla relativa conclusione (art. 84 - Disposizione transitoria e finale generale).

Di seguito la tabella riassuntiva degli adempimenti previsti dalla l.r. n. 27/2015.

TERMINE
ADEMPIMENTO
COMPETENZA
NORMA
Entro il 14 febbraio 2016 (120 giorni dall’entrata in vigore della legge)



Art. 37, c. 3:
Approvazione regolamento di attuazione di cui all’art. 37, comma 1
Giunta Regionale
Art. 37, co. 3
(TITOLO III- RICETTIVITA’ TURISTICA, CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI PER ATTIVITA’ RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE)
Entro il 14 febbraio 2016 (120 giorni dall’entrata in vigore della legge)


Art. 44, c. 2:
Censimento delle aziende ricettive all’aria aperta insediate in zone a elevato rischio idrogeologico
Comuni
Art. 44, c. 2
(TITOLO III- RICETTIVITA’ TURISTICA, CAPO V – ATTIVITA’ RICETTIVE ALL’ARIA APERTA)
Nessun termine
Art. 11, c. 5:
Approvazione criteri per istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica, la programmazione, le modalità di svolgimento dei loro servizi e la loro localizzazione minima necessaria per garantire una adeguata copertura territoriale e i criteri per la redazione del modello unico regionale del questionario di gradimento dell’offerta turistica
Giunta Regionale
Art. 11, 5
(TITOLO II – ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE, CAPO III – ORGANISMI DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO)
Nessun termine
Art. 15, c. 1:
Approvazione del Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività del territorio lombardo (validità triennale)
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale
Art. 15, co. 1
(TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE REGIONALE, CAPO IV – PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE REGIONALE)
Nessun termine
Art. 16, c. 1:
Approvazione del Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività
Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell’attrattività
Art. 16, co. 1
(TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE REGIONALE, CAPO IV – PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE REGIONALE)
TERMINE
ADEMPIMENTO
OBBLIGATI
NORMA
Entro 120 giorni da approvazione delibera della Giunta regionale di cui all’art. 11, comma 5
Adeguamento ai criteri stabiliti con delibera di Giunta di cui all’art. 11, comma 5  
Strutture di informazione e accoglienza turistica istituite in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 11, co. 7
(TITOLO II – ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE, CAPO III – ORGANISMI DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO)
Entro 1 anno da entrata in vigore del regolamento
Presentazione alla provincia o alla Città metropolitana di Milano la dichiarazione di cui all’art. 21, comma 1 (della classificazione o dei servizi offerti e del rispetto degli standard qualitativi richiesti)
Titolari delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che hanno assunto le denominazioni e le classificazioni o che offrono i servizi e rispettano gli standard qualitativi previsti dalle disposizioni previgenti alla presente legge
Art. 21, co. 5
(TITOLO III – RICETTIVITA’ TURISTICA, CAPO II – STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE)

Il testo della legge regionale della Lombardia n. 27 dell'1 ottobre 2015 è disponibile sul portale del Consiglio Regionale a questo indirizzo.
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