Riforma della L.R. 12/2005 Regione Lombardia: novità per le residenze in zona agricola

La Direzione Generale Territorio della Regione Lombardia ha rilasciato la bozza delle modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005.

Il corpo proposto interviene per la gran parte sulle disposizioni di carattere edilizio della norma, in un'ottica di semplificazione e allineamento delle disposizioni lombarde rispetto agli arresti giurisprudenziali e alle novità nazionali.

Tra le modifiche proposte vi è quella di duplice modifica dell'articolo 60 del titolo III della parte II, Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura (artt. 59/62 bis).


La prima modifica dell'articolo 60 mira a eliminare il beneficio della totale esenzione dal contributo di costruzione, da sempre riconosciuto, per tutti gli interventi da realizzare in zona agricola in funzione della conduzione del fondo, alla figura dell’imprenditore agricolo, nel contempo specificando che dei benefici si possa godere unicamente sul presupposto della qualificazione del richiedente come imprenditore agricolo professionale, solo in via definitiva, non più anche in via provvisoria.

Il primo comma dell'articolo 60 oggi vigente dispone:
1. Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente:
a) all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, comma 1, a titolo gratuito;
[omissis] 
La proposta di modifica è così formulata:
1. Nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente: 
a) all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all'articolo 59, comma 1, a titolo gratuito, fatta eccezione per le abitazioni dell’imprenditore e dei dipendenti dell’azienda, la cui realizzazione è assoggettata ai contributi di costruzione. Le abitazioni dell’imprenditore e dei dipendenti dell’azienda possono essere assentite una volta divenuta definitiva la qualifica di imprenditore agricolo professionale
[omissis] 
In grassetto le modifiche.

La seconda modifica dell'articolo 60 è relativa alle residenze esistenti. Oggi, il secondo comma subordina il rilascio del permesso di costruire alla presentazione di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare. Il  vincolo decade a seguito di variazione urbanistica operata dal PGT. La proposta liberalizza il trasferimento degli immobili pur soggetti a vincolo, prevedendo il suo venir meno per effetto del mero trasferimento, anche per causa di morte, dell’immobile a soggetto privo della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Unica condizione è il versamento degli oneri di urbanizzazione nel caso di immobile che risulti realizzato a titolo gratuito.

Il secondo comma dell'articolo 60 oggi vigente dispone:
2. Il permesso di costruire è subordinato:
a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT; 
[omissis] 
La proposta di modifica è così formulata:
2. Il permesso di costruire è subordinato: 
a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT, limitatamente alle residenze dell’imprenditore agricolo professionale e dei dipendenti dell’azienda, il vincolo di destinazione decade altresì a seguito di trasferimento, anche per causa di morte, dell’immobile a soggetto privo della qualifica di imprenditore agricolo professionale; il trasferimento é subordinato al versamento al comune degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, calcolati applicando le tariffe previste per gli interventi di nuova costruzione, nel caso di immobile che risulti realizzato a titolo gratuito; 
[omissis] 
In grassetto le modifiche.

Al di là della indeterminatezza giuridica dell'espressione "trasferiti", che potrebbe essere intesa anche con riferimento al semplice possesso, è evidente che per come è costruita la disposizione il vincolo del servizio dell'immobile all'attività agricola decade tout court per due eventi:

  • a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, come operata dal PGT;
  • a seguito di trasferimento, anche per causa di morte, dell’immobile a soggetto privo della qualifica di imprenditore agricolo professionale

L'autonomia dei due eventi è resa evidente dall'inserimento di "altresì", avverbio posposto con valore aggiuntivo (anche, inoltre similmente, parimenti).

Pare a chi scrive che non è possibile, da una lato, con la legge regionale n. 31 del 2014 dichiarare che lo scopo della limitazione del consumo del suolo avviene anzitutto attraverso la tutela del suolo agricolo esistente, e, dall'altro, svilire il sistema della tutela del medesimo suolo realizzata attraverso il vincolo a destinazione agricola delle residenze dell'agricoltore, ossia dell'unico soggetto autorizzato a consumare suolo agricolo, permettendo che al semplice trasferimento dell'immobile a soggetto privo della qualifica di imprenditore agricolo si accompagni la decadenza del vincolo a suo tempo condizione dell'intervento.

Tanto vale, a questo punto, cancellare la stessa previsione del vincolo che, paradossalmente, rimane solo quando il beneficiario del trasferimento sia un imprenditore agricolo, senza che se ne comprenda la ragione.

Considerato il notevole incremento di valore dell'immobile a seguito della decadenza del vincolo, è banale rilevare come subordinare il trasferimento del bene (non la decadenza del vincolo) al versamento al comune degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sia misura di sapore volutamente consolatorio.

Inutile infine rilevare che la lingua italiana vorrebbe che tra
a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT, limitatamente alle residenze dell’imprenditore agricolo professionale e dei dipendenti dell’azienda, 
e
il vincolo di destinazione decade altresì a seguito di trasferimento, anche per causa di morte, dell’immobile a soggetto privo della qualifica di imprenditore agricolo professionale; il trasferimento é subordinato al versamento al comune degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, calcolati applicando le tariffe previste per gli interventi di nuova costruzione, nel caso di immobile che risulti realizzato a titolo gratuito; 
sia posto quantomeno un punto e virgola, essendo le due proposizioni autonome.
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