PGT: l'approvazione di un documento unitario contenente le norme tecniche non implica di per sé l’illegittimità dell’intero PGT

Avv. Lorenzo Spallino
Con sentenza n. 280 depositata il 24 gennaio 2014 la sezione II del TAR Lombardia, Milano, si pronuncia in punto formalità degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, affermando che la scelta di riunire le norme tecniche in un documento unitario non viola il disposto dell'art. 7 della L.R. 12 del 2005.


Nel ricorso avverso il PGT del Comune di Bulciago (Lc), si censurava la circostanza di avere il PGT riunite in un unico atto le norme tecniche di attuazione comuni ai tre atti nei quali, secondo l’art. 7 della LR 12/2005, si articola il PGT stesso, vale a dire il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole. L’unità delle norme di attuazione, secondo il ricorrente, "finirebbe per snaturare il contenuto e le funzioni che ciascuno dei tre atti costituenti il PGT deve assolvere, ai sensi di legge".

Afferma il TAR che - al di là del fatto che nel caso di specie pur all'interno del medesimo documento le norme sono state distinte in relazione al contenuto ed agli scopi dei tre atti nei quali si articola il documento di piano - "la semplice approvazione di un documento unitario contenente le norme tecniche non implica di per sé l’illegittimità dell’intero PGT, dovendosi invece valutare in concreto le singole norme, per accertare se il contenuto delle medesime si ponga in contrasto con le superiori previsioni della legge regionale".

La sentenza conferma poi che l'individuazione nel Documento di Piano degli “Ambiti di trasformazione”, all’interno dei quali gli interventi avvengono mediante i Piani attuativi comunali non equivale a inserire previsioni aventi efficacia diretta sul regime dei suoli, essendo queste affidate ai piani citati.

La sentenza 24 gennaio 2014  n. 280 della sezione II del TAR Lombardia, Milano, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

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