Immobili abusivi: lista di priorità per le demolizioni d'ordine del giudice penale

Testo del DDL 580 Disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi approvato dal Senato il 22 gennaio 2014. Il testo passa all'esame della Camera dei Deputati.
Art. 1. 1. Dopo l'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione). -- 1. Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all'articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare, osserva i seguenti criteri di priorità:
a) immobili che, per condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive ovvero per qualsiasi altro motivo, costituiscono un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato o comunque utilizzato;
b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;
c) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali;
d) immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;
e) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico;
f) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;
g) immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza);
h) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale;
i) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongano di altra soluzione abitativa;
l) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate, ad eccezione di quelli di cui alla lettera m);
m) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza. 
2. All'interno delle sopraindicate categorie di immobili, in caso di pluralità di procedure, la priorità è valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e della data di accertamento del reato.
3. Il pubblico ministero può derogare all’ordine dei criteri indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alle lettere i), l) e m), con riferimento al singolo caso e motivandone specificamente le ragioni».
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