Abusi edilizi: il condono non muta la destinazione urbanistica dell'area

Con sentenza n. 2454 del 7 novembre 2013 la sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, precisa che il provvedimento di condono edilizio non muta la destinazione urbanistica dei fondi oggetto degli abusi edilizi.


L'intervento oggetto della decisione consiste nella realizzazione di un piazzale, sopraelevato rispetto alla quota precedente di circa 1,50 m. e ottenuto attraverso il deposito di materiale di risulta (macerie edili), dell’estensione di metri 27 di lunghezza per una profondità di metri 105. Opera che - ad avviso del TAR - deve pacificamente configurarsi come “trasformazione permanente del suolo in edificato” ai sensi dell’art. 27 della l.r. 12/2005 e dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001 e quindi qualificabile come nuova costruzione.

All'interno dell'area, classificata E4 dallo strumento urbanistico, la ricorrente ha eseguito, nel tempo, una serie di interventi di costruzione e di manutenzione, urbanisticamente consolidati e in parte condonati, che ad avviso della stessa ne avrebbero modificato, quantomeno in parte qua, l’originaria destinazione agricola.

Ad avviso del TAR, tuttavia, "è evidente che l’area è tuttora classificata come zona E4, agricola e che le opere non condonate rimangono opere abusive soggette, in quanto tali, alle conseguenti sanzioni".

Il  condono edilizio non ha infatti l’efficacia di abrogare o modificare la disciplina giuridica del lotto (cfr. per tutte TAR Veneto sez. 2^ n. 1773/2011 e TAR Puglia Bari sez. 3^ n. 2869/2006): l’unico effetto èquello di escludere l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali per le sole opere condonate (cfr. art. 39 l.47/1985).

La sentenza n. 2454 del 7 novembre 2013 della sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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