Piani attuativi e nulla osta ambientale: il TAR Brescia ribadisce l'applicabilità dell'art. 16 della L.U.

Era stato il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, con la sentenza n. 6541/2007 ad affermare la vigenza e l'operatività - anche per i piani attuativi - dell'articolo 16 della legge urbanistica, anche in Regione Lombardia (sul punto v. in questo sito Piani attuativi e nulla osta ambientale).

Con sentenza n. 959 del 28 giugno 2011 é la volta del TAR Lombardia, Brescia, a confermare l'arresto dei giudici milanesi,sottolineando che ritenere confinato il ruolo della Soprintendenza alla fase esecutiva del progetto approvato significa soltanto "salvare il salvabile", potendo in tal caso la stessa limitarsi a "contestare la forma architettonica dei singoli fabbricati, ma senza poter più incidere sulle volumetrie previste e sull’impianto complessivo della trasformazione urbanistica".


I piani urbanistici di secondo livello, quali i Programmi Integrati di Intervento, hanno dunque necessità di essere sottoposti all'attenzione della Soprintendenza, senza che nessun rilievo possa avere la circostanza che la circolare 28.10.1967 del Ministero L.P. stabilisca che i piani attuativi vanno sottoposti al controllo ex art. 16 dopo la loro approvazione (sul punto ricordiamo che l’opinione a suo tempo espressa dagli autori che hanno esaminato la circolare è stata di segno assolutamente opposto: v. Piani attuativi e nulla osta ambientale cit.): l’art. 16, co. 3, afferma infatti esplicitamente che i piani sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza.

La sentenza del T.A.R. Lombardia Brescia, n. 959 del 28 giugno 2011 é recuperabile attraverso il motore di ricerca del TAR  Lombardia sul sito Giustizia Amministriva.
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