Il recupero dei sottotetti nel ^Salva Casa^

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, art. 2-bis, Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati.


Commento di Lorenzo Spallino


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L'acquisizione alla mano pubblica dell'abuso edilizio gravato da ipoteca

 La sentenza della Corte Costituzionale ha sicuramente una portata innovativa capace di ridisegnare l'intera disciplina dell'abusivismo edilizio. Essa lascia tuttavia senza risposta più di una domanda, circostanza che affaccia la possibilità di una moltiplicazione del contenzioso in materia, costringendo i giudici di merito ad individuare le strade da percorrere.


Commento a Corte Costituzionale 9 ottobre 2024, n. 160, di Cristina Guarisco


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20 anni di Legge Stanca

20 anni di Legge Stanca di Lorenzo Spallino 8 gennaio 2024 

Legge 9 gennaio 2004 n. 4, Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici

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Difformità edilizie e vincolo paesaggistico sopravvenuto: quale disciplina?

 Il perimetro applicativo della sanatoria paesaggistica ex art. 167 D.Lgs. n. 42/2004.


Di Fabrizio Donegani.


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Risarcimento del danno da provvedimento legittimo e illegittimo

Risarcimento del danno da provvedimento legittimo e illegittimo 


Repertorio di giurisprudenza


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Espropriazione per pubblica utilità e misure perequative

Espropriazione per pubblica utilità e misure perequative


Repertorio di giurisprudenza


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Occupazione senza titolo e usucapione del fondo a favore della P.A.

La Corte di Cassazione conferma la compatibilità dell'usucapione da parte dell'ente occupante con l'acquisizione sanante di cui all'articolo 42bis del Testo Unico degli Espropri. La decisione completa il quadro descritto nel recente articolo Occupazione senza titolo e prescrizione del risarcimento del danno.


Commento a Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 aprile 2023, n. 3965


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Criteri redazionali: processo civile vs processo amministrativo

Il 24 maggio il Ministero della Giustizia ha trasmesso al Consiglio Nazionale Forense lo schema del decreto recante "Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", corredato dalla relazione illustrativa.


Dagli stati generali dell'avvocatura, convocati d'urgenza per il 14 giugno 2023, è emersa una posizione fortemente critica nei confronti della bozza.


Può quindi contribuire ad un approccio più razionale e informato al tema, rappresentare le differenze tra i criteri attualmente vigenti per gli avvocati amministrativisti e quelli che il Ministero si appresta a varare per i civilisti.


Criteri redazionali: processo civile vs processo amministrativo


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Limiti della sanatoria paesaggistica e efficacia delle circolari ministeriali

Nel ribadire che l'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non è interpretabile se non nel senso che l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento e che suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica sono unicamente gli interventi elencati alle lettere a), b) e c) del comma 4, il Il T.A.R. L'Aquila introduce alcune riflessioni sull'efficacia delle circolari ministeriali e sulla loro autonoma impugnabilità, dissonanti rispetto al consolidato orientamento in tema.  


T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 7 aprile 2023 n.184, di Lorenzo Spallino


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Sinteticità e chiarezza degli atti nel processo amministrativo: repertorio di giurisprudenza.

Effetti della violazione del dovere di sinteticità e chiarezza degli atti amministrativi e dello sforamento dei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato.


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Decreto Milleproproghe: prorogati (nuovamente) i termini di inizio e fine lavori nonchè quelli di validità delle convenzioni edilizie.

Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, come coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.» ha disposto, all'art. 10 septies (Misure a sostegno dell'edilizia privata) l'ulteriore proroga di due anni dei termini di inizio e ultimazione dei lavori dei titoli, dei termini di validità di inizio e fine lavori stabiliti dalle convenzioni di lottizzazione nonchè di quelli contenuti nei piani.

Art. 10 septies - Misure a sostegno dell'edilizia privata

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di due anni: 

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3 -bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4 -bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

       

Piani attuativi e decorso del tempo negli obblighi urbanizzativi

La sezione I del T.A.R. Campania, Salerno, pur dando atto della presenza di orientamenti diversi, ritiene che il termine prescrizionale non possa applicarsi alle previsioni urbanizzative contenute nelle convenzioni urbanistiche in quanto l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 2934 c.c. determinerebbe la polverizzazione degli oneri cui l’Amministrazione, con il conforto della legge e dello strumento urbanistico, ha subordinato la realizzazione del progetto edificatorio.


Commento a T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 27 dicembre 2022 n. 3659.


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Prime indicazioni giurisprudenziali in materia di stato legittimo dell'immobile

 L'incremento degli interventi edilizi generato dal regime del cd. Superbonus ha costretto il legislatore a intervenire sul Testo Unico dell'Edilizia introducendo sia un regime finalizzato alla semplificazione delle procedure per gli interventi ammessi ai benefici fiscali sia la più vasta nozione di "stato legittimo degli immobili".  


Su quest'ultima definizione, i cui perimetri applicativi non sono chiarissimi, possono essere utili alcune, prime, indicazioni dei giudici amministrativi.  


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Edificabilità in fascia di rispetto cimiteriale: il punto del TAR Lombardia.

 La Sezione seconda del T.A.R. Lombardia, Milano, interviene in tema riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale e di distanza minima delle edificazioni private dal perimetro del cimitero, facendo chiarezza in una materia in cui si segnalano prassi difformi dalla previsione legislativa.


T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6 aprile 2022 n. 772, di Fabrizio Donegani


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Autorizzazione paesaggistica postuma e sanatoria edilizia

Eccettuate le limitate fattispecie previste dal comma 4 dell'art. 167, del d.lgs. n. 42/2004, in presenza di un vincolo paesaggistico è precluso il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, stante il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma previsto dall' art. 146, d.lgs. n. 42/2004. L'eventuale emissione dell'autorizzazione paesaggistica non produce alcun effetto estintivo dei reati né impedisce l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino.

Commento a Cassazione Penale, Sezione III, 14 giugno 2022, n. 23427.

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