Nuove semplificazioni per il completamento della banda larga mobile.

Jesus Cortinovis
Nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiore a 1,5 metri quadri, è sufficiente una autocertificazione descrittiva. Non è inoltre soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenna di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. 


Con decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche , la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico per la ripresa delle attività produttive,” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il Governo, in veste di Legislatore, ha adottato nuove disposizioni semplificative anche in materia di completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifica di impianti già assentiti.

L’art.6, comma 3°, del decreto legge n.133/2014, ha infatti introdotto un nuovo Art.87 – ter al, già modificato ed integrato, Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.).

In ragione della semplificazione burocratica e del completamento della banda larga mobile, il nuovo articolo, recante “Variazioni non sostanziali degli impianti”, consente “Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete in banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiore a 1,5 metri quadri, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento ai medesimi organi che hanno rilasciato il titolo”.

Pare evidente come la nuova integrazione Codice delle comunicazioni elettroniche consenta, tecnicamente, interventi solo in relazione a modifiche di impianti già esistenti ed assentiti, escludendo pertanto la possibilità di utilizzare l’introdotta nuova semplificazione per l’installazione di nuovi impianti.

Il Legislatore al comma 4° del medesimo Art.6 del decreto legge n.133/2014, ha inoltre introdotto una nuova modifica e semplificazione anche al D.Lgs n.42/2004 (Codice Urbani) prevedendo che “In deroga all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive integrazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenna di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati..”. 

L’auspicio è che il decreto legge n.133/2014, alla scadenza dei sessanta giorni di efficacia, possa non solo trovare conversione in legge, ma che nel passaggio di conversione possa venire ulteriormente integrato al fine di meglio consentire lo sviluppo del Paese e la realizzazione e/o il completamento delle reti di comunicazioni elettroniche.

Il D.L. n.133/2014 è disponibile sulla Gazzetta Ufficiale a questo indirizzo.
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