Codice dei beni culturali: la Corte Costituzionale rigetta i ricorsi delle Regioni

Mentre le regioni affilano le armi in vista della terza modifica al Codice dei beni culturali (D.Lgs 42/2004), che si preannuncia ancor più invasiva delle precedenti rispetto alle competenze locali (v. Il Sole 24 Ore, 26.11.2007, p. 13), con la decisione n. 367/2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.11.2007, la Corte Costituzionale fa giustizia dei ricorsi proposti dalle regioni Toscana, Calabria e Piemonte avverso l'ultima modifica al Codice.
Due i passaggi di rilievo. Il primo riguarda l'affermazione del principio secondo il quale
la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
In sostanza, afferma la Corte, il sistema prevede e regola due tipi di interessi pubblici diversi, necessariamente distinti ed autonomi.:
quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni.
Il secondo passaggio riguarda l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata in sede locale (articolo 159): là dove la Regione Toscana impugna l'art. 26 del d.lgs. n. 157 del 2006 (che sostituisce l'art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004), «con particolare riferimento al comma 3 del novellato art. 159 in esame, in quanto estende il potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, anche per motivi di merito», la Corte afferma a chiare lettere che al disposizione in questione:
non attribuisce all'amministrazione centrale un potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico per motivi di merito, così da consentire alla stessa amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo, ma riconosce ad essa un controllo di mera legittimità che, peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l'eccesso di potere.
Il passaggio sancisce definitivamente la correttezza del modello elaborato dalla giurisprudenza nell'assenza di una chiara indicazione del legislatore.

Risorse: Corte Costituzionale 7 novembre 2007, n. 367 (pdf)
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