È stata inserita nel Decreto Milleproroghe (art. 1 comma 1 e comma 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n.225, G.U n. 303 del 29/12/2010) la proroga della scadenza entro cui effettuare le verifiche di edifici esistenti di interesse strategico e rilevante (art. 2 comma 3 OPCM 3274/2003), così come era richiesto dall'art. 20 comma 5 del DL 31 dicembre 2007 convertito con modificazione della legge 28 febbraio 2008 n.31.
Prorogata la scadenza entro cui effettuare le verifiche di edifici esistenti di interesse strategico e rilevante.
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Dott. Ing. Marco Scaramellini
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11:48 AM
martedì 18 gennaio 2011
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Edifici esistenti,
Sismica,
Strutture
Anche per impugnare la VAS é necessario dimostrare l'interesse ad agire (Consiglio di Stato n. 133/2011)
Con sentenza n. 133/2011 il Consiglio di Stato, sezione IV, depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2011, ha riformato in toto la sentenza n. 1526/2010 del TAR Lombardia in punto VAS.
In via preliminare - e al di là delle questioni di merito - pare importante segnalare che il Consiglio di Stato ha accolto la tesi degli appellanti secondo i quali il ricorrente in primo grado non avrebbe in alcun modo chiarito quale interesse specifico e qualificato assistesse le doglianze, il cui accoglimento ha determinato un generico effetto caducante del P.G.T. nel suo complesso. Al contrario, il TAR aveva ritenuto sussistente in capo all’istante un interesse di natura “strumentale”, avente a oggetto le determinazioni future, ed eventualmente più favorevoli ai suoli in sua proprietà, che l’Amministrazione avrebbe dovuto assumere in sede di rielaborazione dello strumento urbanistico.
In via preliminare - e al di là delle questioni di merito - pare importante segnalare che il Consiglio di Stato ha accolto la tesi degli appellanti secondo i quali il ricorrente in primo grado non avrebbe in alcun modo chiarito quale interesse specifico e qualificato assistesse le doglianze, il cui accoglimento ha determinato un generico effetto caducante del P.G.T. nel suo complesso. Al contrario, il TAR aveva ritenuto sussistente in capo all’istante un interesse di natura “strumentale”, avente a oggetto le determinazioni future, ed eventualmente più favorevoli ai suoli in sua proprietà, che l’Amministrazione avrebbe dovuto assumere in sede di rielaborazione dello strumento urbanistico.
In G.U. la riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6, il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Va dato atto al Governo di avere messo in campo quantomeno la volontà di cambiare le cose. Le previsioni del precedente Codice che ne limitavano la portata subordinandone l'applicazione:
- a condizione che non vi fossero oneri aggiuntivi (art. 2);
- o nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della autonomia normativa delle Regioni (art. 3),
1 gennaio 2011: le pubblicazioni in forma cartacea delle pubbliche amministrazioni perdono definitivamente ogni valore ai fini della pubblicità legale
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Lorenzo Spallino
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4:46 PM
lunedì 10 gennaio 2011
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Codice Amministrazione Digitale,
Legge 69/2009,
Pubblicazione on line
Il 1° gennaio 2011 si conclude in via definitiva il periodo di un anno indicato dall'articolo 32 della legge n. 69/2009 perché la pubblicazione degli atti all'interno dei siti delle pubbliche amministrazioni divenga l'unica forma di pubblicità legale. Resta, ovviamente, il problema legato alla reperibilità di tali informazioni all'interno dei siti, in attuazione del principio fissato dall'articolo 53 del Codice dell'Amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
SUAP: disponibile il modulo di autocertificazione per gli sportelli unici
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Lorenzo Spallino
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11:13 AM
mercoledì 29 dicembre 2010
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Conferenza di servizi,
SUAP
L'articolo 4 comma 10 del DPR 160/2010 ha fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento il termine entro il quale i Comuni attestano,secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato il modulo attraverso cui attestare il possesso dei requisiti in questione da parte degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.
Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/doc/suap_modulo.pdf.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato il modulo attraverso cui attestare il possesso dei requisiti in questione da parte degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.
Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/doc/suap_modulo.pdf.
Codice del processo amministrativo: primi profili di incostituzionalità
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Lorenzo Spallino
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3:38 PM
mercoledì 22 dicembre 2010
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Codice processo amministrativo
Con ordinanza 18 novembre 2010, n. 800, il TAR Campania, Napoli, sezione I, ha rimesso alla Corte Costituzionale l'art. 135, co. 1, lett. e), dell’art. 16, co. 1, e l’art. 15, co. 5, del codice del processo amministrativo.
In base all’art. 135, co. 1, lett. e), in relazione all’art. 14, co. 1, del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs. n. 104 del 2010, è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a “… le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti …”. Ad avviso del TAR Campania, la disposizione appare in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge, nella misura in cui la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi tribunali amministrativi regionali, fondati sulla efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante, non appare sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo e si risolve, perciò, in una manifesta violazione di quel principio di ragionevolezza che costituisce limite alla discrezionalità legislativa in materia di determinazione della competenza territoriale.
L'ordinanza del TAR Campania é disponibile sul sito della Camera Amministrativa di Como a questo indirizzo.
Si ringrazia il collega Jesus Cortinovis per la cortese segnalazione.
In base all’art. 135, co. 1, lett. e), in relazione all’art. 14, co. 1, del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs. n. 104 del 2010, è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a “… le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti …”. Ad avviso del TAR Campania, la disposizione appare in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge, nella misura in cui la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi tribunali amministrativi regionali, fondati sulla efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante, non appare sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo e si risolve, perciò, in una manifesta violazione di quel principio di ragionevolezza che costituisce limite alla discrezionalità legislativa in materia di determinazione della competenza territoriale.
L'ordinanza del TAR Campania é disponibile sul sito della Camera Amministrativa di Como a questo indirizzo.
Si ringrazia il collega Jesus Cortinovis per la cortese segnalazione.
Distanze ex art. 9 D.M. 1444/1968: valgono anche per le luci, non solo per le finestre
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Lorenzo Spallino
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6:39 PM
martedì 21 dicembre 2010
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D.M. 1444/1968,
Distanze
Con sentenza breve n. 4374 depositata il 2 dicembre 2010, il TAR Piemonte, sezione prima, ha statuito che la disposizione contenuta nelle NTA del Comune di Almese (Torino), nella parte in cui prescrive che “non s’intenderanno come pareti finestrate quelle in cui siano praticate esclusivamente luci (art. 901 c.c.)”, è illegittima per violazione dell'art. 9, comma 1, del D.M 02.04.1968 n. 1444, il quale, correttamente interpretato nei termini esposti in sentenza, non consente di escludere dal concetto di “pareti finestrate” le ipotesi in cui nella parere siano presenti esclusivamente “luci”.
La sentenza consolida l'orientamento dello stesso TAR Piemonte espresso con la sentenza n. 2565 del 2008.
La decisione n. 4374/2010 é disponibile sul sito del TAR Piemonte a questo indirizzo.
La sentenza consolida l'orientamento dello stesso TAR Piemonte espresso con la sentenza n. 2565 del 2008.
La decisione n. 4374/2010 é disponibile sul sito del TAR Piemonte a questo indirizzo.
VAS: la Regione Lombardia interviene per la sesta volta
Il 10 novembre 2010 la Giunta della Regione Lombardia, con atto n. 9/761, ha licenziato l'ennesima (la sesta) deliberazione regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, originata con riferimento al "recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”. La delibera della GRL é stata pubblicata sul BURL n. 47, 2° SS del 25 novembre 2010.
Permesso di costruire e regime delle distanze: il Consiglio di Stato consolida il proprio orientamento
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Lorenzo Spallino
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10:22 AM
martedì 14 dicembre 2010
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D.M. 1444/1968,
Distanze,
Sottotetti
Con sentenza 2 novembre 2010, n. 7731, la sezione quarta del Consiglio di Stato ha ribadito la propria posizione circa l'applicazione del d.m. 1444/1968 (articolo 9) in materia di distanze, ulteriormente pronunciandosi anche in materia di altezze ex D.M. e di sottotetti.
L'elemento fattuale a fondamento della decisione dei giudici di Palazzo Spada era quello di un muro di contenimento dell'altezza di un metro e mezzo circa e della lunghezza di circa trenta metri, rispetto al piano di campagna, del quale si contestava la mancata considerazione ai fini delle distanze di un edificio confinante. Riconosciuta la natura di costruzione al muro in questione, il Consiglio di Stato ha dichiarato fondato il motivo di appello con il quale si lamentava "la violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 e in ogni caso la violazione del limite delle distanze, perché l’assentimento sarebbe inferiore ai previsti metri dieci, calcolandolo dalle pareti finestrate di entrambi gli edifici". Fermo il principio generale, la decisione puntualizza che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9, D.M. n. 1444 del 1968, va calcolata:
L'elemento fattuale a fondamento della decisione dei giudici di Palazzo Spada era quello di un muro di contenimento dell'altezza di un metro e mezzo circa e della lunghezza di circa trenta metri, rispetto al piano di campagna, del quale si contestava la mancata considerazione ai fini delle distanze di un edificio confinante. Riconosciuta la natura di costruzione al muro in questione, il Consiglio di Stato ha dichiarato fondato il motivo di appello con il quale si lamentava "la violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 e in ogni caso la violazione del limite delle distanze, perché l’assentimento sarebbe inferiore ai previsti metri dieci, calcolandolo dalle pareti finestrate di entrambi gli edifici". Fermo il principio generale, la decisione puntualizza che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9, D.M. n. 1444 del 1968, va calcolata:
- con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano;
- a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela;
- avendo riguardo a tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione.
Piano Casa: il ^volume esistente^ é quello fisicamente riscontrabile, non quello assentibile secondo lo strumento urbanistico
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Lorenzo Spallino
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9:33 AM
mercoledì 1 dicembre 2010
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Piano Casa,
Regione Lombardia
Con sentenza n. 1840 depositata il 14 giugno 2010 il TAR Lombardia, Milano, sezione II, ha fissato il principio secondo cui con l'espressione “volume esistente” contenuta nella legge regione Lombardia 16 luglio 2009 n. 13 (cd. Piano Casa) non può che intendersi il volume fisicamente riscontrabile al momento della presentazione della d.i.a. (cd. volumetria di piano), e non la volumetria massima realizzabile in base all’indice di edificabilità fondiaria stabilito dallo strumento urbanistico. Un'interpretazione estensiva della norma regionale nel senso invocato dallo stesso Comune interessato (Segrate) in una sua circolare interpretativa, non soltanto, afferma il TAR, sarebbe in contrasto col tenore letterale della norma, e dunque col criterio cardine di ogni operazione ermeneutica, ma anche con la ratio della normativa in esame, che non intende in nulla sovrapporsi d’autorità al pianificatore comunale "attribuendo indiscriminatamente volumetrie ulteriori rispetto a quelle previste dagli strumenti urbanistici locali".
La sentenza n. 1840/2010 del TAR Lombardia é disponibile sul sito del TAR all'indirizzo http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2010/201001220/Provvedimenti/201001840_20.XML
La sentenza n. 1840/2010 del TAR Lombardia é disponibile sul sito del TAR all'indirizzo http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2010/201001220/Provvedimenti/201001840_20.XML
Dissertazioni sulla SCIA: convegno ^La babele normativa^
Sul sito http://tv.architettiroma.it è possibile accedere ai video del Convegno nazionale sulla semplificazione delle procedure edilizie, tenutosi martedì 05.10.2010, dall'eloquente titolo ^La babele normativa^.
Suggeriamo di ascoltare l'intervento del Cons. Chinè, capo ufficio legislativo Ministero per la semplificazione normativa. Intervento che non solo ignora le problematiche giuridiche sollevate da più parti (ANCI in prima linea) sulla correttezza dell'interpretazione dell'articolo 19 l. 241/1990 fornita dal Ministero, ma che rivela l'affanno e l'imbarazzo del Ministero (minuto 20:30) nel momento in cui la platea ne contesta la posizione.
Segnaliamo che, a seguito dell'incontro con il Ministero della Semplificazione, il Consiglio Nazionale Architetti ha richiesto la riscrittura del testo legislativo sulla materia della SCIA, tenuto conto della "diffusa incertezza da parte degli operatori professionali, imprenditoriali nonché degli Enti locali nell'applicazione della nuova disciplina, oltre che della possibile disomogeneità interpretativa sul territorio nazionale". Si ascolti, altresì, la replica sempre del Cons. Chiné a fronte di alcuni quesiti formulati in sala.
Suggeriamo di ascoltare l'intervento del Cons. Chinè, capo ufficio legislativo Ministero per la semplificazione normativa. Intervento che non solo ignora le problematiche giuridiche sollevate da più parti (ANCI in prima linea) sulla correttezza dell'interpretazione dell'articolo 19 l. 241/1990 fornita dal Ministero, ma che rivela l'affanno e l'imbarazzo del Ministero (minuto 20:30) nel momento in cui la platea ne contesta la posizione.
Segnaliamo che, a seguito dell'incontro con il Ministero della Semplificazione, il Consiglio Nazionale Architetti ha richiesto la riscrittura del testo legislativo sulla materia della SCIA, tenuto conto della "diffusa incertezza da parte degli operatori professionali, imprenditoriali nonché degli Enti locali nell'applicazione della nuova disciplina, oltre che della possibile disomogeneità interpretativa sul territorio nazionale". Si ascolti, altresì, la replica sempre del Cons. Chiné a fronte di alcuni quesiti formulati in sala.
Intervento dr. Chiné: http://tv.architettiroma.it/notizie/12820.aspx
Replica dr. Chiné: http://tv.architettiroma.it/notizie/12823.aspx
Ancora sulla SCIA: la Regione Liguria dice no all'applicazione all'edilizia, soprattutto in ambiti vincolati
Il 4 novembre 2010 la Regione Liguria ha trasmesso alle amministrazioni locali la nota 28 ottobre 2010 a firma del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica con allegato il parere reso al Comune di Genova relativamente alla applicabilità in materia di attività edilizia del nuovo istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Oltre a ricordare di aver proposto ricorso alla Corte Costtuzionale con altre otto regioni, la Regione ha evidenziato che la procedura pare essere circoscritta alle attività di Impresa, maggiormente bisognose di "semplificazione", escludendone in ogni caso l'applicazione in casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Il parere della Regione Liguria è disponibile sul portale del Collegio dei Geometri della Provincia di Imperia all'indirizzo http://www.geometri.im.it/portals/geometriim/images/default/doc%20home/regione%20liguria%20-%20attivit%EF%BF%BD%20edilizia.pdf
Il parere della Regione Liguria è disponibile sul portale del Collegio dei Geometri della Provincia di Imperia all'indirizzo http://www.geometri.im.it/portals/geometriim/images/default/doc%20home/regione%20liguria%20-%20attivit%EF%BF%BD%20edilizia.pdf
Codice del processo amministrativo: annullamento del contratto d'appalto per gravi violazioni
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Lorenzo Spallino
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12:31 PM
venerdì 19 novembre 2010
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Appalti pubblici,
Codice degli appalti,
Codice processo amministrativo
Con sentenza n. 1021 depositata il 10 novembre 2010, il TAR Toscana, sezione I, ha - tra le altre cose - dichiarato inefficace con effetto retroattivo un contratto stipulato per la fornitura di servizi editoriali e di prodotti per la comunicazione istituzionale, facendo applicazione dell'articolo 121 del Codice del processo amministrativo (Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni). Nella fattispecie il contratto di cottimo fiduciario era stato stipulato a distanza di nove giorni dal provvedimento di aggiudicazione, con violazione del termine dilatorio (di 35 giorni) stabilito dall’art. 11 comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti).
SCIA: considerazioni di ordine applicativo [Sondrio, 16.11.2010]
Sono disponibili le slide dell'intervento tenuto all'incontro del 16 novembre 2010 a Sondrio,patrocinato dall'Ordine degli Ingegneri di Sondrio e dalla sezione Como-Lecco di UNITEL.
Ancora sulla SCIA: profili di incostituzionalità e determine di improcedibilità
Come i commentatori più attenti non hanno mancato di evidenziare, non é certo con lo scambio di corrispondenza tra D.G. Territorio della Regione Lombardia e Ministero della Semplificazione che la questione della applicabilità, o meno, della SCIA all'edilizia può dirsi esaurita. Il sistema di avvisi di Google Alert rimette oggi - alla voce ^scia segnalazione certificata inizio attività^ - due importanti segnalazioni.
La prima proviene dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia, dove è disponibile il parere reso il 5.11.2010 dal Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali sul quesito "Si può ritenere che il c. 4-ter dell'art. 49 travalichi la competenza legislativa statale, violando le attribuzioni regionali riconosciute dallo Statuto di autonomia?" La risposta è: sì, anche se la norma troverà, tuttavia, applicazione fino all'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale.
La seconda é inveca la determina n. 94 del 5.11.2010 con cui il Comune di Mulazzano (Lo), ha disposto la “non applicabilità della SCIA in materia edilizia”.
Il parere 5.11.2010 del Servizio affari istituzionali della Regione Friuli Venezia Giulia é disponibile sul sito Autonomie Locali a questo indirizzo.
La determina n. 94/2010 del Comune di Mulazzano è disponibile a questo indirizzo sul sito del Comune di Mulazzano a questo indirizzo.
La prima proviene dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia, dove è disponibile il parere reso il 5.11.2010 dal Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali sul quesito "Si può ritenere che il c. 4-ter dell'art. 49 travalichi la competenza legislativa statale, violando le attribuzioni regionali riconosciute dallo Statuto di autonomia?" La risposta è: sì, anche se la norma troverà, tuttavia, applicazione fino all'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale.
La seconda é inveca la determina n. 94 del 5.11.2010 con cui il Comune di Mulazzano (Lo), ha disposto la “non applicabilità della SCIA in materia edilizia”.
Il parere 5.11.2010 del Servizio affari istituzionali della Regione Friuli Venezia Giulia é disponibile sul sito Autonomie Locali a questo indirizzo.
La determina n. 94/2010 del Comune di Mulazzano è disponibile a questo indirizzo sul sito del Comune di Mulazzano a questo indirizzo.
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