Ha fatto seguito, il 14 dicembre 2010, la Circolare esplicativa, che mira a precisare alcuni passaggi dei modelli metodologici procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani e programmi, contenuti negli allegati al testo della Giunta, fornendo "risposte concrete ai numerosi quesiti formulati agli uffici regionali". In questa sede la Regione ha colto l’occasione per prendere posizione, pur senza citarla, sulla sentenza n. 1526 del 17 maggio 2010, della sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, che ha sancito l’inderogabilità del principio della separazione tra le differenti Autorità di VAS, quella procedente e quella competente.
In particolare, al paragrafo n. 5 della Circolare, relativo all’individuazione di tali Autorità, se nella prima parte si mostra un’apparente adesione all’approdo metodologico del Tribunale Amministrativo Regionale, ponendo come necessari i caratteri della separazione e dell’autonomia, nella seconda la Regione prende in considerazione ipotesi nelle quali i predetti requisiti non vengono in rilievo. Ossia:
- Comuni con un solo settore/area funzionale, nei quali è permessa l’individuazione delle Autorità nello stesso settore/area funzionale, con il semplice obbligo per la Giunta di esplicitare e dettare indicazioni al fine di rendere operativa l’autonomia della funzione;
- Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, nei quali è permessa l’individuazione dell’Autorità competente all’interno dell’organo esecutivo titolare della responsabilità degli uffici e dei servizi di tutela e valorizzazione ambientale;
- tutti i Comuni, con la previsione, in via generale, della possibilità di individuare l’Autorità competente mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
L’ultima parte del paragrafo citato prevede “Cosa fare se occorre rinominare le autorità” (incomprensibile per chi non fosse a conoscenza delle vicende di cui alla sentenza TAR 1526/2010), una sorta di norma di chiusura per porre rimedio ad eventuali irregolarità occorse nell’individuazione delle Autorità “rispetto alla disciplina regionale vigente” (e alle statuizioni del TAR Lombardia, ci verrebbe da aggiungere). Si “suggerisce”, a tal fine, di procedere con un nuovo atto formale d’incarico e di far accompagnare il primo pronunciamento delle Autorità, così nuovamente individuate, con una determinazione di convalida dell’attività precedentemente svolta nell’ambito della stessa procedura di VAS. Ci sarebbe da ragionare se di convalida o di ratifica si tratti, ma in ogni caso va preso atto della posizione recessiva della Regione sul punto.
Il testo integrale della Determinazione della Giunta e della Circolare sono disponibili sul sito della Regione Lombardia dedicato alla VAS a questo indirizzo.